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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 28366/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti pervenuti in data 20 aprile 2023, hanno concluso per l'accoglimento degli stessi.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta altresì che, per i capi 47 e 49, è intervenuta la perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 6 dicembre 2022 depositata in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Catanzaro, sezione del Riesamé, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato, limitatamente ai capi 37) e 42), l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza emessa in data 2 novembre 2022 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermandola nel resto.Le contestazioni cautelari residue sono relative ai capi 46),47) 49) dell'ordinanza genetica e hanno ad oggetto: - la induzione in errore dei pubblici funzionari che formavano la falsa qualificazione per la esecuzione dei lavori circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui il ricorrente era amministratore di fatto, attraverso la presentazione di una documentazione falsa attestante il possesso dei requisiti per l'aggiudicazione dei lavori pubblici oggetto di gara, con l'aggravante dell'art.476 comma secondo cod. pen. atteso che l'atto realizzato dalla società nella relativa funzione pubblica di attestazione faceva prova fino a querela di falso (capo 46: artt.110, 48, 479,476 cod. pen.); -la turbativa della gara di appalto relativa alla riqualificazione energetica di un edificio adibito a scuola primaria aggiudicata alla ACETO Group S.r.I a seguito del rilascio della falsa qualificazione per l'esercizio dei lavori pubblici del precedente capo (capo 47: artt.110,353 cod. pen.); - la turbativa della gara di appalto relativa all'affidamento dell'accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria preventiva e ai guasti degli edifici ricadenti nel lotto 3, aggiudicato alla ACETO Group S.r.I a seguito del rilascio della falsa qualificazione per l'esercizio dei lavori pubblici del precedente capo 46 (capo 49: artt.110,353 cod. pen.)

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolando un unico motivo di seguito enunciato.

2.1. Con l'unico motivo, articolato a sua volta in quattro ulteriori censure, è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura.

2.1.1. La ordinanza impugnata, lamenta il ricorrente con la prima censura non ha in alcun modo chiarito per quali motivi si è ritenuta la falsità della documentazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e della certificazione della SOA.

2.1.2. Con la seconda censura si evidenzia che, in considerazione del ruolo di amministratore di fatto della società attribuito al ricorrente, tale ruolo non può essere a lui riconosciuto, in assenza di ulteriori elementi, prima dell'inizio dell'attività investigativa da collocarsi nell'anno 2018, laddove la falsità in atti contestata al capo 46) sarebbe stata realizzata nell'anno 2016.

2.1.3. Dalla mancanza di gravità indiziaria, evidenzia il ricorrente con la terza censura, in relazione alla contestazione di falso, propedeutica alle due ulteriori contestazioni di turbativa di asta, consegue l'assenza di gravi indizi in capo al ricorrente anche per queste due ultime condotte.Quanto poi alla turbativa d'asta di cui al capo 49) in sede di riesame la difesa aveva con memorie difensive chiarito come per questo appalto non fosse necessaria la certificazione SOA, ma sul punto è mancata qualsivoglia risposta dal Tribunale del riesame.

A ciò si aggiunga la totale mancanza in relazione all'elemento soggettivo e alla consapevolezza dell'artificioso rilascio della certificazione SOA.

2.1.4. Con la quarta censura il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari dal momento che la motivazione utilizzata (gestione spregiudicata dei rapporti con esponenti delle istituzioni finalizzata a favorire amici e conoscenti , adusa ad indebite ingerenze nelle funzioni proprie degli organi amministrativi) poteva essere adeguata in relazione al reato di corruzione per il quale vi è tuttavia stato un annullamento del titolo cautelare, ma non per le contestazioni per le quali vi è ricorso.

Egualmente manca motivazione in relazione alla scelta operata quanto alla misura degli arresti domiciliari.

L'annullamento di due delle cinque contestazioni cautelari, le due più gravi ipotesi di corruzione, doveva essere preso in considerazione dal Tribunale, unitamente al tempo decorso dalla data di commissione delle condotte di falso e di turbativa di asta al fine di una diversa graduazione della misura.

Con i motivi aggiunti la difesa del ricorrente ha approfondito ulteriormente il tema relativo alla insussistenza di elementi indiziari che possano considerare il ricorrente coinvolto, sia pure nella qualità di amministratore di fatto, in vicende verificatesi nell'anno 2016, allorquando l'amministratore di diritto era [OSCURATO:PERSONA] che è persona diversa dal ricorrente.

All'odierna udienza la difesa ha altresì rappresentato l'intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare in relazione alle contestazioni di cui agli artt. 353 cod. pen. (Capi 47 e 49). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto alle doglianze in punto di gravi indizi di colpevolezza il ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato.

La difesa propone una diversa valutazione in fatto delle risultanze indiziarie senza fornire specifiche risultanze contrarie a fronte di un'ordinanza che, con motivazione logica, non contradditoria ed esaustiva ha chiarito che: - la ricostruzione storica e fattuale della vicenda è contenuta nel provvedimento genetico al quale il Tribunale opera un legittimo rinvio nei termini chiariti da questa Corte ("L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario."(Sez. 5 , n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770) ed in relazione al quale il ricorrente non propone alcuna specifica censura; - l'indagato doveva considerarsi anche all'epoca, e comunque certamente nel 2019, l'effettivo amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di specifiche emergenze investigative, anch'esse non contrastate specificamente.

L'ordinanza impugnata evidenzia che nel 2016 l'indagato risultava delegato ad operare sui conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. presso cui effettuava prelievi, società di cui era amministratore formale [OSCURATO:PERSONA], suo prestanome e apparente direttore tecnico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società, che sulla base della certificazione SOA rilasciata in forza del falso presupposto della presenza del Florio quale direttore tecnico, partecipa nel 2017 e 2019 a gare d'appalto che poi indebitamente si aggiudicava.

2. Con riferimento alle esigenze cautelari la doglianza è manifestamente infondata non confrontandosi con i contenuti dell'ordinanza impugnata.

Il tribunale del Riesame ha valorizzato (p.12): La personalità dell'indagato non solo per la sua totale noncuranza in relazione alle conseguenze penali dei suoi comportamenti, pur di agevolare i componenti della sua famiglia e in primis le figlie; ma anche la rilevante circostanza rappresentata da un precedente specifico per bancarotta.

La spregiudicatezza della gestione societaria e della cosa pubblica a fini privatistici, atteggiamento che seppure fortemente caratterizzante la condotta corruttiva, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, caratterizza e connota l'intero agire illecito del ricorrente anche con riferimento alla strumentale falsificazione della documentazione.

3. Anche la scelta della misura, quanto alla adeguatezza e proporzionalità della stessa, oggetto di ulteriore doglianza, è stata congruamente motivata con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso sul punto.

Rispetto alla misura confermata degli arresti domiciliari la ordinanza impugnata ha motivato con argomenti in fatto logici ed esaustivi e dunque immuni da vizi censurabili in questa sede, anche alla luce dei titoli annullati o privi di inefficacia sopravvenuta residuando la grave contestazione di cui al capo 46), richiamando:- La adeguatezza della misura in quanto assicura l'allontanamento dell'indagato dal contesto di consumazione dei reati e dai fattori causali dei loro comportamenti, obiettivo non perseguibile con misure meno afflittive o interdittive che offrirebbero libertà di movimento e possibilità di riattivare contatti illeciti; - La proporzionalità del presidio adottato in relazione alla pena irrogabile, in ragione di prognosi negative quanto alla sospensione condizionale della pena. 4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso e ai motivi aggiunti pervenuti in data 20 aprile 2023, hanno concluso per l'accoglimento degli stessi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta altresì che, per i capi 47 e 49, è intervenuta la perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 6 dicembre 2022 depositata in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Catanzaro, sezione del Riesamé, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato, limitatamente ai capi 37) e 42), l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza emessa in data 2 novembre 2022 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermandola nel resto.Le contestazioni cautelari residue sono relative ai capi 46),47) 49) dell'ordinanza genetica e hanno ad oggetto: - la induzione in errore dei pubblici funzionari che formavano la falsa qualificazione per la esecuzione dei lavori circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui il ricorrente era amministratore di fatto, attraverso la presentazione di una documentazione falsa attestante il possesso dei requisiti per l'aggiudicazione dei lavori pubblici oggetto di gara, con l'aggravante dell'art.476 comma secondo cod. pen. atteso che l'atto realizzato dalla società nella relativa funzione pubblica di attestazione faceva prova fino a querela di falso (capo 46: artt.110, 48, 479,476 cod. pen.); -la turbativa della gara di appalto relativa alla riqualificazione energetica di un edificio adibito a scuola primaria aggiudicata alla ACETO Group S.r.I a seguito del rilascio della falsa qualificazione per l'esercizio dei lavori pubblici del precedente capo (capo 47: artt.110,353 cod. pen.); - la turbativa della gara di appalto relativa all'affidamento dell'accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione ordinaria preventiva e ai guasti degli edifici ricadenti nel lotto 3, aggiudicato alla ACETO Group S.r.I a seguito del rilascio della falsa qualificazione per l'esercizio dei lavori pubblici del precedente capo 46 (capo 49: artt.110,353 cod. pen.) 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolando un unico motivo di seguito enunciato. 2.1. Con l'unico motivo, articolato a sua volta in quattro ulteriori censure, è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura. 2.1.1. La ordinanza impugnata, lamenta il ricorrente con la prima censura non ha in alcun modo chiarito per quali motivi si è ritenuta la falsità della documentazione presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] e della certificazione della SOA. 2.1.2. Con la seconda censura si evidenzia che, in considerazione del ruolo di amministratore di fatto della società attribuito al ricorrente, tale ruolo non può essere a lui riconosciuto, in assenza di ulteriori elementi, prima dell'inizio dell'attività investigativa da collocarsi nell'anno 2018, laddove la falsità in atti contestata al capo 46) sarebbe stata realizzata nell'anno 2016. 2.1.3. Dalla mancanza di gravità indiziaria, evidenzia il ricorrente con la terza censura, in relazione alla contestazione di falso, propedeutica alle due ulteriori contestazioni di turbativa di asta, consegue l'assenza di gravi indizi in capo al ricorrente anche per queste due ultime condotte.Quanto poi alla turbativa d'asta di cui al capo 49) in sede di riesame la difesa aveva con memorie difensive chiarito come per questo appalto non fosse necessaria la certificazione SOA, ma sul punto è mancata qualsivoglia risposta dal Tribunale del riesame. A ciò si aggiunga la totale mancanza in relazione all'elemento soggettivo e alla consapevolezza dell'artificioso rilascio della certificazione SOA. 2.1.4. Con la quarta censura il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari dal momento che la motivazione utilizzata (gestione spregiudicata dei rapporti con esponenti delle istituzioni finalizzata a favorire amici e conoscenti , adusa ad indebite ingerenze nelle funzioni proprie degli organi amministrativi) poteva essere adeguata in relazione al reato di corruzione per il quale vi è tuttavia stato un annullamento del titolo cautelare, ma non per le contestazioni per le quali vi è ricorso. Egualmente manca motivazione in relazione alla scelta operata quanto alla misura degli arresti domiciliari. L'annullamento di due delle cinque contestazioni cautelari, le due più gravi ipotesi di corruzione, doveva essere preso in considerazione dal Tribunale, unitamente al tempo decorso dalla data di commissione delle condotte di falso e di turbativa di asta al fine di una diversa graduazione della misura. Con i motivi aggiunti la difesa del ricorrente ha approfondito ulteriormente il tema relativo alla insussistenza di elementi indiziari che possano considerare il ricorrente coinvolto, sia pure nella qualità di amministratore di fatto, in vicende verificatesi nell'anno 2016, allorquando l'amministratore di diritto era [OSCURATO:PERSONA] che è persona diversa dal ricorrente. All'odierna udienza la difesa ha altresì rappresentato l'intervenuta perdita di efficacia della misura cautelare in relazione alle contestazioni di cui agli artt. 353 cod. pen. (Capi 47 e 49). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Quanto alle doglianze in punto di gravi indizi di colpevolezza il ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato. La difesa propone una diversa valutazione in fatto delle risultanze indiziarie senza fornire specifiche risultanze contrarie a fronte di un'ordinanza che, con motivazione logica, non contradditoria ed esaustiva ha chiarito che: - la ricostruzione storica e fattuale della vicenda è contenuta nel provvedimento genetico al quale il Tribunale opera un legittimo rinvio nei termini chiariti da questa Corte ("L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario."(Sez. 5 , n. 24460 del 08/02/2019, Rv. 276770) ed in relazione al quale il ricorrente non propone alcuna specifica censura; - l'indagato doveva considerarsi anche all'epoca, e comunque certamente nel 2019, l'effettivo amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di specifiche emergenze investigative, anch'esse non contrastate specificamente. L'ordinanza impugnata evidenzia che nel 2016 l'indagato risultava delegato ad operare sui conto corrente intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. presso cui effettuava prelievi, società di cui era amministratore formale [OSCURATO:PERSONA], suo prestanome e apparente direttore tecnico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società, che sulla base della certificazione SOA rilasciata in forza del falso presupposto della presenza del Florio quale direttore tecnico, partecipa nel 2017 e 2019 a gare d'appalto che poi indebitamente si aggiudicava. 2. Con riferimento alle esigenze cautelari la doglianza è manifestamente infondata non confrontandosi con i contenuti dell'ordinanza impugnata. Il tribunale del Riesame ha valorizzato (p.12): La personalità dell'indagato non solo per la sua totale noncuranza in relazione alle conseguenze penali dei suoi comportamenti, pur di agevolare i componenti della sua famiglia e in primis le figlie; ma anche la rilevante circostanza rappresentata da un precedente specifico per bancarotta. La spregiudicatezza della gestione societaria e della cosa pubblica a fini privatistici, atteggiamento che seppure fortemente caratterizzante la condotta corruttiva, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, caratterizza e connota l'intero agire illecito del ricorrente anche con riferimento alla strumentale falsificazione della documentazione. 3. Anche la scelta della misura, quanto alla adeguatezza e proporzionalità della stessa, oggetto di ulteriore doglianza, è stata congruamente motivata con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso sul punto. Rispetto alla misura confermata degli arresti domiciliari la ordinanza impugnata ha motivato con argomenti in fatto logici ed esaustivi e dunque immuni da vizi censurabili in questa sede, anche alla luce dei titoli annullati o privi di inefficacia sopravvenuta residuando la grave contestazione di cui al capo 46), richiamando:- La adeguatezza della misura in quanto assicura l'allontanamento dell'indagato dal contesto di consumazione dei reati e dai fattori causali dei loro comportamenti, obiettivo non perseguibile con misure meno afflittive o interdittive che offrirebbero libertà di movimento e possibilità di riattivare contatti illeciti; - La proporzionalità del presidio adottato in relazione alla pena irrogabile, in ragione di prognosi negative quanto alla sospensione condizionale della pena. 4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R