CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02260/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo inerente alla entità della sanzione è manifestamente infondato alla luce del fatto che la Corte ha espresso una valutazione in ordine alla gravità del fatto in relazione alla mancata concessione della invocata clausola di esclusione della punibilità (ex art. 131 bis c.p.) e che in ogni caso non vi era un particolare onere motivazionale per l'entità modesta della sanzione, inferiore al medio edittale; considerato che in relazione al secondo motivo (mancata motivazione in ordine ad ulteriore attenuante ed all'art.175 c.p.) non può che rilevarsi la carenza d'interesse all'annullamento della sentenza poiché la scarna formulazione delle istanze in sede di appello -ridotte ad una clausola di stile- comporterebbe inevitabilmente l'inammissibilità delle stesse da parte del giudice di rinvio, qualora la sentenza dovesse essere cassata; pacifico è infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Rom 12/12/23 Il co sigliere e Fran esco [OSCURATO:PERSONA] D'Agostini D E