Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 09493/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso 27577-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 12; 3417 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/e - PALAZZINA "G", presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2055/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 5014/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, aveva pronunciato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società e autore dell'illecito, nonchè della società quale obbligato solidale, con la quale era stata irrogata alla società una sanzione amministrativa per la violazione degli art. 9 bis, c. 1 e 2, del D. L. 1 ottobre 1996 n. 510, dell'art. 21

I. 29 aprile 1949 n. 264, degli artt. 20 e 25 del T.U. 1965 n. 1124 e 6 c. 2 DLCPS 16 luglio 1947 n. 708. 2.0sservava la Corte che, in mancanza di impugnazione nei confronti dell'autore dell'illecito, la sentenza era passata in giudicato nei riguardi di costui e ciò determinava l'estinzione della obbligazione, avente carattere solidale esclusivamente nell'interesse dell'obbligato principale. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di cinque motivi. 4.La società ha resistito con controricorso. 5.Con ordinanza interlocutoria n. 15219/21 la sesta sezione di questa Corte, rilevata la valenza nomofilattica della questione, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. 6.11 Procuratore Generale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività formulata dal controricorrente.

Rispetto alla sentenza pubblicata il 27 marzo 2019, infatti, la notifica del ricorso, avvenuta il 31 ottobre 2019, è tempestiva avuto riguardo, ai fini del computo del termine di cui all'art. 327 c.p.c., alla sospensione feriale dei termini, applicabile trattandosi di controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione (S.U. 29 gennaio 2021 n. 2145). 2.Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e dell'art. 329 c.p.c. (360 n. 3 c.p.c.), poiché l'atto impositivo era stato opposto solo da [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, del tutto correttamente il Tribunale aveva pronunciato il suo annullamento solo nei confronti di quest'ultima, quale unica ricorrente.

Nessuna acquiescenza, dunque, era ravvisabile in capo al Ministero per mancanza del capo di sentenza nei confronti del quale tale acquiescenza si sarebbe formata.

La mancata proposizione da parte del Cosenza del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione aveva provocato nei suoi confronti un esito diametralmente opposto a quello dichiarato dalla Corte d'appello, cioè il consolidarsi della pretesa dell'amministrazione dallo stesso non tempestivamente contestata.

3. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 345 c.p.c. poiché le tesi accolte dal giudice d'appello non erano state mai dedotte nel giudizio di primo grado.

4. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6

I. 689/1981, artt. 1292 c.c., 1298 c.c., 332 c.p.c., osservando che la solidarietà prevista dal citato art. 6 è di tipo civilistico con parificazione dell'autore dell'illecito con il responsabile in solido e che nessuna norma obbligava l'amministrazione a notificare l'atto di appello anche all'autore dell'illecito, essendo sufficiente che il giudizio fosse instaurato anche con uno soltanto degli originari debitori.

5. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto, in applicazione delle regole del litisconsorzio necessario, che l'inesistente passaggio in giudicato della sentenza avesse determinato l'estinzione dell'obbligazione nei confronti della società.

6. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto corretta la sentenza di primo grado che aveva annullato integralmente l'ordinanza ingiunzione, pur essendo stato contestato da [OSCURATO:SOCIETA]. solo il punto 4 del provvedimento.

7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, a fronte della chiara indicazione contenuta nella sentenza d'appello riguardo all'omessa impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'autore dell'illecito, il ricorrente non documenta che il ricorso in opposizione era stato proposto solo dalla società, pur essendo suo onere allegare e trascrivere gli atti da cui risulterebbe la presunta erronea affermazione di acquiescenza del responsabile persona fisica.

Anche vertendosi in tema di error in procedendo, infatti, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito riconosciuto alla Corte di Cassazione presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non 2 r' genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 25/09/2019, Cass. n. 24048 del 06/09/2021).

8. Il secondo motivo è allo stesso modo inammissibile poiché, pur denunciando La violazione del divieto dei nova in appello, difetta dell'indicazione, la trascrizione e la localizzazione degli atti necessari a consentire di cogliere la prospettata novità delle deduzioni della società.

9. Sono fondati, invece, il terzo e il quarto motivo, unitariamente considerati, con assorbimento dell'ultimo.

Vanno richiamati, infatti, i principi enunciati da Sez.

U. n. 22082 del 22/09/2017, secondo cui la solidarietà prevista dall'art. 6 della

I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta

I. n. 689 del 1981, si estingua.

L'intervento delle Sezioni Unite si pone in un orizzonte di tipo punitivo-repressivo, nel quale il principio di personalità non risulta né contraddetto né attenuato, ma la responsabilità solidale viene ricondotta alla sua naturale funzione garantistica, che non esclude la visione dell'illecito come fatto di rilevanza sociale piuttosto che quale mero episodio della vita del singolo.

Conclusione, quest'ultima, che appare coerente alle linee evolutive del più generale settore della responsabilità, che ormai ammette forme di incidenza diretta anche sugli enti collettivi (si pensi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevista dal D.Igs. n. 231/01).

Al di là del caso affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza richiamata, relativo all'estinzione della sanzione per omessa notifica del provvedimento sanzionatorio nei confronti di uno degli obbligati, è certo che l'obbligazione del corresponsabile solidale possiede una propria indubbia autonomia e, non dipendendo da quella principale, non si estingue con essa.

10. Conclusivamente, in accoglimento del terzo e quarto motivo, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà la questione alla luce dei principi di diritto enunciati sub 9, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

PQM La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo 4—t e il quarto, assorbito il geeerrel-of.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 10 novembre 2021 IL Conrigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] Raimondi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 27577-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 12; 3417 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/e - PALAZZINA "G", presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2055/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 5014/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, aveva pronunciato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società e autore dell'illecito, nonchè della società quale obbligato solidale, con la quale era stata irrogata alla società una sanzione amministrativa per la violazione degli art. 9 bis, c. 1 e 2, del D. L. 1 ottobre 1996 n. 510, dell'art. 21 I. 29 aprile 1949 n. 264, degli artt. 20 e 25 del T.U. 1965 n. 1124 e 6 c. 2 DLCPS 16 luglio 1947 n. 708. 2.0sservava la Corte che, in mancanza di impugnazione nei confronti dell'autore dell'illecito, la sentenza era passata in giudicato nei riguardi di costui e ciò determinava l'estinzione della obbligazione, avente carattere solidale esclusivamente nell'interesse dell'obbligato principale. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di cinque motivi. 4.La società ha resistito con controricorso. 5.Con ordinanza interlocutoria n. 15219/21 la sesta sezione di questa Corte, rilevata la valenza nomofilattica della questione, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. 6.11 Procuratore Generale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per tardività formulata dal controricorrente. Rispetto alla sentenza pubblicata il 27 marzo 2019, infatti, la notifica del ricorso, avvenuta il 31 ottobre 2019, è tempestiva avuto riguardo, ai fini del computo del termine di cui all'art. 327 c.p.c., alla sospensione feriale dei termini, applicabile trattandosi di controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione (S.U. 29 gennaio 2021 n. 2145). 2.Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e dell'art. 329 c.p.c. (360 n. 3 c.p.c.), poiché l'atto impositivo era stato opposto solo da [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, del tutto correttamente il Tribunale aveva pronunciato il suo annullamento solo nei confronti di quest'ultima, quale unica ricorrente. Nessuna acquiescenza, dunque, era ravvisabile in capo al Ministero per mancanza del capo di sentenza nei confronti del quale tale acquiescenza si sarebbe formata. La mancata proposizione da parte del Cosenza del ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione aveva provocato nei suoi confronti un esito diametralmente opposto a quello dichiarato dalla Corte d'appello, cioè il consolidarsi della pretesa dell'amministrazione dallo stesso non tempestivamente contestata. 3. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 345 c.p.c. poiché le tesi accolte dal giudice d'appello non erano state mai dedotte nel giudizio di primo grado. 4. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6 I. 689/1981, artt. 1292 c.c., 1298 c.c., 332 c.p.c., osservando che la solidarietà prevista dal citato art. 6 è di tipo civilistico con parificazione dell'autore dell'illecito con il responsabile in solido e che nessuna norma obbligava l'amministrazione a notificare l'atto di appello anche all'autore dell'illecito, essendo sufficiente che il giudizio fosse instaurato anche con uno soltanto degli originari debitori. 5. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 103 c.p.c., poiché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto, in applicazione delle regole del litisconsorzio necessario, che l'inesistente passaggio in giudicato della sentenza avesse determinato l'estinzione dell'obbligazione nei confronti della società. 6. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto corretta la sentenza di primo grado che aveva annullato integralmente l'ordinanza ingiunzione, pur essendo stato contestato da [OSCURATO:SOCIETA]. solo il punto 4 del provvedimento. 7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, a fronte della chiara indicazione contenuta nella sentenza d'appello riguardo all'omessa impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell'autore dell'illecito, il ricorrente non documenta che il ricorso in opposizione era stato proposto solo dalla società, pur essendo suo onere allegare e trascrivere gli atti da cui risulterebbe la presunta erronea affermazione di acquiescenza del responsabile persona fisica. Anche vertendosi in tema di error in procedendo, infatti, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito riconosciuto alla Corte di Cassazione presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non 2 r' genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. n. 23834 del 25/09/2019, Cass. n. 24048 del 06/09/2021). 8. Il secondo motivo è allo stesso modo inammissibile poiché, pur denunciando La violazione del divieto dei nova in appello, difetta dell'indicazione, la trascrizione e la localizzazione degli atti necessari a consentire di cogliere la prospettata novità delle deduzioni della società. 9. Sono fondati, invece, il terzo e il quarto motivo, unitariamente considerati, con assorbimento dell'ultimo. Vanno richiamati, infatti, i principi enunciati da Sez. U. n. 22082 del 22/09/2017, secondo cui la solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta I. n. 689 del 1981, si estingua. L'intervento delle Sezioni Unite si pone in un orizzonte di tipo punitivo-repressivo, nel quale il principio di personalità non risulta né contraddetto né attenuato, ma la responsabilità solidale viene ricondotta alla sua naturale funzione garantistica, che non esclude la visione dell'illecito come fatto di rilevanza sociale piuttosto che quale mero episodio della vita del singolo. Conclusione, quest'ultima, che appare coerente alle linee evolutive del più generale settore della responsabilità, che ormai ammette forme di incidenza diretta anche sugli enti collettivi (si pensi alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevista dal D.Igs. n. 231/01). Al di là del caso affrontato dalle Sezioni Unite nella sentenza richiamata, relativo all'estinzione della sanzione per omessa notifica del provvedimento sanzionatorio nei confronti di uno degli obbligati, è certo che l'obbligazione del corresponsabile solidale possiede una propria indubbia autonomia e, non dipendendo da quella principale, non si estingue con essa. 10. Conclusivamente, in accoglimento del terzo e quarto motivo, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che esaminerà la questione alla luce dei principi di diritto enunciati sub 9, provvedendo anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo 4—t e il quarto, assorbito il geeerrel-of. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma il 10 novembre 2021 IL Conrigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] Raimondi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris