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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18475/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7233-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - avverso la sentenza n. 1496/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.1.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., invocando l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un appartamento.

Con sentenza n. 4619/2014 il Tribunale, ritenuto che la relazione con la res si fosse costituita in virtù di contrat to preliminare di compravendita, rigettava la domanda, qualificando l’attrice come detentrice del bene.

Interponeva appello avverso detta decisione la Randazzo e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1946/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente interpretato la scrittura privata intercorsa, nel 1976, tra Pellegrino, dante causa dell’odierna ricorrente, e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggi denominata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 2) violazione degli artt. 1362 e ss., 832, 1141, 1158e 1164 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la relazione con la res in termini di detenzione e valutato gli atti interruttivi compiuti, nei confronti del detentore qualificato, dalla odierna ricorrente; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione al governo delle spese operato dal giudice di merito.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorsoavverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di due appartamenti già oggetto di contratto preliminare di compravendita.

Primo e secondo motivo: inammissibili o comunque manifestamente infondati, perché vertenti sulla interpretazione del contratto preliminare concluso nel 1976 tra il compagno della ricorrente, padre delle due figlie della coppia, e la società controricorrente.

In particolare, secondo la ricorrente la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la scrittura di cui anzidetto avesse ad oggetto anche l’immobile posseduto dalla ricorrente, che invece ne era estraneo (primo motivo).

Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevare che nel bene de quo erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione e che il prezzo pattuito in sede di preliminare era stato integralmente saldato: elementi, questi, idonei a costituire atti di interversio possessionis (secondo motivo).

In realtà, la ricorrente contrappone, all’interpretazione del preliminare fatta propria dal giudice di merito, una differente ed alternativa lettura, senza tuttavia considerare che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve esserel’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf.

Cass. Sez. 1 , Ordinanzan. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24539 de l 20/11/2009 , Rv.610944 e Cass. Sez.

L , Sentenza n. 25728 del 15/11/2013 , Rv.628585).

Terzo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sul governo delle spese operato dal giudice territoriale, che, in concreto, ha applicato il principio generale della soccombenza, limitatamente al grado di appello, avendo rigettato il gravame proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, già per lei sfavorevole”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

Con l’istanza di decisione e con lamemoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente deduce l’esistenza di un giudicato esterno derivante dall’ordinanza n. 21936/2021 di questa medesima sezione della Corte di Cassazione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla Randazzo, odierna ricorrente, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 56/2016, con la quale era stata confermata la decisione di prime cure, che a sua volta aveva condannato l’odierna ricorrente a rilasciare l’immobile oggetto del presente giudizio, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione che la stessa Randazzo aveva proposto in quel contesto. [OSCURATO:PERSONA] osservache l’eventuale giudicato esterno derivante dalla predetta pronuncia non giova alla posizione difensiva della Randazzo, posto che questa Corte, con l’ordinanza n. 21936/2021, ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione che la Randazzo aveva già proposto in quella sede, ritenendo insussistente il possesso delbene controverso dalla medesima invocato.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la partericorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7233-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente - avverso la sentenza n. 1496/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 19.1.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., invocando l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un appartamento. Con sentenza n. 4619/2014 il Tribunale, ritenuto che la relazione con la res si fosse costituita in virtù di contrat to preliminare di compravendita, rigettava la domanda, qualificando l’attrice come detentrice del bene. Interponeva appello avverso detta decisione la Randazzo e la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, n. 1946/2019, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente interpretato la scrittura privata intercorsa, nel 1976, tra Pellegrino, dante causa dell’odierna ricorrente, e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., oggi denominata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 2) violazione degli artt. 1362 e ss., 832, 1141, 1158e 1164 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la relazione con la res in termini di detenzione e valutato gli atti interruttivi compiuti, nei confronti del detentore qualificato, dalla odierna ricorrente; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione al governo delle spese operato dal giudice di merito. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorsoavverso statuizione di rigetto della domanda di usucapione di due appartamenti già oggetto di contratto preliminare di compravendita. Primo e secondo motivo: inammissibili o comunque manifestamente infondati, perché vertenti sulla interpretazione del contratto preliminare concluso nel 1976 tra il compagno della ricorrente, padre delle due figlie della coppia, e la società controricorrente. In particolare, secondo la ricorrente la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la scrittura di cui anzidetto avesse ad oggetto anche l’immobile posseduto dalla ricorrente, che invece ne era estraneo (primo motivo). Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe omesso di rilevare che nel bene de quo erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione e che il prezzo pattuito in sede di preliminare era stato integralmente saldato: elementi, questi, idonei a costituire atti di interversio possessionis (secondo motivo). In realtà, la ricorrente contrappone, all’interpretazione del preliminare fatta propria dal giudice di merito, una differente ed alternativa lettura, senza tuttavia considerare che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve esserel’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf. Cass. Sez. 1 , Ordinanzan. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 24539 de l 20/11/2009 , Rv.610944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. 25728 del 15/11/2013 , Rv.628585). Terzo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché verte sul governo delle spese operato dal giudice territoriale, che, in concreto, ha applicato il principio generale della soccombenza, limitatamente al grado di appello, avendo rigettato il gravame proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, già per lei sfavorevole”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. Con l’istanza di decisione e con lamemoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente deduce l’esistenza di un giudicato esterno derivante dall’ordinanza n. 21936/2021 di questa medesima sezione della Corte di Cassazione, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla Randazzo, odierna ricorrente, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 56/2016, con la quale era stata confermata la decisione di prime cure, che a sua volta aveva condannato l’odierna ricorrente a rilasciare l’immobile oggetto del presente giudizio, rigettando la domanda riconvenzionale di usucapione che la stessa Randazzo aveva proposto in quel contesto. [OSCURATO:PERSONA] osservache l’eventuale giudicato esterno derivante dalla predetta pronuncia non giova alla posizione difensiva della Randazzo, posto che questa Corte, con l’ordinanza n. 21936/2021, ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione che la Randazzo aveva già proposto in quella sede, ritenendo insussistente il possesso delbene controverso dalla medesima invocato. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la partericorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
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