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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2024

Cassazione n. 04895/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 10 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pem e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso accompagnandosi in tre occasioni a soggetti pregiudicati, ed ha respinto l'affermazione della non abitualità di tale condotta e della possibile ignoranza, da parte dell'imputato, dei pregiudizi penali di tali soggetti; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto sussistente la violazione della prescrizione di associarsi abitualmente con soggetti pregiudicati benché la sua condotta si sia limitata a tre occasionali incontri compiuti in un brevissimo arco temporale, circostanza che rende tale comportamento privo della necessaria offensività; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto del motivo di merito del suo appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detto motivo e lo ha ritenuto infondato, con una motivazione congrua e non illogica, nonché conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che proprio la ripetitività degli incontri, avvenuti in un brevissimo arco temporale e in modo non fugace, bensì in un caso addirittura venendo egli sorpreso su un'auto in compagnia di due di tali soggetti, la dimostrazione di una sua abitualità ad associarsi con costoro (vedi Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Rv. 278942); ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la rilevanza penale e la gravità degli incontri contestati, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 10 giugno 2024 con cui la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui agli artt. 99 cod. pem e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso accompagnandosi in tre occasioni a soggetti pregiudicati, ed ha respinto l'affermazione della non abitualità di tale condotta e della possibile ignoranza, da parte dell'imputato, dei pregiudizi penali di tali soggetti; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto sussistente la violazione della prescrizione di associarsi abitualmente con soggetti pregiudicati benché la sua condotta si sia limitata a tre occasionali incontri compiuti in un brevissimo arco temporale, circostanza che rende tale comportamento privo della necessaria offensività; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto del motivo di merito del suo appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detto motivo e lo ha ritenuto infondato, con una motivazione congrua e non illogica, nonché conforme ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che proprio la ripetitività degli incontri, avvenuti in un brevissimo arco temporale e in modo non fugace, bensì in un caso addirittura venendo egli sorpreso su un'auto in compagnia di due di tali soggetti, la dimostrazione di una sua abitualità ad associarsi con costoro (vedi Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Rv. 278942); ritenuto, altresì, che il ricorso sia inammissibile perché non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la rilevanza penale e la gravità degli incontri contestati, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 04895/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris