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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07631/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21402/2018 R.G. proposto da:-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.145/2018 depositata il 10/01/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avverso un avviso di accertamentonotificatole dall'Agenzia delle entrate il 17 novembre 2014.

Mediante l’attoimpositivo veniva rettificata la dichiarazione IVA per l'anno d'impostaNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/20262007.

La vicenda originava da un pvc della Guardia di Finanza di Napolidel 25 luglio 2008 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] diesso l'Agenzia disconosceva un credito IVA risultante dalla dichiarazionedella predetta Dagar per l'anno 2002, avuto riguardo ad acquisti ritenutifittizi per interposizione apparente della società anzidetta.

L'Agenziaassumeva che l'invocato credito IVA fosse stato successivamente trasferitoin parte mediante operazioni soggettivamente inesistenti alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e IMI sud s.r.l., riconducibili al medesimo gruppo d’imprese.

LaCTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso per tardività.

Il successivoappello della contribuente veniva rigettato nel merito, sul presuppostodella ritenuta tempestività del ricorso introduttivo del giudizio.

Il ricorsoper cassazione della contribuente è affidato a cinque motivi di ricorso.Resiste l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si contesta l’illegittimità della sentenzad’appello per violazione ed errata applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39,comma 1-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per non avere la CTR sospeso il giudizio nonostantependessero due giudizi instaurati dalla Dagar, l’uno relativo ad “avviso diaccertamento con cui è stato accertato il credito di imposta indicato nelModello Unico 2003”; l’altro afferente provvedimento di dinego dicondono.Il primo motivo è infondato.La sentenza ha correttamente escluso l’esistenza di un rapporto dipregiudizialità, basandosi su una valutazione concreta della materia delcontendere.

La pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. richiede infatti che altracausa sia destinata a definire con efficacia di giudicato una questionelogicamente e giuridicamente condizionante rispetto a quella oggetto delpresente processo; requisito insussistente nel caso in esame, poiché ilNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026thema decidendum non dipendeva dagli esiti dei giudizi invocati dallacontribuente.Inoltre, quanto ai giudizi RG 28900/2016 e RG 28293/2016, anch’essirichiamati nel motivo, non sussiste alcuna pregiudizialità, come chiarito daquesta Corte (v.

Cass. n. 33906/2024, § 6.2).

Il primo di essi (RG28900/2016) risulta definito con il rigetto del ricorso (v.

Cass. n.31635/2019), mentre il secondo (RG 28293/2016) è stato definito condecisione sul regolamento di competenza (v.

Cass. n. 23480/2017),avendo ad oggetto una diversa materia del contendere e riguardando unsoggetto diverso (la Dagar).

Ne deriva una evidente carenza di interessealla sospensione, trattandosi di giudizi ormai definiti e comunque nonidonei a spiegare effetti pregiudiziali sulla presente controversia.Alla luce di tali elementi, la decisione della CTR di non disporre lasospensione del giudizio si rivela conforme a diritto.Con il secondo motivo si lamenta l’illegittimità della sentenza d’appelloper violazione ed errata applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, applicabili ratione temporis, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la CTR rilevato ladecadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento.Il secondo motivo è infondato.L’avviso di accertamento è stato notificato nel 2014 e, pertanto, trovaapplicazione l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente peril periodo d’imposta di riferimento, che stabilisce il raddoppio dei termini diaccertamento qualora emergano seri indizi di reato tali da imporre lapresentazione di una denuncia penale.

Tale effetto si produce anche se ladenuncia viene archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.Per gli avvisi relativi a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31dicembre 2016 – come nella specie – non trovano applicazione lemodifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, poiché opera ilprecedente regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128Numero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026del 2015.

La nuova normativa non si applica infatti né agli avvisi notificatientro il 2 settembre 2015, né agli inviti a comparire o ai processi verbali diconstatazione conosciuti dal contribuente entro la stessa data, purchéseguiti dalla notifica dell’atto impositivo o sanzionatorio entro il 31dicembre 2015 (Cass. n. 26037/2016; Cass. n. 16728/2016; Cass. n.11620/2018).È stato inoltre chiarito che, in materia di accertamento tributario, ilraddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R.n. 633/1972 – nelle versioni applicabili ratione temporis – si fondaesclusivamente sull’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, senza che sianecessaria la sua effettiva presentazione.

Tale interpretazione è stataconfermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247/2011 (Cass.,ord. n. 11171/2016).Nel caso concreto, dagli atti risulta – ed è pacifico – che vi erano ipresupposti per la denuncia penale e che, anzi, era stato avviato unprocedimento davanti al Tribunale penale per il reato di cui all’art. 2 deld.lgs. n. 74/2000.

Pertanto, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato,essendo presenti tutti i requisiti per l’applicazione della disciplinatransitoria, la cui legittimità è stata peraltro confermata dalla Cortecostituzionale.Con il terzo motivo si censura l’illegittimità della sentenza per violazioneed errata applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stato ritenuto assolto in sentenzal’onere della prova dell’interposizione fittizia della Dagar e,conseguentemente, dell’inesistenza soggettiva delle operazioni di acquistoposti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il terzo motivo è inammissibile.La parte ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., ma ilgiudice d’appello non ha attribuito l’onere della prova a un soggettoNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026diverso da quello gravato secondo le regole di ripartizione, avendo inveceritenuto assolto l’obbligo motivazionale dall’agente della riscossione.La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice assegnal’onere probatorio a una parte diversa da quella cui spetta, non quando, aseguito di una valutazione incongrua delle prove, ritiene erroneamenteassolto tale onere.

In questo caso si tratta di un vizio di apprezzamentodelle risultanze istruttorie, censurabile in sede di legittimità solo ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020; Cass. n. 26769/2018;Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006).In realtà, con le doglianze prospettate, la società ricorrente non denunciaun errore nell’applicazione della norma o l’omesso esame di fatti decisivi,ma mira unicamente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti dicausa.Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio2009, n. 16499)Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibilecensurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra ilcd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo averequalificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga,però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia,Numero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020).In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni ècensurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risultiche, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisitiin giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione disintesi” (Cass. n. 10973 del 2017).Non è d’altronde previsto che la CTR sia tenuta risponde punto su puntoalle considerazioni e/o argomentazioni di parte ricorrente in ordine allamaggiore affidabilità di un elemento probatorio in luogo di un altro.

Unapretesa di tal fatta ambisce – al fondo – ad una rivisitazione preclusa delmerito della controversia, invero preclusa in questa sede.Con il quarto motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione ed errata applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancatoriconoscimento in sentenza del diritto di detrarre l’Iva afferente leoperazioni di acquisto di forniture da Dagar.Il quarto motivo è infondato.Giova precisare che l’operazione soggettivamente inesistente si configurasia quando l’emittente della fattura non è un soggetto passivo d’imposta,sia quando la falsità riguarda operazioni intercorse tra soggetti diversi daquelli indicati nella documentazione.

In particolare, se l’Amministrazioneritiene che la fattura concerna operazioni solo soggettivamente inesistenti– ossia emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamenteeffettuato la cessione o la prestazione – la detraibilità dell’IVA deve essereesclusa.

Viene infatti a mancare il presupposto stesso della detrazione,rappresentato dall’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art. 19,comma 1, d.P.R. n. 633/1972, presupposto assente anche quando isoggetti dell’operazione non coincidono con quelli indicati nella fattura(Cass. n. 23987/2009; Cass. n. 5719/2007).Numero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026In tali ipotesi l’imposta è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsané obbligato al pagamento, poiché le fatture provengono da un soggettoestraneo al rapporto sottostante, da considerarsi quindi “inesistente”(Cass. n. 24426/2013).

L’IVA corrisposta in tali circostanze, come previstodall’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, deve essere qualificata come“fuori conto”: isolata rispetto alla massa delle operazioni e estranea almeccanismo di compensazione tra IVA a monte e a valle che regola ladetrazione (Cass. n. 6229/2013; Cass. n. 15369/2020).La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che la lotta controevasione, elusione e abusi è obiettivo riconosciuto dalla direttiva2006/112.

Pertanto, le autorità e i giudici nazionali devono negare il dirittoa detrazione quando sia dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, cheesso viene invocato in modo fraudolento o abusivo (sentenze Kittel eRecolta Recycling, C-439/04 e C-440/04; Ferimet, C-281/20).Secondo giurisprudenza costante, il beneficio della detrazione va negatonon solo quando l’evasione è commessa dal soggetto passivo stesso, maanche quando risulti che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere dipartecipare, con l’acquisto dei beni o servizi, a un’operazione inserita in unmeccanismo di evasione IVA (sentenze Mahagében e Dávid, C-80/11 eC-142/11; Ferimet, C-281/20).

Viceversa, non è compatibile con il sistemadella direttiva negare la detrazione a chi non era né consapevole néragionevolmente in grado di sapere dell’evasione, poiché ciò introdurrebbeuna responsabilità oggettiva eccedente quanto necessario per tutelarel’Erario.Il diniego del diritto a detrazione, costituendo eccezione al principiofondamentale della neutralità dell’IVA, richiede che l’Amministrazionedimostri adeguatamente gli elementi oggettivi dell’evasione e laconsapevolezza (o colpevole ignoranza) del soggetto passivo.

Spetta poi algiudice nazionale verificare la sufficienza di tali prove, secondo le regoleNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026probatorie interne, purché rispettose dell’efficacia del diritto dell’Unione(Corte di Giustizia, Ferimet, C-281/20; C-512/21).In conclusione, il diritto alla detrazione può essere negato solo se, all’esitodi una valutazione complessiva delle circostanze, risulti dimostrato conprove concrete – e non con mere supposizioni – che il soggetto passivo hacommesso o consapevolmente partecipato a un’evasione IVA.Con il quinto motivo si evidenzia l’illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR avallato latesi dell’interposizione fittizia della Dagar, fondando il proprioconvincimento su un ipotetico utilizzo strumentale del “deposito IVA” di cuiall’art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 da parte della stessa.Il quinto motivo è inammissibile.La CTR ha valorizzato una pluralità di indizi, idonei a dar conto –presuntivamente – della connotazione apparente del fornitore Dagar.

Lecircostanze evidenziate sono le seguenti: la mancanza di depositi perstoccare la merce importata, la mancanza di personale sufficiente; lacarente dimostrazione di materiali introduzioni di merci.

In tal senso, ladoglianza – mirata a far risaltare – l’ascritto uso strumentale del “depositoIVA” non sembra cogliere la ratio decidendi.

Giova del resto evidenziareche tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivodi impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024).Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dallasoccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 30.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21402/2018 R.G. proposto da:-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.145/2018 depositata il 10/01/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avverso un avviso di accertamentonotificatole dall'Agenzia delle entrate il 17 novembre 2014. Mediante l’attoimpositivo veniva rettificata la dichiarazione IVA per l'anno d'impostaNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/20262007. La vicenda originava da un pvc della Guardia di Finanza di Napolidel 25 luglio 2008 nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] diesso l'Agenzia disconosceva un credito IVA risultante dalla dichiarazionedella predetta Dagar per l'anno 2002, avuto riguardo ad acquisti ritenutifittizi per interposizione apparente della società anzidetta. L'Agenziaassumeva che l'invocato credito IVA fosse stato successivamente trasferitoin parte mediante operazioni soggettivamente inesistenti alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e IMI sud s.r.l., riconducibili al medesimo gruppo d’imprese. LaCTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso per tardività. Il successivoappello della contribuente veniva rigettato nel merito, sul presuppostodella ritenuta tempestività del ricorso introduttivo del giudizio. Il ricorsoper cassazione della contribuente è affidato a cinque motivi di ricorso.Resiste l’Agenzia con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si contesta l’illegittimità della sentenzad’appello per violazione ed errata applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39,comma 1-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per non avere la CTR sospeso il giudizio nonostantependessero due giudizi instaurati dalla Dagar, l’uno relativo ad “avviso diaccertamento con cui è stato accertato il credito di imposta indicato nelModello Unico 2003”; l’altro afferente provvedimento di dinego dicondono.Il primo motivo è infondato.La sentenza ha correttamente escluso l’esistenza di un rapporto dipregiudizialità, basandosi su una valutazione concreta della materia delcontendere. La pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. richiede infatti che altracausa sia destinata a definire con efficacia di giudicato una questionelogicamente e giuridicamente condizionante rispetto a quella oggetto delpresente processo; requisito insussistente nel caso in esame, poiché ilNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026thema decidendum non dipendeva dagli esiti dei giudizi invocati dallacontribuente.Inoltre, quanto ai giudizi RG 28900/2016 e RG 28293/2016, anch’essirichiamati nel motivo, non sussiste alcuna pregiudizialità, come chiarito daquesta Corte (v. Cass. n. 33906/2024, § 6.2). Il primo di essi (RG28900/2016) risulta definito con il rigetto del ricorso (v. Cass. n.31635/2019), mentre il secondo (RG 28293/2016) è stato definito condecisione sul regolamento di competenza (v. Cass. n. 23480/2017),avendo ad oggetto una diversa materia del contendere e riguardando unsoggetto diverso (la Dagar). Ne deriva una evidente carenza di interessealla sospensione, trattandosi di giudizi ormai definiti e comunque nonidonei a spiegare effetti pregiudiziali sulla presente controversia.Alla luce di tali elementi, la decisione della CTR di non disporre lasospensione del giudizio si rivela conforme a diritto.Con il secondo motivo si lamenta l’illegittimità della sentenza d’appelloper violazione ed errata applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973e 57 d.P.R. n. 633 del 1972, applicabili ratione temporis, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la CTR rilevato ladecadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento.Il secondo motivo è infondato.L’avviso di accertamento è stato notificato nel 2014 e, pertanto, trovaapplicazione l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente peril periodo d’imposta di riferimento, che stabilisce il raddoppio dei termini diaccertamento qualora emergano seri indizi di reato tali da imporre lapresentazione di una denuncia penale. Tale effetto si produce anche se ladenuncia viene archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.Per gli avvisi relativi a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31dicembre 2016 – come nella specie – non trovano applicazione lemodifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, poiché opera ilprecedente regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128Numero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026del 2015. La nuova normativa non si applica infatti né agli avvisi notificatientro il 2 settembre 2015, né agli inviti a comparire o ai processi verbali diconstatazione conosciuti dal contribuente entro la stessa data, purchéseguiti dalla notifica dell’atto impositivo o sanzionatorio entro il 31dicembre 2015 (Cass. n. 26037/2016; Cass. n. 16728/2016; Cass. n.11620/2018).È stato inoltre chiarito che, in materia di accertamento tributario, ilraddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 d.P.R. n. 600/1973 e 57 d.P.R.n. 633/1972 – nelle versioni applicabili ratione temporis – si fondaesclusivamente sull’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p.per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, senza che sianecessaria la sua effettiva presentazione. Tale interpretazione è stataconfermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 247/2011 (Cass.,ord. n. 11171/2016).Nel caso concreto, dagli atti risulta – ed è pacifico – che vi erano ipresupposti per la denuncia penale e che, anzi, era stato avviato unprocedimento davanti al Tribunale penale per il reato di cui all’art. 2 deld.lgs. n. 74/2000. Pertanto, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato,essendo presenti tutti i requisiti per l’applicazione della disciplinatransitoria, la cui legittimità è stata peraltro confermata dalla Cortecostituzionale.Con il terzo motivo si censura l’illegittimità della sentenza per violazioneed errata applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per essere stato ritenuto assolto in sentenzal’onere della prova dell’interposizione fittizia della Dagar e,conseguentemente, dell’inesistenza soggettiva delle operazioni di acquistoposti in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il terzo motivo è inammissibile.La parte ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., ma ilgiudice d’appello non ha attribuito l’onere della prova a un soggettoNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026diverso da quello gravato secondo le regole di ripartizione, avendo inveceritenuto assolto l’obbligo motivazionale dall’agente della riscossione.La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice assegnal’onere probatorio a una parte diversa da quella cui spetta, non quando, aseguito di una valutazione incongrua delle prove, ritiene erroneamenteassolto tale onere. In questo caso si tratta di un vizio di apprezzamentodelle risultanze istruttorie, censurabile in sede di legittimità solo ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020; Cass. n. 26769/2018;Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006).In realtà, con le doglianze prospettate, la società ricorrente non denunciaun errore nell’applicazione della norma o l’omesso esame di fatti decisivi,ma mira unicamente a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti dicausa.Come chiarito da questa Corte spetta unicamente al giudice di merito ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito larilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non siatenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga irrilevante (Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio2009, n. 16499)Questa Corte ha anche chiarito che, in sede di legittimità è possibilecensurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra ilcd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo averequalificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga,però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoliconsiderati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia,Numero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541 del 2020).In altri termini, la violazione delle norme sulle presunzioni ècensurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., solo “se risultiche, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, ilgiudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisitiin giudizio, senza accertarne l'effettiva rilevanza in una valutazione disintesi” (Cass. n. 10973 del 2017).Non è d’altronde previsto che la CTR sia tenuta risponde punto su puntoalle considerazioni e/o argomentazioni di parte ricorrente in ordine allamaggiore affidabilità di un elemento probatorio in luogo di un altro. Unapretesa di tal fatta ambisce – al fondo – ad una rivisitazione preclusa delmerito della controversia, invero preclusa in questa sede.Con il quarto motivo si denuncia l’illegittimità della sentenza perviolazione ed errata applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancatoriconoscimento in sentenza del diritto di detrarre l’Iva afferente leoperazioni di acquisto di forniture da Dagar.Il quarto motivo è infondato.Giova precisare che l’operazione soggettivamente inesistente si configurasia quando l’emittente della fattura non è un soggetto passivo d’imposta,sia quando la falsità riguarda operazioni intercorse tra soggetti diversi daquelli indicati nella documentazione. In particolare, se l’Amministrazioneritiene che la fattura concerna operazioni solo soggettivamente inesistenti– ossia emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettivamenteeffettuato la cessione o la prestazione – la detraibilità dell’IVA deve essereesclusa. Viene infatti a mancare il presupposto stesso della detrazione,rappresentato dall’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art. 19,comma 1, d.P.R. n. 633/1972, presupposto assente anche quando isoggetti dell’operazione non coincidono con quelli indicati nella fattura(Cass. n. 23987/2009; Cass. n. 5719/2007).Numero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026In tali ipotesi l’imposta è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsané obbligato al pagamento, poiché le fatture provengono da un soggettoestraneo al rapporto sottostante, da considerarsi quindi “inesistente”(Cass. n. 24426/2013). L’IVA corrisposta in tali circostanze, come previstodall’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, deve essere qualificata come“fuori conto”: isolata rispetto alla massa delle operazioni e estranea almeccanismo di compensazione tra IVA a monte e a valle che regola ladetrazione (Cass. n. 6229/2013; Cass. n. 15369/2020).La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che la lotta controevasione, elusione e abusi è obiettivo riconosciuto dalla direttiva2006/112. Pertanto, le autorità e i giudici nazionali devono negare il dirittoa detrazione quando sia dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, cheesso viene invocato in modo fraudolento o abusivo (sentenze Kittel eRecolta Recycling, C-439/04 e C-440/04; Ferimet, C-281/20).Secondo giurisprudenza costante, il beneficio della detrazione va negatonon solo quando l’evasione è commessa dal soggetto passivo stesso, maanche quando risulti che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere dipartecipare, con l’acquisto dei beni o servizi, a un’operazione inserita in unmeccanismo di evasione IVA (sentenze Mahagében e Dávid, C-80/11 eC-142/11; Ferimet, C-281/20). Viceversa, non è compatibile con il sistemadella direttiva negare la detrazione a chi non era né consapevole néragionevolmente in grado di sapere dell’evasione, poiché ciò introdurrebbeuna responsabilità oggettiva eccedente quanto necessario per tutelarel’Erario.Il diniego del diritto a detrazione, costituendo eccezione al principiofondamentale della neutralità dell’IVA, richiede che l’Amministrazionedimostri adeguatamente gli elementi oggettivi dell’evasione e laconsapevolezza (o colpevole ignoranza) del soggetto passivo. Spetta poi algiudice nazionale verificare la sufficienza di tali prove, secondo le regoleNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026probatorie interne, purché rispettose dell’efficacia del diritto dell’Unione(Corte di Giustizia, Ferimet, C-281/20; C-512/21).In conclusione, il diritto alla detrazione può essere negato solo se, all’esitodi una valutazione complessiva delle circostanze, risulti dimostrato conprove concrete – e non con mere supposizioni – che il soggetto passivo hacommesso o consapevolmente partecipato a un’evasione IVA.Con il quinto motivo si evidenzia l’illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR avallato latesi dell’interposizione fittizia della Dagar, fondando il proprioconvincimento su un ipotetico utilizzo strumentale del “deposito IVA” di cuiall’art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 da parte della stessa.Il quinto motivo è inammissibile.La CTR ha valorizzato una pluralità di indizi, idonei a dar conto –presuntivamente – della connotazione apparente del fornitore Dagar. Lecircostanze evidenziate sono le seguenti: la mancanza di depositi perstoccare la merce importata, la mancanza di personale sufficiente; lacarente dimostrazione di materiali introduzioni di merci. In tal senso, ladoglianza – mirata a far risaltare – l’ascritto uso strumentale del “depositoIVA” non sembra cogliere la ratio decidendi. Giova del resto evidenziareche tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivodi impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gliprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovoapprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024).Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MNumero registro generale 21402/2018Numero sezionale 9011/2025Numero di raccolta generale 7631/2026Data pubblicazione 30/03/2026Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 30.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak