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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 13884/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti;--) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39326_22 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli, a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis cod. pen. è inammissibile.

A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi7- , stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle parti;--) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 39326_22 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce l'inosservanza della legge penale e la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 contestatogli, a fronte dell'intervento, tra le parti, di un concordato ex art. 599 bis cod. pen. è inammissibile. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell'applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consi7- , stensore I
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