CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 34305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciata nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto SimonePERELLI, che ha concluso chiedendo la correzione dell’errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] FATTODalla lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 5346 del27/11/2025, dep. 2026, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emerge unaincongruenza tra la pena indicata a pag. 8 (mesi tre di arresto ed euro 1.500,00di ammenda) e quella indicata in dispositivo (mesi sei di arresto ed euro3.000,00 di ammenda).Come si deduce dallo sviluppo complessivo dell’argomentazione,quest’ultima è la pena correttamente indicata.In questo senso deve pertanto essere corretta la motivazione dellasentenza. P.Q.MCorregge la sentenza emessa il 27.11.2025 dalla Quarta Sezione della Corte dicassazione nel proc. n. 23450/2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel sensoche a pagina 8 della motivazione dove si legge "pertanto, la sentenza impugnatava annullata senza rinvio e la pena va rideterminata in mesi tre di arresto edeuro 1.500,00 di ammenda." deve leggersi "pertanto, la sentenza impugnata vaannullata senza rinvio e la pena va rideterminata in mesi sei di arresto ed euro3.000,00 di ammenda.". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]