CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], awerso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, emessa in data 11/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Tassone, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]•Bernardi, difensore di fiducia dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento. ti [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena in composizione monocratica emessa in data 12/11/2008, che aveva condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. In data 09/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo otto motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla mancanza di prova circa la responsabilità dell'imputato quanto all'effrazione della finestra e, quindi, quanto alla sussistenza della contestata aggravante, nonostante le allegazioni contenute nell'atto di appello, che avevano evidenziato come la struttura alberghiera fosse chiusa da oltre due anni e priva di sorveglianza, già in precedenza oggetto di atti vandalici, l'ultimo dei quali verificatosi nel giugno 2014, data dopo la quale nessuno si era più recato a controllare l'immobile; inoltre, l'imputato era privo di qualsiasi arnese atto alla scasso, sicché la motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto congetturale, anche alla luce della deposizione della persona offesa, che non esclude affatto che l'imputato avrebbe anche potuto entrare dalla porta di emergenza, precedentemente lasciata aperta da terzi, il che avrebbe determinato l'inquadramento della vicenda nella fattispecie di furto tentato semplice, improcedibile a causa del difetto di legittimazione del querelante; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 625, comma 1 n. 2, 120 cod. pen., 336, 529, comma 2, 531 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento alla carenza di legittimazione del querelante, che non rivestiva la carica di legale rappresentante della società, ritenuta la fattispecie inquadrabile nel tentativo di furto semplice, posto che la pubblica accusa non ha dimostrato la sussistenza della contestata aggravante; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non essendo stato quantificato il danno e risultando, quindi, del tutto congetturale che lo stesso non fosse esiguo; 2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto con l'atto di appello si era dimostrata la sussistenza di tutti i presupposti applicativi della causa di non punibilità - ripercorsi in ricorso -, mentre la Corte territoriale ha negato l'applicazione di detta disposizione con motivazione del tutto contrastante con la giurisprudenza di legittimità, che richiede una valutazione complessa del fatto; 2.5 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto al diniego della circostanza attuale del danno di speciale tenuità, alla luce delle accertate circostanze del fatto, che non consentono di escludere la tenuità del danno; 2.6 violazione di legge, in riferimento all'art. 62 n. 4 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., alla luce delle deduzioni contenute nell'atto di appello, dimostrative della esiguità del danno, avendo la Corte territoriale escluso l'applicazione della circostanza attenuante senza compiere alcuna valutazione ex ante del complessivo pregiudizio, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; 2.7 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata aggravante, essendo del tutto illogica la motivazione, che non ha considerato la condotta dell'imputato; 2.8 violazione di legge, in riferimento agli artt. 69, 62-bis, 625 n. 2 cod. pen., 533, 535 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., risultando del tutto arbitrario il diniego di prevalenza della circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate. Dalla motivazione delle sentenze di merito risulta che l'imputato era stato rinvenuto all'interno dell'immobile destinato ad albergo, "[OSCURATO:PERSONA]", in ristrutturazione al momento del fatto; in particolare, il Bucciarelli, socio dell'albergo, ivi recatosi per un sopralluogo, aveva sentito dei rumori ed aveva sorpreso l'imputato, il quale non era scappato ed aveva atteso l'arrivo dei Carabinieri; erano state rinvenute delle scatole, in cui erano stati riposti fili elettrici, altoparlanti, posate e soprammobili dell'albergo, ed era stata, inoltre, constatata la rottura del vetro di una finestra e la forzatura dell'avvolgibile, benché l'imputato non fosse stato rinvenuto in possesso di arnesi atti allo scasso. Con i motivi di appello si era rappresentato che la struttura era chiusa da anni ed era stata già oggetto di atti vandalici e furti, non potendosi, quindi, escludere che il vetro fosse stato già rotto in precedenza, posto che l'imputato ben avrebbe potuto entrare utilizzando la porta di emergenza, che non era risultata forzata.A tali deduzioni la Corte di merito ha osservato come il Bucciarelli avesse udito dei passi all'interno dell'edificio, il che rendeva evidente come l'imputato avesse un complice, che ben avrebbe potuto fuggire recando con sé gli arnesi atti allo scasso, utilizzando proprio la porta di emergenza. La motivazione della Corte di merito appare estremamente congetturale, posto che nessuna traccia di un secondo individuo è stata rinvenuta, né risultano accertamenti investigativi svolti, in tal senso, tanto è vero che l'imputazione non è stata neanche formulata ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; peraltro, a fronte di un oggettivo, mancato rinvenimento di arnesi atti allo scasso nella disponibilità dell'imputato, nonché della circostanza del non essersi egli dato alla fuga al momento in cui era stato sorpreso all'interno dell'albergo e, infine, della circostanza, ampiamente dimostrata dalla difesa, delle condizioni di abbandono dell'immobile, il primo motivo di ricorso appare non manifestamente infondato. Ne discende, quindi, la necessaria rilevazione del decorso del termine massimo di prescrizione del reato, pari ad anni sette mesi sei, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., alla data del 22/01/222, non sussistendo cause di sospensione della prescrizione. Da ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione e - alla luce delle predette considerazioni - l'annullamento della medesima sentenza, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione; annulla la medesima sentenza, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di