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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12195/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] 48R50 D612 R), rappresentatie difesi, in virtù della procura speciale alla lite e nomina conferitein calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: DRNGNN 77T30 I726 L).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] 3 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Presidente, dott.

MarcoBottino, autorizzato a stare in giudizio con decreto presidenzialen. 63 del 18 novembre 2024 e determina del [OSCURATO:PERSONA]. 237 del 26 novembre 2024, rappresentato e difeso, in virtù diNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026procura speciale alla lite e nomina poste in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P28 C352 L).- CONTRORICORRENTE –NONCHÈl’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 381/3/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata il22 marzo 2024, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1.

Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nelle cartelleindicate in atti con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,nell’interesse del Consorzio di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA], chieseai ricorrenti il pagamento del contributo di bonifica per gli anni2013/2014 nella misura complessiva di 2.131,15 €, in relazione abeni immobili del contribuente ubicati in località Certaldo (FI).2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana accoglieva l’appello proposto dal Consorzio contro lasentenza n. 999/1/2019 della Commissione tributaria provincialedi Firenze, affermando – per quanto ora occupa in relazione aimotivi di impugnazione – che:- «[…] l’approvazione da parte del Consorzio del Piano diClassifica e la ricomprensione degli immobili del contribuenteNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026all’interno di un Perimetro di contribuenza esonerano il Consorziodall’onere della prova del beneficio ricavato.

Il beneficio deveconsiderarsi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione delpiano di classifica e della ricomprensione dell’immobile nelperimetro di contribuenza.

In tal caso spetta al contribuentel’onere di contestare specificamente la legittimità delprovvedimento ovvero il suo contenuto, provando l’eventualeinsussistenza del beneficio»;- «Parimenti priva di fondamento è la censura mediante laquale si contesta al Consorzio di non aver svolto alcuna attività afavore degli immobili di loro proprietà delle ricorrenti e di nonaverne conseguentemente fornito alcuna prova.

Sul punto si rinviaalla relazione tecnica e alla relativa cartografia prodotta in giudizioe riguardante le attività realizzate, in relazione alle annualità incontestazione nell’ambito del reticolo idrografico presso cui sitrovano gli immobili di cui si discute»;- «Limitatamente, invece, alla contestazione concernente lapresunta mancata approvazione del Piano generale di bonificaoccorre innanzitutto precisare che il Piano generale di bonifica(che era disciplinato dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 34/1994)aveva una funzione esclusivamente programmatoria, in quantoriguardava le opere da realizzare e non quelle già esistenti, e pertale motivo si doveva conformare alle previsioni dei Piani di bacinoe doveva essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazionee programmazione dello Stato, della Regione e degli enti localiconcernenti l’assetto del territorio.

La mancanza del Pianogenerale di bonifica non influiva, tuttavia, sull’attività dimanutenzione delle opere di bonifica ed idrauliche già esistenti,espressamente indicate nel Piano di Classifica, che il Consorzio haNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026comunque l’obbligo di continuare ad effettuare imponendo irelativi contributi a carico della proprietà consorziata.

La CTR dibonifica ha come oggetto la realizzazione di nuovi interventi dibonifica e non interventi di manutenzione” (CTR Firenze, Sez. 24,sent. n. 2154/2015), e inoltre che “sotto il profilo procedimentaleva anzitutto osservato che la legge numero 34 del 1994, nonvincola la legittimità della pretesa contributiva a un unico rigidomodello, prevedendo, oltre all'iter procedimentale completo, chetransita dalla preventiva elaborazione del piano generale dibonifica, anche la possibilità di gestione provvisoria dell'attivitàconsortile, con ricadute ed effetti di tipo diverso.

Secondol'articolo 10 del citato testo normativo, il piano generale dibonifica ha difatti oggetto la realizzazione di nuovi interventi dibonifica e non di interventi di manutenzione: al riguardo bastiosservare che l'articolo 10 nell’individuare il contenuto del pianogenerale di bonifica fa riferimento all'articolo 9 nel quale ècontenuto un elenco indubbiamente centrato sulla realizzazione dinuove opere” (CTR Firenze, Sez. 17, sent. n. 118/2013).

In ognicaso, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2241/2015,richiamata dal contribuente, ha chiarito che la mancanza del Pianogenerale di bonifica assume rilevanza solo ai fini della ripartizionedell’onere probatorio ma non comporta automaticamentel’illegittimità dell’imposizione contributiva; infatti, nella citatasentenza viene chiarito che qualora il contribuente eccepisca lamancata elaborazione del piano generale di bonifica, è come secontestasse il Piano di Classifica, in quanto quest’ultimo “individuai benefici derivanti dalle opere che rispondono alle linee diintervento dettate dal piano generale”.

Pertanto, conclude laSuprema Corte, “il piano di classifica può certamente evidenziareNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026l'avvenuto compimento di opere non previamente definite dallelinee di intervento della bonifica generale, le quali si siano resenecessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario.

E in talsenso il piano di classifica può supplire alla mancata previsionedelle medesime opere nel piano generale di bonifica.

Tuttavia, inquesto caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltre che,ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto delvantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per ilfondo del consorziato” (v. anche Corte di Cassazione n.16524/2019). [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nel giudizio di primogrado, e rideposita in questa sede, non solo il Piano di Classifica, ilPerimetro di contribuenza ed il Piano delle attività di bonificarelativo all’anno 2014, ma anche una dettaglia relazione tecnicacon relativi allegati ed il Programma triennale dei lavori fornendoprova degli interventi eseguiti e del beneficio che gli immobili deicontribuenti hanno ricevuto dall’attività di manutenzione e didifesa idraulica svolta dal Consorzio»;- «[…] Ai sensi dell’art. 38, comma 2, della L.R. n. 79/2012“Fino all’approvazione del piano delle attività di bonifica di cuiall’articolo 26 della presente legge, rimangono in vigore ledelibere già approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e gli atti di cuiall’articolo 38 bis”;- «[…] per l’annualità 2014 l’ex Consorzio di bonifica dellaToscana Centrale (ora Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]) haapprovato, nel 2013, non solo un piano triennale dei lavori ma,sulla scorta dello stesso, ha approvato anche il Piano delle Attivitàdi bonifica 2014 con [OSCURATO:PERSONA] n. 228 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] […] [OSCURATO:PERSONA], con D.G.R. n. 1194 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha poi approvato il suddetto Piano delle Attività diNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026Bonifica nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] per la Difesa delSuolo 2014»;- «Circa l’asserita assenza di un beneficio diretto e specifico siritiene che il motivo sia del tutto infondato in quanto con il [OSCURATO:PERSONA] viene stimato in maniera analitica il beneficioderivante dall’attività di bonifica e goduto dalle singole proprietàimmobiliari.

In esito a tale analisi sono identificate le proprietà chericevono un beneficio dall’attività di bonifica, e,conseguentemente, viene definito il perimetro di contribuenza.Inoltre, il beneficio deve essere identificato non solo conl’incremento, ma anche con la preservazione del valoredell’immobile conseguente all’attività consortile.

Pertanto, ilbeneficio economico che la proprietà consorziata trae dallesuddette attività si identifica nel vantaggio fondamentale,conseguito o conseguibile, avente valore economico, consistentenell’incremento o nella preservazione del valore acquisitodall’immobile in relazione alla tutela dal rischio dei danni cheeventi meteorici potrebbero provocare (c.d. rischio idraulico), eche vengono evitati grazie all’attività di gestione e manutenzionedelle opere di bonifica ed idrauliche svolta dai Consorzi.

Trovadunque riconoscimento normativo il principio secondo cui lagaranzia dell’equilibrio idrogeologico apporta un beneficio alterritorio e conseguentemente a tutti gli immobili delComprensorio in termini di mantenimento del loro valore.

Nonsarebbe, dunque, necessario per il consorzio svolgere la propriaconsorzio, ovunque svolta all’interno dell’unità funzionale in cuiricade la proprietà, concretizza un vantaggio per l’intera area incui il consorzio stesso opera e per tutte le proprietà nello stessoinsistenti»;Numero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026- «Parimenti priva di fondamento è, infine, la censuramediante la quale i ricorrenti contestano al Consorzio di non aversvolto alcuna attività a favore degli immobili di sua proprietà e dinon averne conseguentemente fornito alcuna prova.

Alla luce diquanto sopra, senza voler invertire l’onere della prova, al fine didimostrare l’effettiva attività svolta dal Consorzio si rinvia allarelazione tecnica e alla relativa cartografia prodotta in giudizio eriguardante le attività realizzate, in relazione all’annualità 2013 -2014, nell’ambito del reticolo idrografico presso cui si trovano gliimmobili dei contribuenti» (così nella pronuncia impugnata).3.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, notificandolo in data 23ottobre 2024, formulando due motivi d’impugnazione,depositando in data 19 gennaio 2026 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA] depositava indata 24 novembre 2024 controricorso e poi, il 12 gennaio 2026,memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimataRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1 e 4 r.d. n. 215/1933, 2697 c.c., 22legge reg.

Toscana n. 79/2012, contestando la valutazione delGiudice regionale nella parte in cui ha ritenuto che il pianogenerale di bonifica sia un atto amministrativo relativo alle soleopere da realizzare senza alcuna inerenza rispetto a quelle giàNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026esistenti, basandosi, peraltro, soltanto sull’art. 10 della LeggeRegionale Toscana n. 34/1994 peraltro abrogata dalla LeggeRegionale Toscana n. 79/2012.I ricorrenti hanno opposto, al riguardo, che il piano generale dibonifica è, invece, ancora espressamente previsto dal r.g. n.215/1933 (mai abrogato) e che si tratta di atto amministrativo,previsto dall’art. 4 del citato r.g., ben distinto dal piano delleToscana n. 79/2012, dettando, il primo, le linee guida sulla basedelle quali devono essere eseguite le opere idrauliche, mentre ilsecondo integra solo una proposta delle attività che il Consorziointende effettuare.Per tale via, il ricorrente ha ritenuto erronea lasovrapposizione operata dal Giudice regionale tra i due atti.Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto di aver eccepitol’illegittimità del piano di classifica sul rilievo che esso non erastato preceduto dalla predisposizione di un piano generale dibonifica, ragion per cui il Giudice di secondo grado avrebbe potutodefinire la controversia in base al mero principio di presunzione dibeneficio solo se avesse prima accertato e ben motivatol'infondatezza della contestazione del ricorrente a proposito dellamancata elaborazione del piano di bonifica generaleIn particolare – a dire del contribuente – la Corte territorialeavrebbe erroneamente valorizzato la mera presenza del "piano diclassifica" degli immobili (compresi nel perimetro di contribuenza),senza però considerare che tale piano di classifica deveindividuare i benefici derivanti dalle opere che rispondono allelinee di intervento dettate dal piano generale e senza tener contoNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026del fatto che proprio una simile corrispondenza era stata nellaspecie contestata dal contribuente, il che comportava il veniremeno del predetto criterio presuntivo circa la sussistenza delbeneficio.1.1.

La censura non è fondata.La stessa questione di merito è stata sollevata in analoghicontenziosi (recanti i nn. 15411/2024 e 21577/2024 di ruologenerale), trattati alla medesima udienza tra il menzionatoConsorzio ed altri contribuenti (patrocinato dallo stesso difensoredel ricorrente) e vanno qui ribadite le riflessioni ivi svolte.1.2.

Va premesso che:- l’art. 4 r.d. n. 215/1933 stabilisce che «Per ciascuncomprensorio classificato deve essere redatto il piano generale dibonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere dicompetenza statale e le direttive fondamentali della conseguentetrasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare ifini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici ed'altra natura»;- la legge regionale Toscana n. 79/2012 ha avvertito nel suopreambolo che:«10.

Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nelpiano delle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito deldocumento operativo per la difesa del suolo, istituito con lapresente legge;11.

Il documento operativo per la difesa del suolo, inpuntualmente le opere e gli interventi in materia di difesa delNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026suolo, finanziati con risorse del bilancio regionale, nonché tutti gliinterventi, le attività e le opere di bonifica»;- l’art. 26, comma 2, della predetta legge ha, poi, stabilito cheil piano delle attività di bonifiche «definisce:a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestionee delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza,quarta e quinta categoria;b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere dibonifica;c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;[d) le attività, a supporto delle province, di manutenzioneordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria;] (abrogatadall’art. 20 della legge reg. 25 febbraio 2016);e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opereidrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno diriferimento; (abrogata dall’art. 19 della legge reg. 70/2018);f-bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio evigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione edistribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivicompresi i canali demaniali d’irrigazione» (aggiunta dall’art. 20della legge reg. 25 febbraio 2016);- il terzo comma dell’art. 26 stabilisce che «il piano dellecomma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispettodi quanto previsto all’articolo 24»;Numero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026- l’art. 28 della medesima legge («Piano di classifica eperimetro di contribuenza» ha previsto – per quanto interessa- -che:- «1.

Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione delcontributo consortile, predispone il piano di classifica degliimmobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base dellelinee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo22, comma 2, lettera c);- il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attivitàdel consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione deimedesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce,con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, conl'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributiconsortili, secondo quanto previsto all’articolo 29 […]».1.3.

Dal predetto compendio normativo risulta che il pianodelle attività di bonifica non è atto diverso dal piano generale dibonifica, ove si consideri che, per previsione normativa, assolvealla sua funzione strategica, di natura programmatica,concernente la pianificazione del comprensorio, caratterizzandosi,in realtà, solo per il maggior dettaglio del suo contenuto, vale adire per l’individuazione, sempre sul piano generale, delle attivitàda svolgere, definite per tipologia di interventi.Si tratta di un unico piano, che quindi non si aggiunge, nè sisostituisce a quello generale di bonifica, “definendo”, piuttosto, laprogrammazione e la pianificazione delle attività nei suoicontenuti essenziali, il che ha giustificato solo il mutamento(formale) della sua denominazione (piano delle attività di bonifica)proprio in ragione del suo più puntuale contenuto.Numero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026In siffatti termini, dunque, il predetto atto conserva il carattereprogrammatico di un piano generale di bonifica nella sua peculiarefunzione di indicare il contenuto caratterizzante le relative attività,riservando al documento operativo per la difesa del suolo (indicatonel citato punto 11 del preambolo della legge regionale)l’identificazione delle specifiche opere e degli interventi di bonificada eseguire in concreto.1.4.

Per tale via, così integrando la motivazione dellapronuncia impugnata, viene meno l’argomento sul quale la difesadei ricorrenti ha articolato il motivo, costituito dalla nonoperatività del meccanismo presuntivo relativo di beneficiofondiario legato ad un piano di classifica e relativo piano dicontribuenza legittimamente approvati, giacchè, nella specie, nonsi discute della sussistenza del piano delle attività di bonifica.Resta, allora, invariata l’applicazione dei principi più volteespressi da questa Corte (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n.25834/2025, in fattispecie analoga a quella in esame; nonchéCass. n. 33420/2025; Cass. n. 11115/2025; Cass. 4026/2025;Cass. n. 11102/2025) in ordine alla predetta presunzione delbeneficio fondiario, non superata da avversi rilievi da parte delcontribuente.1.5.

Ma v’e di più.Come pure affermato in analogo contenzioso (cfr. Cass. n.25834/2025), non è, in ogni caso, concludente la contestazionedel meccanismo presuntivo del beneficio fondiario in ragione delladedotta assenza del piano generale di bonifica.E ciò perché il Giudice regionale ha dato conto della «dettagliarelazione tecnica con relativi allegati ed il Programma triennale deiNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026lavori» con cui ha ritenuto fosse stata fornita «prova degliinterventi eseguiti e del beneficio che gli immobili dei contribuentihanno ricevuto dall’attività di manutenzione e di difesa idraulicasvolta dal Consorzio», concludendo sul punto che, anche «senzavoler invertire l’onere della prova, al fine di dimostrare l’effettivarelativa cartografia prodotta in giudizio e riguardante le attivitàrealizzate, in relazione all’annualità 2013 -2014, nell’ambito delreticolo idrografico presso cui si trovano gli immobili deicontribuenti».In tali termini, la decisione si è, alla fine, formata anche sullaritenuta prova del beneficio fondiario, come offerta, in base alcorretto criterio dell’onere probatorio, dal Consorzio, il tutto inlinea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass.n. 25834/2025 e la giurisprudenza ivi indicata).2.

Con la seconda censura il contribuente ha lamentato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118disp. att. c.p.c., eccependo la nullità della sentenza permotivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza delbeneficio.2.1.

Il motivo non ha fondamento.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha esposto, nei termini sopra illustrati, leragioni per cui ha ritenuto dimostrato il beneficio fondiario,fondando la decisione sulle risultanze della relazione tecnicadepositata in grado di appello e traendo da esso gli elementifattuali per ritenere provata la sussistenza degli interventi diretti acontenere il rischio idraulico.Numero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026La motivazione, quindi, sussiste in misura ben superiore allasoglia del minino costituzionale richiesto (cfr. sul principio, tra letante, Cass. n. 2534/2025 cit. e Cass. n. 13977/2019; Cass., n.2689/2023; Cass., Sez.

T., 29 luglio 2024, n.21174).Si tratta, nello specifico, di una motivazione per relationem aicontenuti della relazione di consulenza tecnica, normativamenteconsentita dall’art. 118 disp. att. c.p.c.In tale direzione il giudice, in assenza di specifichecontestazioni all’elaborato tecnico, ben può aderire alle conclusionidel consulente tecnico di ufficio, esaurendo l'obbligo dellamotivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento(cfr. Cass. n. 12080/2020), per cui, riconosciute persuasive leconclusioni del consulente tecnico, non è necessario che espongain modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a far propri gliargomenti dell'ausiliario se dall’indicazione della consulenzatecnica possa desumersi che le deduzioni difensive delle partisiano state rigettate, atteso che in tal caso l'obbligo dellamotivazione è assolto con la menzione della fontedell'apprezzamento espresso (v. al riguardo, tra le tante, daultimo, Cass. n. 33304/2025 e la giurisprudenza ivi menzionata).2.2.

Non solo.

In tal caso, la motivazione del precedentecostituisce parte integrante della decisione, sicché la parte cheintenda impugnarla ha l'onere – a pena di inammissibilità delmotivo - di compiere una precisa analisi anche delleargomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazioneinclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificitàpropri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminaredella sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie inNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026discussione (v. sul punto, tra le tante e da ultimo Cass. n.33305/2025 e la giurisprudenza ivi menzionata).3.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.4.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per ilversamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari aquella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore delConsorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] nella somma di 1.500,00 €per competenze, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte deiricorrenti di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 48R50 D612 R), rappresentatie difesi, in virtù della procura speciale alla lite e nomina conferitein calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: DRNGNN 77T30 I726 L).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] 3 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo Presidente, dott. MarcoBottino, autorizzato a stare in giudizio con decreto presidenzialen. 63 del 18 novembre 2024 e determina del [OSCURATO:PERSONA]. 237 del 26 novembre 2024, rappresentato e difeso, in virtù diNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026procura speciale alla lite e nomina poste in calce al controricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63P28 C352 L).- CONTRORICORRENTE –NONCHÈl’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore.- INTIMATA –per la cassazione della sentenza n. 381/3/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata il22 marzo 2024, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1. Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nelle cartelleindicate in atti con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,nell’interesse del Consorzio di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA], chieseai ricorrenti il pagamento del contributo di bonifica per gli anni2013/2014 nella misura complessiva di 2.131,15 €, in relazione abeni immobili del contribuente ubicati in località Certaldo (FI).2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana accoglieva l’appello proposto dal Consorzio contro lasentenza n. 999/1/2019 della Commissione tributaria provincialedi Firenze, affermando – per quanto ora occupa in relazione aimotivi di impugnazione – che:- «[…] l’approvazione da parte del Consorzio del Piano diClassifica e la ricomprensione degli immobili del contribuenteNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026all’interno di un Perimetro di contribuenza esonerano il Consorziodall’onere della prova del beneficio ricavato. Il beneficio deveconsiderarsi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione delpiano di classifica e della ricomprensione dell’immobile nelperimetro di contribuenza. In tal caso spetta al contribuentel’onere di contestare specificamente la legittimità delprovvedimento ovvero il suo contenuto, provando l’eventualeinsussistenza del beneficio»;- «Parimenti priva di fondamento è la censura mediante laquale si contesta al Consorzio di non aver svolto alcuna attività afavore degli immobili di loro proprietà delle ricorrenti e di nonaverne conseguentemente fornito alcuna prova. Sul punto si rinviaalla relazione tecnica e alla relativa cartografia prodotta in giudizioe riguardante le attività realizzate, in relazione alle annualità incontestazione nell’ambito del reticolo idrografico presso cui sitrovano gli immobili di cui si discute»;- «Limitatamente, invece, alla contestazione concernente lapresunta mancata approvazione del Piano generale di bonificaoccorre innanzitutto precisare che il Piano generale di bonifica(che era disciplinato dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 34/1994)aveva una funzione esclusivamente programmatoria, in quantoriguardava le opere da realizzare e non quelle già esistenti, e pertale motivo si doveva conformare alle previsioni dei Piani di bacinoe doveva essere coordinato con gli altri strumenti di pianificazionee programmazione dello Stato, della Regione e degli enti localiconcernenti l’assetto del territorio. La mancanza del Pianogenerale di bonifica non influiva, tuttavia, sull’attività dimanutenzione delle opere di bonifica ed idrauliche già esistenti,espressamente indicate nel Piano di Classifica, che il Consorzio haNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026comunque l’obbligo di continuare ad effettuare imponendo irelativi contributi a carico della proprietà consorziata. La CTR dibonifica ha come oggetto la realizzazione di nuovi interventi dibonifica e non interventi di manutenzione” (CTR Firenze, Sez. 24,sent. n. 2154/2015), e inoltre che “sotto il profilo procedimentaleva anzitutto osservato che la legge numero 34 del 1994, nonvincola la legittimità della pretesa contributiva a un unico rigidomodello, prevedendo, oltre all'iter procedimentale completo, chetransita dalla preventiva elaborazione del piano generale dibonifica, anche la possibilità di gestione provvisoria dell'attivitàconsortile, con ricadute ed effetti di tipo diverso. Secondol'articolo 10 del citato testo normativo, il piano generale dibonifica ha difatti oggetto la realizzazione di nuovi interventi dibonifica e non di interventi di manutenzione: al riguardo bastiosservare che l'articolo 10 nell’individuare il contenuto del pianogenerale di bonifica fa riferimento all'articolo 9 nel quale ècontenuto un elenco indubbiamente centrato sulla realizzazione dinuove opere” (CTR Firenze, Sez. 17, sent. n. 118/2013). In ognicaso, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2241/2015,richiamata dal contribuente, ha chiarito che la mancanza del Pianogenerale di bonifica assume rilevanza solo ai fini della ripartizionedell’onere probatorio ma non comporta automaticamentel’illegittimità dell’imposizione contributiva; infatti, nella citatasentenza viene chiarito che qualora il contribuente eccepisca lamancata elaborazione del piano generale di bonifica, è come secontestasse il Piano di Classifica, in quanto quest’ultimo “individuai benefici derivanti dalle opere che rispondono alle linee diintervento dettate dal piano generale”. Pertanto, conclude laSuprema Corte, “il piano di classifica può certamente evidenziareNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026l'avvenuto compimento di opere non previamente definite dallelinee di intervento della bonifica generale, le quali si siano resenecessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario. E in talsenso il piano di classifica può supplire alla mancata previsionedelle medesime opere nel piano generale di bonifica. Tuttavia, inquesto caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltre che,ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto delvantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per ilfondo del consorziato” (v. anche Corte di Cassazione n.16524/2019). [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nel giudizio di primogrado, e rideposita in questa sede, non solo il Piano di Classifica, ilPerimetro di contribuenza ed il Piano delle attività di bonificarelativo all’anno 2014, ma anche una dettaglia relazione tecnicacon relativi allegati ed il Programma triennale dei lavori fornendoprova degli interventi eseguiti e del beneficio che gli immobili deicontribuenti hanno ricevuto dall’attività di manutenzione e didifesa idraulica svolta dal Consorzio»;- «[…] Ai sensi dell’art. 38, comma 2, della L.R. n. 79/2012“Fino all’approvazione del piano delle attività di bonifica di cuiall’articolo 26 della presente legge, rimangono in vigore ledelibere già approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e gli atti di cuiall’articolo 38 bis”;- «[…] per l’annualità 2014 l’ex Consorzio di bonifica dellaToscana Centrale (ora Consorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA]) haapprovato, nel 2013, non solo un piano triennale dei lavori ma,sulla scorta dello stesso, ha approvato anche il Piano delle Attivitàdi bonifica 2014 con [OSCURATO:PERSONA] n. 228 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] […] [OSCURATO:PERSONA], con D.G.R. n. 1194 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha poi approvato il suddetto Piano delle Attività diNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026Bonifica nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] per la Difesa delSuolo 2014»;- «Circa l’asserita assenza di un beneficio diretto e specifico siritiene che il motivo sia del tutto infondato in quanto con il [OSCURATO:PERSONA] viene stimato in maniera analitica il beneficioderivante dall’attività di bonifica e goduto dalle singole proprietàimmobiliari. In esito a tale analisi sono identificate le proprietà chericevono un beneficio dall’attività di bonifica, e,conseguentemente, viene definito il perimetro di contribuenza.Inoltre, il beneficio deve essere identificato non solo conl’incremento, ma anche con la preservazione del valoredell’immobile conseguente all’attività consortile. Pertanto, ilbeneficio economico che la proprietà consorziata trae dallesuddette attività si identifica nel vantaggio fondamentale,conseguito o conseguibile, avente valore economico, consistentenell’incremento o nella preservazione del valore acquisitodall’immobile in relazione alla tutela dal rischio dei danni cheeventi meteorici potrebbero provocare (c.d. rischio idraulico), eche vengono evitati grazie all’attività di gestione e manutenzionedelle opere di bonifica ed idrauliche svolta dai Consorzi. Trovadunque riconoscimento normativo il principio secondo cui lagaranzia dell’equilibrio idrogeologico apporta un beneficio alterritorio e conseguentemente a tutti gli immobili delComprensorio in termini di mantenimento del loro valore. Nonsarebbe, dunque, necessario per il consorzio svolgere la propriaconsorzio, ovunque svolta all’interno dell’unità funzionale in cuiricade la proprietà, concretizza un vantaggio per l’intera area incui il consorzio stesso opera e per tutte le proprietà nello stessoinsistenti»;Numero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026- «Parimenti priva di fondamento è, infine, la censuramediante la quale i ricorrenti contestano al Consorzio di non aversvolto alcuna attività a favore degli immobili di sua proprietà e dinon averne conseguentemente fornito alcuna prova. Alla luce diquanto sopra, senza voler invertire l’onere della prova, al fine didimostrare l’effettiva attività svolta dal Consorzio si rinvia allarelazione tecnica e alla relativa cartografia prodotta in giudizio eriguardante le attività realizzate, in relazione all’annualità 2013 -2014, nell’ambito del reticolo idrografico presso cui si trovano gliimmobili dei contribuenti» (così nella pronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, notificandolo in data 23ottobre 2024, formulando due motivi d’impugnazione,depositando in data 19 gennaio 2026 memoria ex art. 380-bis.1.c.p.c.4. [OSCURATO:PERSONA] di bonifica 3 – [OSCURATO:PERSONA] depositava indata 24 novembre 2024 controricorso e poi, il 12 gennaio 2026,memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.5. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimataRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1 e 4 r.d. n. 215/1933, 2697 c.c., 22legge reg. Toscana n. 79/2012, contestando la valutazione delGiudice regionale nella parte in cui ha ritenuto che il pianogenerale di bonifica sia un atto amministrativo relativo alle soleopere da realizzare senza alcuna inerenza rispetto a quelle giàNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026esistenti, basandosi, peraltro, soltanto sull’art. 10 della LeggeRegionale Toscana n. 34/1994 peraltro abrogata dalla LeggeRegionale Toscana n. 79/2012.I ricorrenti hanno opposto, al riguardo, che il piano generale dibonifica è, invece, ancora espressamente previsto dal r.g. n.215/1933 (mai abrogato) e che si tratta di atto amministrativo,previsto dall’art. 4 del citato r.g., ben distinto dal piano delleToscana n. 79/2012, dettando, il primo, le linee guida sulla basedelle quali devono essere eseguite le opere idrauliche, mentre ilsecondo integra solo una proposta delle attività che il Consorziointende effettuare.Per tale via, il ricorrente ha ritenuto erronea lasovrapposizione operata dal Giudice regionale tra i due atti.Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto di aver eccepitol’illegittimità del piano di classifica sul rilievo che esso non erastato preceduto dalla predisposizione di un piano generale dibonifica, ragion per cui il Giudice di secondo grado avrebbe potutodefinire la controversia in base al mero principio di presunzione dibeneficio solo se avesse prima accertato e ben motivatol'infondatezza della contestazione del ricorrente a proposito dellamancata elaborazione del piano di bonifica generaleIn particolare – a dire del contribuente – la Corte territorialeavrebbe erroneamente valorizzato la mera presenza del "piano diclassifica" degli immobili (compresi nel perimetro di contribuenza),senza però considerare che tale piano di classifica deveindividuare i benefici derivanti dalle opere che rispondono allelinee di intervento dettate dal piano generale e senza tener contoNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026del fatto che proprio una simile corrispondenza era stata nellaspecie contestata dal contribuente, il che comportava il veniremeno del predetto criterio presuntivo circa la sussistenza delbeneficio.1.1. La censura non è fondata.La stessa questione di merito è stata sollevata in analoghicontenziosi (recanti i nn. 15411/2024 e 21577/2024 di ruologenerale), trattati alla medesima udienza tra il menzionatoConsorzio ed altri contribuenti (patrocinato dallo stesso difensoredel ricorrente) e vanno qui ribadite le riflessioni ivi svolte.1.2. Va premesso che:- l’art. 4 r.d. n. 215/1933 stabilisce che «Per ciascuncomprensorio classificato deve essere redatto il piano generale dibonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere dicompetenza statale e le direttive fondamentali della conseguentetrasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare ifini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici ed'altra natura»;- la legge regionale Toscana n. 79/2012 ha avvertito nel suopreambolo che:«10. Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nelpiano delle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito deldocumento operativo per la difesa del suolo, istituito con lapresente legge;11. Il documento operativo per la difesa del suolo, inpuntualmente le opere e gli interventi in materia di difesa delNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026suolo, finanziati con risorse del bilancio regionale, nonché tutti gliinterventi, le attività e le opere di bonifica»;- l’art. 26, comma 2, della predetta legge ha, poi, stabilito cheil piano delle attività di bonifiche «definisce:a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestionee delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza,quarta e quinta categoria;b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere dibonifica;c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;[d) le attività, a supporto delle province, di manutenzioneordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria;] (abrogatadall’art. 20 della legge reg. 25 febbraio 2016);e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opereidrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno diriferimento; (abrogata dall’art. 19 della legge reg. 70/2018);f-bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio evigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione edistribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivicompresi i canali demaniali d’irrigazione» (aggiunta dall’art. 20della legge reg. 25 febbraio 2016);- il terzo comma dell’art. 26 stabilisce che «il piano dellecomma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispettodi quanto previsto all’articolo 24»;Numero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026- l’art. 28 della medesima legge («Piano di classifica eperimetro di contribuenza» ha previsto – per quanto interessa- -che:- «1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione delcontributo consortile, predispone il piano di classifica degliimmobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base dellelinee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo22, comma 2, lettera c);- il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attivitàdel consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione deimedesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce,con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, conl'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributiconsortili, secondo quanto previsto all’articolo 29 […]».1.3. Dal predetto compendio normativo risulta che il pianodelle attività di bonifica non è atto diverso dal piano generale dibonifica, ove si consideri che, per previsione normativa, assolvealla sua funzione strategica, di natura programmatica,concernente la pianificazione del comprensorio, caratterizzandosi,in realtà, solo per il maggior dettaglio del suo contenuto, vale adire per l’individuazione, sempre sul piano generale, delle attivitàda svolgere, definite per tipologia di interventi.Si tratta di un unico piano, che quindi non si aggiunge, nè sisostituisce a quello generale di bonifica, “definendo”, piuttosto, laprogrammazione e la pianificazione delle attività nei suoicontenuti essenziali, il che ha giustificato solo il mutamento(formale) della sua denominazione (piano delle attività di bonifica)proprio in ragione del suo più puntuale contenuto.Numero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026In siffatti termini, dunque, il predetto atto conserva il carattereprogrammatico di un piano generale di bonifica nella sua peculiarefunzione di indicare il contenuto caratterizzante le relative attività,riservando al documento operativo per la difesa del suolo (indicatonel citato punto 11 del preambolo della legge regionale)l’identificazione delle specifiche opere e degli interventi di bonificada eseguire in concreto.1.4. Per tale via, così integrando la motivazione dellapronuncia impugnata, viene meno l’argomento sul quale la difesadei ricorrenti ha articolato il motivo, costituito dalla nonoperatività del meccanismo presuntivo relativo di beneficiofondiario legato ad un piano di classifica e relativo piano dicontribuenza legittimamente approvati, giacchè, nella specie, nonsi discute della sussistenza del piano delle attività di bonifica.Resta, allora, invariata l’applicazione dei principi più volteespressi da questa Corte (v., tra le tante, da ultimo, Cass. n.25834/2025, in fattispecie analoga a quella in esame; nonchéCass. n. 33420/2025; Cass. n. 11115/2025; Cass. 4026/2025;Cass. n. 11102/2025) in ordine alla predetta presunzione delbeneficio fondiario, non superata da avversi rilievi da parte delcontribuente.1.5. Ma v’e di più.Come pure affermato in analogo contenzioso (cfr. Cass. n.25834/2025), non è, in ogni caso, concludente la contestazionedel meccanismo presuntivo del beneficio fondiario in ragione delladedotta assenza del piano generale di bonifica.E ciò perché il Giudice regionale ha dato conto della «dettagliarelazione tecnica con relativi allegati ed il Programma triennale deiNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026lavori» con cui ha ritenuto fosse stata fornita «prova degliinterventi eseguiti e del beneficio che gli immobili dei contribuentihanno ricevuto dall’attività di manutenzione e di difesa idraulicasvolta dal Consorzio», concludendo sul punto che, anche «senzavoler invertire l’onere della prova, al fine di dimostrare l’effettivarelativa cartografia prodotta in giudizio e riguardante le attivitàrealizzate, in relazione all’annualità 2013 -2014, nell’ambito delreticolo idrografico presso cui si trovano gli immobili deicontribuenti».In tali termini, la decisione si è, alla fine, formata anche sullaritenuta prova del beneficio fondiario, come offerta, in base alcorretto criterio dell’onere probatorio, dal Consorzio, il tutto inlinea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass.n. 25834/2025 e la giurisprudenza ivi indicata).2. Con la seconda censura il contribuente ha lamentato, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118disp. att. c.p.c., eccependo la nullità della sentenza permotivazione apparente in relazione alla ritenuta sussistenza delbeneficio.2.1. Il motivo non ha fondamento.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha esposto, nei termini sopra illustrati, leragioni per cui ha ritenuto dimostrato il beneficio fondiario,fondando la decisione sulle risultanze della relazione tecnicadepositata in grado di appello e traendo da esso gli elementifattuali per ritenere provata la sussistenza degli interventi diretti acontenere il rischio idraulico.Numero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026La motivazione, quindi, sussiste in misura ben superiore allasoglia del minino costituzionale richiesto (cfr. sul principio, tra letante, Cass. n. 2534/2025 cit. e Cass. n. 13977/2019; Cass., n.2689/2023; Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n.21174).Si tratta, nello specifico, di una motivazione per relationem aicontenuti della relazione di consulenza tecnica, normativamenteconsentita dall’art. 118 disp. att. c.p.c.In tale direzione il giudice, in assenza di specifichecontestazioni all’elaborato tecnico, ben può aderire alle conclusionidel consulente tecnico di ufficio, esaurendo l'obbligo dellamotivazione con l'indicazione della fonte del suo convincimento(cfr. Cass. n. 12080/2020), per cui, riconosciute persuasive leconclusioni del consulente tecnico, non è necessario che espongain modo specifico le ragioni che lo hanno indotto a far propri gliargomenti dell'ausiliario se dall’indicazione della consulenzatecnica possa desumersi che le deduzioni difensive delle partisiano state rigettate, atteso che in tal caso l'obbligo dellamotivazione è assolto con la menzione della fontedell'apprezzamento espresso (v. al riguardo, tra le tante, daultimo, Cass. n. 33304/2025 e la giurisprudenza ivi menzionata).2.2. Non solo. In tal caso, la motivazione del precedentecostituisce parte integrante della decisione, sicché la parte cheintenda impugnarla ha l'onere – a pena di inammissibilità delmotivo - di compiere una precisa analisi anche delleargomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazioneinclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificitàpropri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminaredella sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie inNumero registro generale 23631/2024Numero sezionale 877/2026Numero di raccolta generale 12195/2026Data pubblicazione 01/05/2026discussione (v. sul punto, tra le tante e da ultimo Cass. n.33305/2025 e la giurisprudenza ivi menzionata).3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.4. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per ilversamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari aquella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore delConsorzio di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] nella somma di 1.500,00 €per competenze, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altriaccessori di legge.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte deiricorrenti di una somma ulteriore pari a quella eventualmentedovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto