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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20071/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso che contesta la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato alla stregua della puntuale motivazione (pag. 4) con la quale la Corte ha disatteso la richiesta evidenziando la gravità dei fatti, risoltisi in più condotte illecite avendo l'imputata commesso anche i reati di oltraggio e cagionato l'interruzione di pubblico servizio dell'istituto scolastico teatro dei fatti e i plurimi precedenti penali dell'imputata, argomenti con i quali la ricorrente non si confronta limitandosi a denunciaréla insussistente omissione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P-ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAtpel_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso che contesta la mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato alla stregua della puntuale motivazione (pag. 4) con la quale la Corte ha disatteso la richiesta evidenziando la gravità dei fatti, risoltisi in più condotte illecite avendo l'imputata commesso anche i reati di oltraggio e cagionato l'interruzione di pubblico servizio dell'istituto scolastico teatro dei fatti e i plurimi precedenti penali dell'imputata, argomenti con i quali la ricorrente non si confronta limitandosi a denunciaréla insussistente omissione; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P-ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] ano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAtpel_
Sentenza Cassazione n. 20071/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris