CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23181/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CXUCI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva I difensori di [OSCURATO:PERSONA] Namir e DEGLI INNOCENTI David hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata quella del Tribunale di Livorno di condanna dei predetti per i reati loro rispettivamente ascritti [per DEGLI INNOCENTI capo W), concorso nella cessione di gr. 500 di marijuana, art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in data antecedente e prossima al 14/8/2029; per [OSCURATO:PERSONA] capi Y) e Z), rispettivamente concorso nel trasporto di un quantitativo di cocaina il 10/7/2019, il 9/9/2019 e il 20/12/2019 e concorso nella cessione di cocaina il 9 e il 10 novembre 2019, con la recidiva qualificata], previa esclusione della recidiva per [OSCURATO:PERSONA] e riconosciute le generiche al DEGLI INNOCENTI, con conseguente rideterminazione della pena per entrambi; vista la memoria depositata nell'interesse dell'imputato DEGLI INNOCENTI, con la quale la difesa ha contestato la valutazione operata in sede di esame preliminare del procedimento, chiedendo la rimessione degli atti al presidente e sviluppato gli argomenti già esposti a sostegno del ricorso; viste le conclusioni depositate sempre nell'interesse dell'imputato DEGLI INNOCENTI, con le quali si è chiesto l'annullamento senza o, in via subordinata, con rinvio della sentenza impugnata; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grado hanno dato al materiale probatorio, in parte costituito anche da intercettazioni, la cui interpretazione, anche ove il linguaggio utilizzato sia criptico, è questione di fatto, estranea al giudizio di legittimità, ove sostenuta da un ragionamento che, come nella specie, non evidenzia alcuna contraddizione e neppure manifeste illogicità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715);che, anche in ordine alla mancata derubricazione, la decisione è del tutto coerente con i principi consolidati in giurisprudenza, avendo i giudici territoriali valorizzato elementi di sicuro rilievo al fine di escludere la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, Pascale, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-03); che, infine, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio (diniego generiche per [OSCURATO:PERSONA]), lo stesso è stato adeguatamente giustificato dai giudici territoriali che dunque hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera peraltro coerente con la ratio dell'istituto (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/Io, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La