Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:459
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 giugno 2026 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]229/25
GQ,
IF
contro
[OSCURATO:PERSONA], S.L.,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], S.L.,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], S.L.,
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] 2 de Marbella (Tribunale di primo grado n. 2, Marbella, Spagna)]
« Rinvio pregiudiziale – Acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili – Direttiva 94/47/CE – Contratti di multiproprietà di beni immobili – Direttiva 2008/122/CE – Azione diretta all’accertamento della nullità di contratti di multiproprietà o simili – Azione di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto dichiarato nullo – Azione per la ripetizione della quota di prezzo contrattuale quale sanzione per la violazione del divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto – Principio di effettività – Prescrizione – Decorrenza del termine di prescrizione »
I.
Introduzione
1.
Un contratto di multiproprietà è definito ai sensi della direttiva 2008/122/CE (
2
) come «un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione». I contratti di multiproprietà hanno per lo più ad oggetto alloggi per vacanze (
3
). Essi erano inizialmente disciplinati dalla direttiva 94/47/CE (
4
), abrogata dalla direttiva 2008/122 (di seguito denominate, congiuntamente: le «direttive sulla multiproprietà»). Quest’ultima direttiva ha esteso la tutela dei consumatori ai prodotti per le vacanze simili ai contratti di multiproprietà.
2.
Le direttive sulla multiproprietà mirano a rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dei contratti di multiproprietà (o simili) che, secondo la relazione della [OSCURATO:PERSONA] europea sulla valutazione della direttiva 2008/122, sono caratterizzati da impegni a lungo termine o da rischi finanziari significativi per i consumatori (
5
). Ciò è garantito dalle norme sulle informazioni precontrattuali e contrattuali, sul diritto di recesso e sul divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto.
3.
La presente causa verte sulle eventuali limitazioni, determinate dal principio di effettività, alle norme nazionali relative al termine di prescrizione applicabile ai mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale in caso di violazione delle norme relative all’informazione e al divieto di versamenti a titolo di acconto previste dalle direttive sulla multiproprietà. Essa offre alla Corte l’occasione di esaminare, per la prima volta, le norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori nel settore della multiproprietà sotto il profilo del principio dell’autonomia procedurale, come limitato dal principio di effettività.
II.
Quadro normativo
A.
Diritto dell’Unione europea
1.
Direttiva 94/47
4.
L’articolo 3 della direttiva 94/47 così disponeva:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nella loro legislazione disposizioni adeguate affinché il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni persona che richieda informazioni sul bene immobile o sui beni immobili un documento a tal fine. Oltre ad una descrizione generale del bene o dei beni, il documento contiene almeno informazioni succinte e precise sugli elementi indicati nell’allegato, lettere da a) a g), i) e l) e indica come si possono ottenere ulteriori informazioni.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nella loro legislazione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 che devono figurare nel documento ivi citato facciano parte integrante del contratto.
(...)».
5.
Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 94/47:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nella loro legislazione:
– che il contratto, che deve obbligatoriamente essere stipulato per iscritto, contenga almeno gli elementi citati nell’allegato,
(...)».
6.
L’articolo 6 della direttiva 94/47 così recitava:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono nella loro legislazione misure intese a vietare il versamento di acconti da parte dell’acquirente prima della fine del periodo di esercizio del diritto di recesso».
2.
Direttiva 2008/122
7.
L’articolo 4 della direttiva 2008/122, rubricato «Informazioni precontrattuali», al paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:
«1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta, l’operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all’allegato I e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario».
8.
L’articolo 5 della direttiva 2008/122, rubricato «Il contratto di multiproprietà, relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, di rivendita e di scambio», al paragrafo 2 così dispone:
«Le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, formano parte integrante del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l’accordo esplicito delle parti (...)».
9.
L’articolo 9 della medesima direttiva, rubricato «Acconti», al paragrafo 1 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio sia vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell’articolo 6».
B.
Diritto spagnolo
1.
Legge 42/1998
10.
L’articolo 1, paragrafo 7, della Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (legge 42/1998, relativa ai diritti di multiproprietà su immobili ad uso turistico e alle norme tributarie), del 15 dicembre 1998 (BOE n. 300, del 16 dicembre 1998, pag. 42076), stabiliva quanto segue:
«Il contratto con cui si costituisca o trasferisca qualsiasi altro diritto, reale o personale, per una durata superiore a tre anni e relativo all’utilizzo di uno o più immobili per un periodo determinato o determinabile all’anno, al di fuori della presente legge, è nullo di pieno diritto e comporta l’obbligo di restituire all’acquirente o cessionario tutti i canoni o corrispettivi versati nonché l’obbligo di risarcire il danno subito».
11.
L’articolo 11 di detta legge così disponeva:
«1. È vietato il versamento di acconti al cedente da parte dell’acquirente prima della scadenza del termine per l’esercizio della facoltà di recesso o fintanto che l’acquirente disponga della facoltà di risoluzione di cui all’articolo precedente. (...)
2. Qualora l’acquirente abbia anticipato una somma al cedente, ha il diritto di esigere in qualsiasi momento la restituzione del doppio di tale somma e può scegliere se risolvere il contratto entro tre mesi dalla sua stipulazione o esigerne l’esecuzione integrale».
2.
Legge 4/2012
12.
La legge 42/1998 è stata sostituita dalla Ley 4/2012 de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (legge 4/2012 relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio, nonché alle norme tributarie), del 6 luglio 2012 (BOE n. 162, del 7 luglio 2012, pag. 49192).
13.
L’articolo 13 della legge 4/2012 dispone quanto segue:
«1. Nei contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l’accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso.
(...)
3. Gli atti compiuti in violazione di questo divieto sono nulli di pieno diritto e il consumatore può esigere il doppio delle somme versate o garantite a tale titolo».
14.
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 7, della legge 4/2012:
«Il contratto con cui si costituisca o trasferisca qualsiasi altro diritto, reale o personale, per una durata superiore a un anno e relativo all’utilizzo di uno o più immobili per un periodo determinato o determinabile all’anno, al di fuori del presente Titolo, e con la sola eccezione di quanto disposto dal paragrafo seguente, è nullo di pieno diritto e comporta l’obbligo di restituire all’acquirente o cessionario tutti i canoni o corrispettivi versati nonché l’obbligo di risarcire il danno subito».
3.
Codice civile
15.
L’articolo 1964, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile) prevedeva un termine di prescrizione di 15 anni per le azioni personali non soggette a un termine di prescrizione particolare. A seguito della modifica di tale articolo (
6
), esso è formulato come segue:
«Le azioni personali non soggette a un termine particolare si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui può essere richiesto l’adempimento dell’obbligazione».
16.
L’articolo 1969 del codice civile prevede inoltre che il termine di prescrizione di qualsiasi tipo di azione, salvo in caso di specifica disposizione contraria, si computi dal giorno in cui sarebbe stato possibile esercitare l’azione stessa.
III.
Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
17.
GQ e IF, due consumatori, hanno concluso con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.L., la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.L. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.L. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]») due contratti di multiproprietà o simili; il primo contratto è stato concluso il 23 maggio 2007 e il secondo il 21 marzo 2016.
18.
GQ e IF hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso diretto all’accertamento della nullità di tali contratti a causa della loro durata e della mancanza di una chiara identificazione del loro oggetto. Essi hanno altresì chiesto il pagamento di una somma a titolo di restituzione dell’importo del prezzo di ciascun contratto, diminuito dell’uso che ne è stato fatto (in prosieguo: l’«azione di restituzione»), e la ripetizione della quota del prezzo contrattuale pagata, quale penale per la violazione del divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto (in prosieguo: l’«azione di ripetizione degli acconti»).
19.
La [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che non sussisteva alcun motivo di nullità e che non erano stati effettuati versamenti di denaro a titolo di acconto. In subordine, essa ha affermato che l’azione di restituzione e l’azione di ripetizione degli acconti sono prescritte ai sensi dell’articolo 1964, paragrafo 2, del codice civile.
20.
Per quanto riguarda l’azione di restituzione, il giudice del rinvio dichiara che sono applicabili le norme generali del diritto civile. Ai sensi della legislazione e della giurisprudenza nazionali, mentre l’azione di nullità di un contratto è imprescrittibile, l’azione di restituzione dei pagamenti effettuati in esecuzione di un contratto nullo è soggetta alle norme sul termine di prescrizione delle azioni personali.
21.
Per quanto riguarda l’azione volta ad ottenere la ripetizione degli acconti, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) ha statuito che i versamenti a titolo di acconto effettuati anticipatamente in relazione a contratti di multiproprietà o simili sono nulli, che il pagamento da parte dell’operatore di un importo pari al doppio della quota del prezzo contrattuale costituisce una sanzione civile e che la restituzione è indipendente dal recesso dal contratto o dalla risoluzione dello stesso.
22.
Il giudice del rinvio precisa che né la Corte di giustizia né il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) si sono pronunciati sulla questione specifica del momento a partire dal quale decorre il termine di prescrizione (
dies a quo
) di un’azione di restituzione o di un’azione di ripetizione degli acconti versati.
23.
Tuttavia, i giudici nazionali di grado inferiore hanno recepito la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla prescrizione delle azioni di restituzione derivanti dalla dichiarazione di nullità di clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13/CEE (
7
). Secondo tale giurisprudenza, la fissazione alla data della conclusione del contratto del dies a quo di un termine di prescrizione per la proposizione di un’azione di restituzione di pagamenti effettuati in forza di una clausola contrattuale giudicata abusiva potrebbe essere contraria al principio di effettività (
8
). Per contro, un termine di prescrizione che inizia a decorrere dalla data in cui la decisione che accerta il carattere abusivo di una clausola contrattuale diventa definitiva è compatibile con il principio di effettività.
24.
Conformemente a tale giurisprudenza, detti giudici nazionali hanno ritenuto che la data di decorrenza del termine di prescrizione per l’azione di restituzione e per l’azione di ripetizione degli acconti versati debba essere fissata nel momento in cui il contratto di acquisto di una multiproprietà o un contratto simile è dichiarato nullo.
25.
Secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione delle norme sulla prescrizione non è corretta alla luce delle differenze sostanziali tra, da un lato, un’azione di restituzione, nel contesto della nullità di un contratto di multiproprietà (o simile) e un’azione di ripetizione degli acconti versati, e, dall’altro, un’azione di restituzione di somme versate sulla base di una clausola abusiva. Infatti, quando una clausola contrattuale è dichiarata abusiva, tale dichiarazione è subordinata all’accertamento da parte del giudice di una violazione delle norme in materia di contratti conclusi dai consumatori conformemente al criterio del carattere abusivo e della trasparenza. Per contro, nei casi in cui viene dichiarata la nullità assoluta di un contratto in quanto il medesimo è stato concluso «al di fuori della legge», o quando siano stati effettuati versamenti di denaro a titolo di acconto vietati, tale violazione dei requisiti previsti dalla legge può essere constatata direttamente sin dal momento della conclusione del contratto.
26.
Il giudice del rinvio spiega che tale approccio si applica quando, come nel caso di specie, il contratto di multiproprietà o simile supera la durata massima consentita dalla legge o quando si ritiene che tale contratto non contenga l’identificazione catastale dell’immobile e il periodo di utilizzo in regime di multiproprietà oggetto del diritto acquisito. Tali situazioni corrispondono a circostanze che possono essere determinate direttamente dalle parti contraenti senza che siano preventivamente dichiarate da un organo giurisdizionale. Lo stesso vale nel caso in cui siano stati effettuati versamenti di denaro a titolo di acconto vietati.
27.
In tali situazioni, il giudice del rinvio ritiene che il
dies a quo
di un’azione di restituzione possa essere fissato al momento della conclusione del contratto, e il
dies a quo
di un’azione volta a ottenere la ripetizione degli acconti al momento in cui sono stati effettuati i versamenti di denaro a titolo di acconto vietati.
28.
Secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione è compatibile con il principio di effettività per i seguenti motivi. In primo luogo, l’ordinamento giuridico spagnolo prevede un termine di prescrizione molto lungo per l’azione di restituzione, di 15 anni nella versione del codice civile in vigore fino al 2015 e di 5 anni dopo tale data. In secondo luogo, un semplice reclamo extragiudiziale è sufficiente per interrompere il termine prescrizione. In terzo luogo, non sussiste il rischio che il termine di prescrizione scada prima che il consumatore venga a conoscenza della nullità del contratto concluso o del pagamento effettuato, in quanto il fondamento dell’eventuale nullità può essere individuato sin dalla conclusione del contratto o dal pagamento.
29.
Secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione contribuisce altresì alla certezza del diritto. Se si dovesse stabilire che il
dies a quo
del termine di prescrizione è la data della declaratoria giudiziale di nullità del contratto o della declaratoria giudiziale della sussistenza di acconti vietati, le corrispondenti azioni di restituzione o di ripetizione degli acconti sarebbero di fatto imprescrittibili.
30.
Infine, una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto. I rapporti giuridici pertinenti possono risalire a decenni addietro. Esiste il rischio di incoraggiare comportamenti strategici da parte di potenziali ricorrenti che potrebbero cercare di dilazionare la proposizione delle loro azioni, con il conseguente vantaggio economico che ne deriva, poiché gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data di stipulazione del contratto o dalla data in cui sono stati effettuati i versamenti a titolo di acconto.
31.
In tale contesto, lo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n. 2 de Marbella (Tribunale di primo grado n. 2, Marbella, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le direttive [94/47] e [2008/122] e la giurisprudenza della [Corte] relativa al principio di effettività del diritto dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che non ostano a una norma/giurisprudenza nazionale che fa decorrere il termine di prescrizione dell’azione di restituzione dal momento della conclusione di un contratto di godimento di immobile ad uso turistico o simile nei casi in cui la nullità assoluta del contratto deriva da circostanze direttamente rilevabili fin dal momento della sua stipulazione, quali la durata eccessiva o l’indeterminatezza del suo oggetto.
2) Se le direttive [94/47] e [2008/122] e la giurisprudenza della [Corte] relativa al principio di effettività del diritto dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che non ostano a una norma/giurisprudenza nazionale che fa decorrere il termine di prescrizione dell’azione volta ad ottenere la quota del prezzo contrattuale [pagata mediante versamento di danaro a titolo di acconto] al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti vietati nell’ambito di un contratto di godimento di immobile ad uso turistico o simile».
32.
Hanno presentato osservazioni scritte GQ, IF, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il governo spagnolo e la [OSCURATO:PERSONA].
IV.
Valutazione
A.
Sulla prima questione
33.
In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. Alla luce di ciò, alla Corte incombe, se del caso, riformulare le questioni che le sono state sottoposte. La Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (
9
).
34.
Il procedimento principale verte su due contratti di multiproprietà o simili. Il contratto concluso il 23 maggio 2007 rientra nell’ambito di applicazione
ratione temporis
della direttiva 94/47, mentre il contratto concluso il 21 marzo 2016 rientra nell’ambito di applicazione
ratione temporis
della direttiva 2008/122.
35.
Dalle indicazioni fornite nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nell’ambito dell’azione di accertamento della nullità dei contratti di multiproprietà (o simili) di cui trattasi nel procedimento principale, i consumatori lamentano una violazione dei requisiti di legge in quanto i contratti in questione superavano la durata massima consentita dal diritto spagnolo. Essi sostengono inoltre che i contratti non contengono l’identificazione catastale dell’appartamento di cui trattasi e il periodo di utilizzo in regime di multiproprietà oggetto del diritto acquisito e, pertanto, non specificano in modo chiaro l’oggetto del contratto.
36.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/47 e dell’articolo 1 della direttiva 2008/122, l’operatore è tenuto a fornire al consumatore determinate informazioni prima della conclusione del contratto (
10
). Dall’articolo 3, paragrafo 2, e dall’articolo 4 della direttiva 94/47, nonché dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/122 discende che dette informazioni devono figurare nel contratto, facendone parte integrante (
11
).
37.
Pertanto, con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 3 e 4 della direttiva 94/47 nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/122, in combinato disposto con il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di restituzione di somme pagate dal consumatore in forza di un contratto di multiproprietà (o simile) nullo inizia a decorrere dalla data della conclusione del contratto, nei casi in cui la nullità di tale contratto può essere dedotta da circostanze accertabili direttamente al momento della sua stipulazione, quali la durata eccessiva o l’indeterminatezza del suo oggetto.
1.
Ricevibilità
38.
[OSCURATO:PERSONA] e il governo spagnolo sollevano dubbi sulla ricevibilità della prima questione. In particolare, entrambe le parti interessate sostengono che le direttive sulla multiproprietà non contengono norme sulla durata massima di un contratto di multiproprietà (o simile) e sull’eventuale nullità del contratto in caso di superamento di tale durata. La regola della durata massima esula quindi dall’ambito di applicazione di tali direttive. Lo stesso vale, secondo la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’identificazione dell’immobile nel catasto (spagnolo). Il governo spagnolo sostiene che, sebbene la descrizione precisa dell’oggetto del contratto sia parzialmente disciplinata da tali direttive, nessuna conseguenza specifica è collegata all’assenza di una siffatta descrizione da parte dell’operatore.
39.
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, che è investito della controversia oggetto del procedimento principale e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascun procedimento, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza (
12
).
40.
Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è dunque possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono sottoposte (
13
).
41.
Nel caso di specie, la prima questione pregiudiziale richiede un chiarimento sulla portata delle informazioni precontrattuali e contrattuali che l’operatore è tenuto a fornire al consumatore. Essa verte altresì sulle conseguenze che gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono in caso di inosservanza da parte dell’operatore delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle direttive sulla multiproprietà, nonché sulla valutazione, alla luce del principio di effettività, delle norme nazionali applicabili in materia di termini di prescrizione.
42.
In tali circostanze, ritengo la prima questione pregiudiziale ricevibile.
2.
Sul merito
43.
Per rispondere alla prima questione, è necessario, in via preliminare, verificare se le disposizioni di diritto nazionale che secondo GQ e IF sono state violate nel caso di specie rientrino nell’ambito di applicazione delle direttive sulla multiproprietà. È solo in caso di sussistenza di tali condizioni che le norme nazionali che disciplinano il termine di prescrizione entro il quale un’azione di restituzione fondata sulla nullità di un contratto di multiproprietà (o simile) dovrebbero rispondere ai requisiti derivanti da tali direttive (
14
).
a)
Obblighi di informazione e ambito di applicazione delle direttive sulla multiproprietà
44.
In primo luogo, per quanto riguarda il requisito nazionale di durata massima di un contratto di multiproprietà (o simile) (
15
), occorre sottolineare, come osservato dal governo spagnolo e della [OSCURATO:PERSONA], che nelle direttive sulla multiproprietà un siffatto requisito non esiste. Le direttive sulla multiproprietà prevedono una durata
minima
del contratto di multiproprietà (o simile) (
16
), ma non una durata
massima
.
45.
La direttiva 94/47 è una direttiva di armonizzazione minima (
17
). Pertanto, è rimasta in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri la competenza a introdurre un requisito di durata massima del contratto che sia più favorevole per i consumatori.
46.
La direttiva 2008/122 adotta un approccio di armonizzazione massima. Come risulta dal suo considerando 3, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere né introdurre nelle normative nazionali disposizioni diverse da quelle in essa previste. Tuttavia, come risulta chiaramente da detto considerando, laddove tali disposizioni armonizzate non esistano, gli [OSCURATO:PERSONA] membri «dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre normative nazionali conformi al diritto [dell’Unione]».
47.
Come menzionato, l’aspetto della durata massima di un contratto di multiproprietà non è armonizzato dalla direttiva 2008/122. Pertanto, uno Stato membro rimane competente a mantenere o introdurre un siffatto requisito, nei limiti in cui non possa incidere su altre disposizioni armonizzate di detta direttiva. Di conseguenza, le norme nazionali che disciplinano le conseguenze della violazione di tale requisito e il termine di prescrizione entro il quale l’azione di restituzione può essere esercitata rientrano nella competenza riservata agli [OSCURATO:PERSONA] membri. In tali circostanze, non occorre valutare tali norme nazionali alla luce del principio di effettività (
18
).
48.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’obbligo di specificare l’oggetto del contratto, il giudice del rinvio ha fatto riferimento, in particolare, all’obbligo di informare il consumatore dell’identificazione catastale dell’immobile e del periodo di utilizzo a titolo di multiproprietà oggetto del diritto acquisito (
19
).
49.
È opportuno sottolineare che le direttive sulla multiproprietà prevedono che il contratto contenga una descrizione accurata e dettagliata del bene e della sua ubicazione (
20
). In tali direttive non vi sono altre indicazioni circa gli elementi particolari che soddisfano tale requisito. Occorre ricordare, a tale riguardo, che dall’articolo 288 TFUE risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono obbligati, nell’attuare una direttiva, a garantire la piena efficacia della stessa, pur disponendo di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda la scelta delle modalità e dei mezzi destinati a garantirne l’attuazione (
21
).
50.
L’attuazione del requisito di una descrizione accurata e dettagliata ai sensi delle direttive sulla multiproprietà è lasciata agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Uno Stato membro può, pertanto, prevedere l’identificazione catastale dell’immobile come mezzo concreto per garantire il rispetto di tale requisito. Le informazioni di identificazione dell’immobile sono da considerarsi come rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive sulla multiproprietà.
51.
Per quanto riguarda il periodo di godimento del bene a titolo di multiproprietà oggetto del diritto, tale elemento fa parte delle informazioni che devono essere fornite al consumatore (
22
).
52.
Di conseguenza, il requisito nazionale secondo cui si deve precisare chiaramente l’oggetto del contratto, almeno per quanto riguarda la determinazione della durata del diritto di godimento dell’immobile (
23
), deve essere considerato come rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 94/47 e della direttiva 2008/122.
b)
Prescrizione dell’azione di restituzione
53.
In via preliminare occorre ricordare che, qualora le informazioni pertinenti non siano state fornite al consumatore prima della stipula del contratto di multiproprietà (o simile), il consumatore beneficia di un periodo di recesso prolungato (
24
). Le direttive sulla multiproprietà non prevedono sanzioni specifiche, in particolare nel caso in cui, alla scadenza del periodo di recesso, l’operatore non abbia ottemperato agli obblighi di informativa previsti da tali direttive. In una siffatta situazione, oltre al diritto di recesso, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedere sanzioni adeguate (
25
). Tali sanzioni, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/122, devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
54.
Come risulta dalla decisione di rinvio, nel diritto spagnolo la violazione degli obblighi di informativa precontrattuali e contrattuali ha come conseguenza la nullità del contratto, dando diritto alla restituzione di qualsiasi corrispettivo versato(
26
). Tale diritto alla restituzione è stato interpretato dalla giurisprudenza nazionale nel senso che riguarda le somme di denaro versate proporzionalmente alla restante durata del contratto al fine di tener conto dell’uso dell’immobile (
27
).
55.
Dalla decisione di rinvio risulta altresì che i termini di prescrizione dell’azione di nullità del contratto di multiproprietà (o simile) e dell’azione di restituzione sono disciplinati dalle norme generali sulla prescrizione del diritto civile. Secondo tali norme generali, l’azione di nullità del contratto non è soggetta ad alcun termine di prescrizione. Per contro, l’azione di restituzione dei pagamenti effettuati in forza del contratto nullo è soggetta al termine generale di prescrizione delle azioni personali. In assenza di una specifica disposizione contraria, il
dies a quo
dell’azione di restituzione è il momento in cui l’azione può essere validamente proposta (
28
). Nel caso di contratti di multiproprietà (o simili), tale momento, secondo il giudice del rinvio, dovrebbe essere considerato quello della conclusione del contratto.
56.
Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se, per quanto riguarda i contratti di multiproprietà (o simili) dichiarati nulli, si applichino le norme generali sulla prescrizione o se detto giudice debba applicare la giurisprudenza della Corte relativa alle clausole abusive (
29
) ai contratti di multiproprietà (o simili). Qualora tale giurisprudenza fosse applicabile, il
dies a quo
del termine di prescrizione dovrebbe piuttosto essere il momento della pronuncia della sentenza definitiva che dichiara la nullità del contratto.
57.
A tal riguardo, occorre sottolineare che le direttive sulla multiproprietà non stabiliscono norme specifiche sul termine di prescrizione applicabile ai mezzi di ricorso nazionali disponibili in caso di inadempimento da parte dell’operatore degli obblighi di informazione.
58.
Secondo una consolidata giurisprudenza, in assenza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le regole di procedura applicabili ai ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione, a condizione però che le regole suddette non siano meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (
30
).
59.
Il principio di effettività trova riscontro anche nell’articolo 13 della direttiva 2008/122, che prevede una regola generale in materia di ricorso giudiziario e amministrativo secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono vigilare affinché, nell’interesse dei consumatori, siano previsti mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto di tale direttiva da parte degli operatori.
60.
Per quanto riguarda tale principio, l’unico in discussione nel presente procedimento, si deve osservare che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. In tale prospettiva, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (
31
).
61.
Con riguardo all’analisi delle caratteristiche del termine di prescrizione di cui al procedimento principale, siffatta analisi deve vertere sulla durata di tale termine e sulle modalità della sua applicazione, ivi compresa la modalità adottata per dare inizio al decorso di detto termine (
32
).
62.
In primo luogo, per quanto riguarda la durata della prescrizione per un’azione di restituzione ai sensi di un contratto di multiproprietà (o simile) dichiarato nullo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che termini di ricorso ragionevoli fissati, a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, se siffatti termini sono materialmente sufficienti per consentire al consumatore la preparazione e la proposizione di un ricorso effettivo (
33
).
63.
La Corte, infatti, ha riconosciuto che la tutela del consumatore non è assoluta e che è compatibile con il diritto dell’Unione la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza nell’interesse della certezza del diritto (
34
).
64.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione dell’azione di restituzione era di 15 anni ed è stato successivamente ridotto a 5 anni. A condizione che siano stabiliti e conosciuti in anticipo, termini del genere sono, in linea di principio, sufficienti per consentire al consumatore interessato di preparare e proporre un ricorso effettivo (
35
). Ciò vale a maggior ragione in quanto, come spiegato dal giudice del rinvio, le norme nazionali consentono l’interruzione del termine di prescrizione mediante un semplice reclamo extragiudiziale (
36
).
65.
In secondo luogo, per quanto riguarda il
dies a quo
del termine di prescrizione, la Corte ha statuito, nel contesto della direttiva 93/13, che la data di conclusione del contratto contenente la clausola abusiva non può, in quanto tale, costituire il
dies a quo
del termine di prescrizione (
37
).
66.
Tale constatazione della Corte si basa su alcune considerazioni importanti relative, in sostanza, alla situazione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista, alla mancata consapevolezza da parte dei consumatori delle clausole abusive o alla mancata comprensione della portata dei loro diritti e, se del caso, alla lunga durata del contratto contenente la clausola abusiva (
38
).
67.
In tale contesto, la Corte ha statuito che l’applicazione di un termine di prescrizione che inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, qualora implichi che il consumatore possa chiedere la ripetizione dei pagamenti effettuati in esecuzione di una clausola contrattuale giudicata abusiva solo nei primi cinque anni successivi alla firma del contratto, indipendentemente dalla questione se egli fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola, è tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di tale consumatore riconosciuti dalla direttiva 93/13 e, pertanto, tale da violare il principio di effettività letto in combinato disposto con il principio della certezza del diritto (
39
).
68.
Per contro, alla data in cui la decisione che accerta il carattere abusivo della clausola contrattuale e ne dichiara la nullità per tale motivo è divenuta definitiva, si deve ritenere in linea di principio che il consumatore abbia una conoscenza certa dell’irregolarità della clausola in questione. In linea di principio, pertanto, è a partire da tale data che detto consumatore è in grado di far valere utilmente i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13 (
40
).
69.
La Corte ha tuttavia precisato che la direttiva 93/13 non osta a che il professionista abbia la facoltà di provare che il consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola prima della pronuncia di una sentenza di nullità della clausola stessa (
41
).
70.
A tale riguardo occorre rilevare che, come la direttiva 93/13 e altre direttive dell’Unione in materia di tutela dei consumatori, il sistema di tutela istituito con le direttive sulla multiproprietà è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative commerciali sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (
42
).
71.
I contratti di multiproprietà (o simili) hanno spesso carattere transfrontaliero, sono conclusi in un paese diverso dal paese di origine del consumatore e i beni immobili interessati sono situati in un paese straniero (
43
). Inoltre, come già rilevato
supra
, tali contratti sono conclusi per un lungo periodo e sono caratterizzati da impegni a lungo termine e da rischi finanziari significativi per i consumatori (
44
).
72.
Le informazioni precedenti e concomitanti alla stipulazione di un contratto di multiproprietà (o simile), relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta stipulazione, rivestono per il consumatore un’importanza fondamentale. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (
45
).
73.
Pertanto, il requisito dell’informativa è necessario al fine di garantire che il consumatore sia a conoscenza dei suoi obblighi. La conoscenza e una corretta comprensione, da parte del consumatore, degli elementi che il contratto di multiproprietà (o simile) deve obbligatoriamente contenere sono necessarie per la corretta esecuzione di tale contratto e, in particolare, per l’esercizio dei suoi diritti (
46
).
74.
Data l’importanza fondamentale degli obblighi di informazione e della conoscenza da parte del consumatore dei suoi diritti, è importante valutare se sussista il rischio che il diritto di richiedere la restituzione delle somme versate sulla base di un contratto di multiproprietà (o simile) nullo si prescriva ancor prima che i consumatori possano accertare la mancanza di informazioni.
75.
Per quanto riguarda alcune informazioni di natura più descrittiva, quali l’identità del professionista, la descrizione dell’immobile o le informazioni relative alle strutture e ai servizi, sembra, a prima vista, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia in grado di rendersi conto dell’assenza di tali informazioni non appena prende visione dell’immobile.
76.
Tuttavia, la valutazione finale dell’effettiva possibilità che il consumatore venga a conoscenza dell’omissione di informazioni pertinenti dipende dalla formulazione esatta e dalle circostanze del contratto. Sebbene sembri più facile accertare la mancanza di informazioni sul bene quando i diritti di multiproprietà si riferiscono a una specifica unità immobiliare, ciò potrebbe non verificarsi quando tali diritti si riferiscono a diverse possibili unità abitative (
47
).
77.
Il rischio di una mancanza di consapevolezza è maggiore per quanto riguarda le informazioni relative all’esercizio dei diritti previsti dal contratto di multiproprietà (o simile). Si tratta, in particolare, delle informazioni che incidono sull’impegno finanziario del consumatore nel lungo periodo, la cui assenza rischia di essere rilevata dal consumatore solo
durante l’esecuzione
del contratto, che si protrae per un lungo periodo di tempo.
78.
Le informazioni sui costi, sul diritto di risolvere il contratto e sul diritto di rivendere i diritti contrattuali sono particolarmente emblematiche al riguardo (
48
). È molto probabile che il consumatore venga a conoscenza delle informazioni mancanti sul metodo di calcolo degli eventuali aumenti dei costi e delle spese di manutenzione nel momento in cui il professionista cerca di addebitare tali costi al consumatore. Lo stesso vale, ad esempio, per quanto riguarda le informazioni relative alla risoluzione del contratto o alla possibilità di aderire a un sistema di rivendita dei diritti contrattuali. Il consumatore potrebbe non essere a conoscenza delle eventuali limitazioni e dei costi relativi al diritto di recesso o di rivendita dei diritti contrattuali fino a quando non abbia effettivamente cercato di esercitare tali diritti (
49
).
79.
Occorre altresì ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/122 indica chiaramente che al consumatore devono essere fornite «in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti». Il carattere poco chiaro o incompleto delle informazioni può incidere sulla capacità del consumatore di valutare la portata dei suoi diritti e obblighi e privarlo della possibilità di esercitare i suoi diritti (
50
).
80.
In tutte queste situazioni, se al consumatore fosse consentito richiedere la restituzione dei pagamenti effettuati in base al contratto nullo solo nei primi cinque anni (secondo il termine di prescrizione attualmente applicabile in diritto civile) successivi alla sottoscrizione del contratto di multiproprietà (o simile), sussisterebbe il rischio che il termine di prescrizione scada prima del termine del contratto di multiproprietà, anche se la rilevanza dell’omissione delle informazioni si renderebbe evidente solo in una fase successiva dell’esecuzione del contratto.
81.
Un siffatto regime di prescrizione rischia di privare sistematicamente i consumatori della possibilità di chiedere la restituzione dei pagamenti effettuati sulla base della nullità del contratto, prevista dal diritto nazionale come conseguenza di una violazione degli obblighi di informativa.
82.
Esso potrebbe inoltre compromettere il carattere effettivo e dissuasivo della nullità contrattuale prevista come conseguenza di una violazione degli obblighi di informazione. Se i consumatori avessero il diritto di eccepire la nullità del contratto, ma non avessero il diritto alla restituzione dei pagamenti effettuati, ciò comporterebbe il rischio che una parte ottenga un indebito vantaggio a scapito dell’altra parte. Come sostenuto, in sostanza, da GQ e IF, l’operatore, dopo aver ottenuto il pieno godimento dell’immobile, potrebbe rimetterlo sul mercato della multiproprietà (o delle locazioni o compravendite immobiliari), mentre il consumatore perderebbe il futuro godimento dell’immobile e le somme già versate per tale godimento.
83.
Pertanto, per quanto riguarda il
dies a quo
del termine di prescrizione di cui trattasi nel procedimento principale, sussiste un rischio non trascurabile che, in una situazione di violazione degli obblighi di informazione, l’esercizio dei diritti di un consumatore sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile.
84.
Per contro, al momento dell’adozione della declaratoria definitiva di nullità del contratto, il consumatore, in linea di principio, avrà piena conoscenza dei propri diritti e sarà in grado di avviare un procedimento di restituzione.
85.
Infine, per quanto riguarda il dubbio paventato dal giudice del rinvio, ossia se la fissazione del
dies a quo
del termine di prescrizione a un momento successivo alla conclusione del contratto possa essere contraria al principio della certezza del diritto e incoraggiare il contenzioso strategico dei consumatori, occorre rilevare che, non fornendo le informazioni obbligatorie nella fase precontrattuale/contrattuale, e omettendo di fornire tali informazioni in qualsiasi altra fase successiva dell’esecuzione del contratto, il professionista crea esso stesso una situazione vietata dalle direttive sulla multiproprietà (
51
). Inoltre, come spiegato dal giudice del rinvio, l’azione di restituzione non riguarda tutte le somme versate, essendo escluso il periodo durante il quale l’immobile è stato utilizzato (o, quanto meno, era disponibile per l’uso).
86.
Tuttavia, il principio di effettività non osta a che il professionista abbia la facoltà di dimostrare che il consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza della violazione degli obblighi di informazione prima della pronuncia della sentenza che dichiara la nullità del contratto (in ragione della violazione stessa). In una siffatta situazione, il termine di prescrizione decorre dal momento della conoscenza da parte del consumatore (
52
).
87.
Alla luce di quanto precede, ritengo che gli articoli 3 e 4 della direttiva 97/47 nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/122, in combinato disposto con il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma o ad una giurisprudenza nazionale secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di restituzione di somme pagate dal consumatore in forza di un contratto di multiproprietà (o simile) nullo inizia a decorrere dal momento della conclusione del contratto, indipendentemente dal fatto che il consumatore fosse a conoscenza o fosse in grado di prendere conoscenza delle informazioni che il professionista non ha fornito o che ha fornito in modo poco chiaro. Il consumatore è, in linea di principio, pienamente consapevole dei propri diritti al momento della decisione definitiva che accerta la nullità del contratto. Tuttavia, il principio di effettività non osta a che il professionista abbia la facoltà di provare che il consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza degli elementi costitutivi della nullità del contratto prima di tale data.
B.
Sulla seconda questione
88.
L’articolo 6 della direttiva 94/47 e l’articolo 9 della direttiva 2008/122 vietano i versamenti di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore prima della fine del periodo di esercizio del diritto di recesso.
89.
Con la seconda questione, alla luce della giurisprudenza ricordata al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva 94/47 e l’articolo 9 della direttiva 2008/122, in combinato disposto con il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una norma o ad una giurisprudenza nazionale secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di (quella quota del prezzo contrattuale pagata tramite) versamenti di denaro a titolo di acconto, inizia a decorrere dal momento in cui sono stati effettuati detti versamenti in forza di un contratto di multiproprietà o simile.
90.
Dai considerando 11 e 12 della direttiva 94/47, nonché dal considerando 11 della direttiva 2008/122, risulta che il divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto mira a rafforzare la tutela dei consumatori conferita dal diritto di recesso. Il diritto di recesso è stato istituito per offrire ai consumatori la possibilità di comprendere appieno i propri diritti e obblighi derivanti dal contratto. Se il professionista potesse esigere il versamento di acconti durante il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso, ciò potrebbe dissuadere il consumatore dall’esercitare tale diritto.
91.
Risulta altresì dall’articolo 10 della direttiva 94/47 e dall’articolo 15 della direttiva 2008/122 che l’imposizione di un regime sanzionatorio in caso di violazione del divieto di ricevere acconti rientra nella responsabilità degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
92.
Dalla decisione di rinvio risulta che, ai sensi del diritto spagnolo, i versamenti di denaro a titolo di acconto sono vietati e che la violazione di tale divieto comporta l’obbligo per il professionista di rimborsare il doppio delle somme ricevute a titolo di acconto.
93.
La questione che si pone è se il principio di effettività (
53
) osti a che il
dies a quo
del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione degli acconti sia fissato al momento in cui tali acconti sono stati versati (conformemente alle norme generali di diritto civile). Come nel caso della prima questione, il giudice del rinvio nutre dubbi, in particolare, sulla questione se la giurisprudenza della Corte elaborata nel contesto delle clausole abusive debba essere applicata alle direttive sulla multiproprietà.
94.
A tal riguardo, come già rilevato
supra
(
54
), occorre ricordare che la giurisprudenza della Corte relativa alle norme nazionali sul termine di prescrizione in materia di restituzione di somme versate sulla base di clausole abusive si basa su una serie di considerazioni, tra le quali figurano la situazione di inferiorità del consumatore e il fatto che il consumatore potrebbe ignorare il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto o non valutare la portata dei suoi diritti.
95.
Come altresì indicato
supra
(
55
), nel contesto di contratti di multiproprietà il consumatore si trova in una posizione di inferiorità rispetto al professionista. È proprio per questo motivo che il legislatore dell’Unione vieta i versamenti di denaro a titolo di acconto in modo tale che il consumatore non sia dissuaso dall’esercitare il suo diritto di recesso.
96.
Tuttavia, contrariamente alle clausole abusive di cui alla direttiva 93/13 e agli obblighi di informazione previsti dalle direttive sulla multiproprietà, il livello di esposizione dei consumatori al rischio che il termine di prescrizione scada prima che essi vengano a conoscenza dei propri diritti non è lo stesso per quanto riguarda il divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto.
97.
Nel caso di contratti conclusi per un lungo periodo, il consumatore può venire a conoscenza del carattere abusivo di una clausola in una fase successiva, nel momento in cui tale clausola incide sul suo impegno contrattuale o gli viene opposta. Analogamente, per le ragioni che ho già esposto (
56
), tale consumatore potrebbe venire a conoscenza delle informazioni omesse o poco chiare (che possono incidere sulla sua capacità di valutare la portata dei diritti a lui spettanti) solo in una fase successiva dell’adempimento del contratto di multiproprietà (o simile). È probabile che gli effetti della violazione degli obblighi da parte del professionista si manifestino solo
nel corso
del rapporto contrattuale. La violazione degli obblighi di legge pertinenti permane fintantoché il professionista non fornisce le informazioni in questione.
98.
Per contro, il divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto riguarda una sola violazione i cui effetti possono manifestarsi
in una fase precedente
del rapporto contrattuale. Non sussiste un rischio reale che il consumatore venga a conoscenza del divieto solo anni dopo aver effettuato il pagamento, ad esempio in occasione dell’addebito di una commissione a suo carico o nel momento in cui intende esercitare determinati diritti.
99.
Va inoltre osservato che l’obiettivo di tutela del divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto è più marcato all’inizio del rapporto contrattuale. Il divieto è stabilito affinché il consumatore non sia dissuaso dal recedere dal contratto. Detta finalità, tuttavia, perde di intensità col passare degli anni in cui il contratto viene eseguito. Ciò appare tanto più vero in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui il consumatore non solo non ha receduto dal contratto, ma ha concluso un nuovo contratto di multiproprietà (o simile) nove anni dopo aver stipulato il primo contratto.
100.
Inoltre, come sostenuto in sostanza dalla [OSCURATO:PERSONA], la possibilità effettiva per il consumatore di conoscere i propri diritti non sarà identica nel caso di una clausola abusiva e nel caso di un divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto imposto dalla legge. Sebbene una clausola abusiva si consideri non apposta, l’accertamento del carattere abusivo di tale clausola richiede, in linea di principio, una valutazione giudiziale della clausola contrattuale che non ci si può attendere dal consumatore. Anche la questione del rispetto degli obblighi di informazione previsti dalle direttive sulla multiproprietà può richiedere un’interpretazione giudiziale.
101.
Tuttavia, il divieto di versamenti di denaro a titolo di acconto non richiede alcuna interpretazione. Tali versamenti sono vietati, come chiaramente indicato nelle direttive sulla multiproprietà e nelle norme nazionali di attuazione. Il divieto può essere accertato da un consumatore medio che sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. È sufficiente che il consumatore verifichi se tali versamenti siano stati effettuati entro il periodo di recesso (prorogato).
102.
Non credo che si possa trarre una conclusione diversa dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale non può attendersi che il consumatore intraprenda iniziative aventi il carattere di una ricerca giuridica (
57
). Tale giurisprudenza verteva su una situazione in cui non si poteva presumere che un consumatore potesse ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che una clausola contenuta nel suo contratto rivestiva una portata equivalente a una clausola standardizzata il cui carattere abusivo era stato accertato da un giudice supremo nazionale di uno Stato membro. Ciò è chiaramente diverso dalla situazione in cui il legislatore stabilisce un divieto.
103.
La fissazione di un termine di prescrizione ragionevole dopo che i versamenti sono stati effettuati garantisce altresì la certezza del diritto in una situazione che riguarda un chiaro divieto. Esigere una sanzione pecuniaria per versamenti di denaro effettuati a titolo di acconto molto tempo addietro può creare problemi di natura probatoria e ledere i diritti della difesa della controparte (
58
). Inoltre, come spiegato dal giudice del rinvio, ciò comporta il rischio che la parte che invoca la sanzione ne chieda l’irrogazione il più tardi possibile al fine di reclamare interessi sull’importo recuperato, nonostante la chiarezza delle circostanze del divieto all’inizio del rapporto contrattuale.
104.
Nel procedimento principale, secondo le norme generali del diritto civile, il termine di prescrizione dell’azione di restituzione dei versamenti di denaro effettuati a titolo di acconto per il consumatore è di 5 anni (e di 15 anni secondo la versione precedentemente applicabile del codice civile) a decorrere dal momento in cui detti versamenti sono stati effettuati. Tale termine appare sufficientemente lungo per consentire al consumatore di chiedere la ripetizione degli acconti. Ciò vale a maggior ragione, come rilevato dal giudice del rinvio, in quanto è sufficiente un reclamo extragiudiziale per interrompere detto termine.
105.
Per tale ragione, ritengo che il principio di effettività non osti a una norma nazionale sulla prescrizione dell’azione volta ad ottenere il prezzo contrattuale prevista in caso di violazione del divieto di versamenti a titolo di acconto fondato sul diritto civile generale.
106.
Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 6 della direttiva 94/47 e l’articolo 9 della direttiva 2008/122, in combinato disposto con il principio di effettività del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una norma o ad una giurisprudenza nazionale secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di (quella quota del prezzo contrattuale pagata tramite) versamenti di denaro a titolo di acconto inizia a decorrere dalla data in cui sono stati effettuati i versamenti vietati nell’ambito di un contratto di multiproprietà (o simile).
V.
Conclusione
107.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n. 2 de Marbella (Tribunale di primo grado n. 2, Marbella, Spagna) nei seguenti termini:
1) Gli articoli 3 e 4 della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, nonché gli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, di prodotti per le vacanze di lungo termine e di rivendita e scambio, in combinato disposto con il principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che ostano a una norma o ad una giurisprudenza nazionale secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di restituzione di somme pagate dal consumatore in forza di un contratto di multiproprietà (o simile) nullo inizia a decorrere dalla data di conclusione del contratto, indipendentemente dal fatto che il consumatore fosse a conoscenza o fosse in grado di prendere conoscenza delle informazioni che il professionista non ha fornito o che ha fornito in modo poco chiaro. Il consumatore è, in linea di principio, pienamente consapevole dei propri diritti al momento della decisione definitiva che accerta la nullità del contratto. Tuttavia, il principio di effettività non osta a che il professionista abbia la facoltà di provare che il consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza degli elementi costitutivi della nullità del contratto prima di tale data.
2) L’articolo 6 della direttiva 94/47 e l’articolo 9 della direttiva 2008/122, in combinato disposto con il principio di effettività,
devono essere interpretati nel senso che non ostano a una norma o ad una giurisprudenza nazionale secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione della quota del prezzo contrattuale pagata tramite versamenti di denaro a titolo di acconto inizia a decorrere dalla data in cui sono stati effettuati i versamenti vietati nell’ambito di un contratto di multiproprietà (o simile).
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU 2009, L 33, pag. 10).
3
Staudinger, A., «[OSCURATO:PERSONA]» in
Max-[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
Max-EuP,
2012. Sulle origini del comparto della multiproprietà, v. Edmonds, J.,
[OSCURATO:PERSONA],
3ª ed., Longman, Londra, 1991, pag. 1
.
4
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU 1994, L 280, pag. 83).
5
Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo e al Consiglio, Relazione sulla valutazione della direttiva [2008/122], COM/2015/644 final, del 16 dicembre 2015 (in prosieguo: la «relazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla valutazione della direttiva 2008/122»).
6
La modifica è stata apportata dalla Ley 42/2015 de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de [OSCURATO:PERSONA] (legge 42/2015 che modifica la legge 1/2000, del 7 gennaio, recante il codice di procedura civile) del 5 ottobre 2015 (BOE n. 239 del 6 ottobre 2015, pag. 90240).
7
Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
8
Sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione) (C‑561/21, EU:C:2024:362, punto 34).
9
Sentenza del 16 aprile 2026, Nitrogénművek (C‑519/24, EU:C:2026:297, punti 19 e 20 e giurisprudenza citata).
10
Le informazioni sono fornite mediante un documento, denominato «formulario informativo» nella direttiva 2008/122. V. paragrafi 4 e 7 delle presenti conclusioni.
11
V. paragrafi 5 e 8 delle presenti conclusioni.
12
Sentenza del 2 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑34/24, EU:C:2025:936, punto 39 e giurisprudenza citata).
13
Ibidem
.
14
V., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023, Sogefinancement (C‑50/22, EU:C:2023:177, punto 26).
15
La decisione di rinvio non menziona le disposizioni nazionali che fissano il requisito della durata massima. Tuttavia, dalle osservazioni del governo spagnolo e della [OSCURATO:PERSONA] risulta che un siffatto requisito figura all’articolo 3 della legge 42/1998 e all’articolo 24 della legge 4/2012.
16
Ai sensi dell’articolo 2, primo trattino, della direttiva 94/47, un contratto di multiproprietà deve essere concluso «per un periodo di almeno tre anni». Tale periodo è stato ridotto a una durata superiore a un anno, conformemente alla definizione di «contratto di multiproprietà» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/122.
17
Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 94/47, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in materia di tutela dell’acquirente.
18
V., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2023,
Sogefinancement
(C‑50/22, EU:C:2023:177, punto 32 e giurisprudenza citata).
19
La decisione di rinvio non menziona le disposizioni nazionali che stabiliscono tali requisiti. Tuttavia, dalle osservazioni del governo spagnolo e della [OSCURATO:PERSONA] risulta che tali requisiti sono stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 1, punto 1, della legge 42/1998 e dall’articolo 30, paragrafo 1, punto 3, della legge 4/2012.
20
V. punto c) dell’allegato della direttiva 94/47 e allegato I, parte 3, punto 2, primo trattino, della direttiva 2008/122.
21
Sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] republiky (C‑378/19, EU:C:2020:462, punto 37 e giurisprudenza citata).
22
L’allegato della direttiva 94/47 fa riferimento, più in generale alla lettera b), alle «condizioni di esercizio» del diritto oggetto del contratto. Il periodo entro il quale il diritto può essere esercitato può essere considerato parte integrante di tali condizioni. L’allegato I, parte 1, della direttiva 2008/122 menziona, tra le informazioni relative ai contratti di multiproprietà, l’«indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato».
23
Esprimo la presente riserva nel caso in cui la Corte ritenga che l’obbligo di fornire l’identificazione catastale non rientri nell’ambito di applicazione delle direttive sulla multiproprietà.
24
In tal caso, il periodo di recesso scade dopo il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 94/47 e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/122.
25
La responsabilità nazionale di prevedere sanzioni discende dall’articolo 10 della direttiva 94/47 e dall’articolo 15 della direttiva 2008/122. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2008/122, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono sanzioni appropriate ai sensi dell’articolo 15, in particolare nel caso in cui, alla scadenza del periodo di recesso, l’operatore non abbia ottemperato agli obblighi di informativa previsti da tale direttiva.
26
V. paragrafi 10 e 14 delle presenti conclusioni. La nullità del contratto è la conseguenza di una violazione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale pertinente, compreso l’obbligo di specificare l’oggetto del contratto.
27
GQ e IF citano, a tale riguardo, la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) n. 192/2016 del 29 marzo 2016 (ES:TS:2016:1298).
28
V. paragrafi 15 e 16 delle presenti conclusioni.
29
V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
30
Sentenza del 19 marzo 2026, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑679/24, EU:C:2026:223, punto 62 e giurisprudenza citata).
31
Ibidem, punto 63 e giurisprudenza citata.
32
V., per analogia, sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] (da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 30).
33
V. sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e BRD [OSCURATO:PERSONA] (C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 62 e giurisprudenza citata).
34
Sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] (da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 32).
35
Sentenza del 10 giugno 2021, BNP [OSCURATO:PERSONA] (da C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, punto 41).
36
V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
37
Sentenza del 19 marzo 2026, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑679/24, EU:C:2026:223, punto 69 e giurisprudenza citata).
38
V. ragionamento dettagliato della Corte nella sentenza del 19 marzo 2026, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑679/24, EU:C:2026:223, punti 70 e 71 e giurisprudenza citata).
39
Sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione) (C‑561/21, EU:C:2024:362, punto 34 e giurisprudenza citata).
40
Sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione) (C‑561/21, EU:C:2024:362, punto 35).
41
Sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione) (C‑561/21, EU:C:2024:362, punto 38).
42
V., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023,
BMW [OSCURATO:PERSONA] e a
. (C-38/21, C-47/21 e C-232/21, EU:C:2023:1014, punto 259 e giurisprudenza citata).
43
V. considerando 11 della direttiva 94/47 e relazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla valutazione della direttiva 2008/122, nota 5, op. cit., pag. 2.
44
V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni.
45
V., per analogia, sentenza del 30 ottobre 2025,
MercedesBenz [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
, C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 66 e giurisprudenza citata.
46
V., per analogia, sentenza del 30 ottobre 2025,
MercedesBenz [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
, C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 68 e giurisprudenza citata.
47
Qualora tali unità abitative siano disponibili, ad esempio, in alberghi diversi appartenenti allo stesso gruppo.
48
V. voci pertinenti alle lettere j), k) e l) dell’allegato della direttiva 94/47 e ai punti da 4 a 6 dell’allegato I, parte 3, della direttiva 2008/122.
49
Dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla valutazione della direttiva 2008/122, op. cit. alla nota 5, pag. 7 e segg., emerge che sorgono problemi di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda le spese di manutenzione o di servizio qualora esse siano aumentate senza una ragione oggettiva, nonché per quanto riguarda le procedure e le condizioni di risoluzione del contratto e lo scambio di diritti di multiproprietà. V. altresì Conway, L., «Timeshares: Common problems faced by UK owners – Research briefing», House of [OSCURATO:PERSONA], 25 luglio 2025, che sottolinea, tra i problemi comuni legati ai beni in multiproprietà, gli aumenti eccessivi delle quote annuali, i problemi di rivendita, le questioni relative all’uscita e le clausole di permanenza (che rendono estremamente difficile per il consumatore recedere dal contratto).
50
In caso di carattere abusivo e di mancanza di trasparenza della clausola contenente le informazioni, il consumatore disporrebbe di ulteriori mezzi di tutela per i consumatori ai sensi della direttiva 93/13. Qualora subisse forme di pressione finalizzate alla firma del contratto, il consumatore potrebbe anche far valere la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22). V. relazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla valutazione della direttiva 2008/122, nota 5, op. cit., pag. 10, Downes, N., «More about timeshare: A revised directive or a regulation? Incidence of other instruments of consumer protection», Vol. 16, n. 4, 2008,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, pagg. da 607 a 625.
51
V., per analogia, sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione) (C‑561/21, EU:C:2024:362, punto 40).
52
Ciò si verificherebbe, ad esempio, qualora vi fossero prove di una precedente comunicazione tra il professionista e il consumatore in cui il professionista fornisce al consumatore le informazioni omesse. In una situazione siffatta, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui tali informazioni vengono fornite al consumatore.
53
V. giurisprudenza citata al paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
54
V. paragrafo 66 delle presenti conclusioni.
55
V. paragrafo 70 delle presenti conclusioni.
56
V. paragrafi 75 e 76 delle presenti conclusioni.
57
Sentenza del 25 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Decorrenza del termine di prescrizione) (C‑561/21, EU:C:2024:362, punto 49 e giurisprudenza citata).
58
Dalla decisione di rinvio risulta che le parti sono in disaccordo sull’esistenza o meno di versamenti a titolo di acconto vietati. Ciò evidenzia le difficoltà legate all’obbligo per i giudici di pronunciarsi sull’applicazione di una sanzione oltre 15 anni dopo l’effettuazione di tali versamenti (come nel caso del primo contratto di multiproprietà nel procedimento principale concluso nel 2007).