CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 35941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GLIA. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un appartamento posto al settimo piano dell’edificio sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 161, nonché di un vano ripostiglio posto all’ottavo piano del medesimo fabbricato, intentò un’azione possessoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (proprietario di altro appartamento sullo stesso piano dello stabile) e dell’Azienda municipalizzata del gas, preordinata alla reintegrazione nel possesso del terrazzo condominiale (sotto il profilo della possibilità di accedervi dalla porta in ferro posta nel ballatoio dell’ottavo piano), nonché del lastrico solare di sua proprietà esclusiva (e della sovrastante colonna d’aria), per avere il Morello costruito un manufatto in muratura e occupato il lastrico con una serie di oggetti di sua proprietà, e l’Azienda del gas installato tubazioni (al servizio dell’unità immobiliare di proprietà del Morello) che “distavano pochi centimetri dalle pareti e dal lastrico solare dell’unità immobiliare del ricorrente, invadendo con più tratti in orizzontale ed in verticale, la colonna d’aria di proprietà esclusiva del ricorrente, soprastante sia l’appartamento di settimo piano che il lastrico solare, da lui realizzato che copre la cucina ed il W.C.” (pag. 4 del ricorso). Con ordinanza cautelare, poi confermata dalla pronuncia di merito, il Tribunale di Palermo ordinò al Morello di consentire l’accesso del Mogavero sul terrazzo di sua proprietà esclusiva, per la manutenzione dell’antenna televisiva nonché per annaffiare le piante, rigettando le ulteriori richieste di quest’ultimo. F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 La Corte d’appello confermò la pronuncia di primo grado, sul Numero di raccolta generale 35941/2022Data pubblicazione 07/12/2022 presupposto che il Mogavero non avesse “dimostrato il godimento del possesso asseritamente esercitato sul lastrico solare consistente nel calpestio del suddetto lastrico, nell’accesso incondizionato e comunque nell’utilizzo del bene in qualsiasi altra forma”; ciò anche perché il lastrico in questione non aveva un accesso autonomo dalla scala condominiale, posto che, dal portoncino sulla stessa presente, era possibile giungere al lastrico solo attraversando l’abitazione del Morello (a pag. 5 della sentenza impugnata si legge che “la prova del mancato possesso del lastrico solare è stata data dallo stesso appellante che ha affermato che il lastrico solare non è praticabile”). Conclusero, sul punto, i giudici di secondo grado che, “quand’anche gli asseriti atti denunciati posti in essere dal Morello si volessero ritenere rilevanti ai fini di un supposto atto di turbativa, in ogni caso emerge[va] evidente l’intervenuta decadenza dall’azione come correttamente e tempestivamente eccepita dal resistente, odierno appellato” (pag. 4 della sentenza impugnata). Quanto alle tubazioni, le stesse erano state collocate nella colonna d’aria posta in corrispondenza dell’edificio condominiale (e, dunque, condominiale anch’essa), né era stata data prova della turbativa che la relativa presenza arrecava. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, mentre è rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. In data 1°.7.2022, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 3. Preliminarmente, dev’essere dichiarata la nullità dell'atto denominato “comparsa di costituzione nuovo difensore in sostituzione del precedente e memoria conclusionale”, sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e corredato da una procura ad litem rilasciata, in favore di quest’ultimo, dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio di cassazione, infatti, alla stregua dell’art. 83, F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 comma 3, c.p.c. (nella formulazione ratione temporisNumero di raccolta generale 35941/2022 applicabile), Data pubblicazione 07/12/2022 la procura speciale può essere rilasciata unicamente in calce o a margine del ricorso e del controricorso, con la conseguenza che, in caso contrario, per il relativo conferimento è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata (Cass., n. 877/2019; Cass., n. 20692/2018; Cass., n. 13329/2015, che precisa che “a tale regola non si fa eccezione nemmeno nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore”). In relazione al presente giudizio (instaurato, in primo grado, nel 2005) non viene in rilievo, infatti, la novella introdotta, nell’art. 83 c.p.c., dall'art. 45, comma 9, lett. a), della l n. 69/2009 (la quale ha aggiunto, agli atti sopra indicati, la “memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”), applicandosi quest’ultima ai giudizi instaurati (in primo grado) dopo la data della sua entrata in vigore, avvenuta il 4 luglio 2009 (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 12434/2022). Alla nullità dell’atto consegue l’impossibilità di tener conto della documentazione allo stesso allegata (la quale - ad ogni buon conto - non dimostra la perdita dello ius postulandi del procuratore costituito del controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta aver ottenuto la cancellazione dal solo albo ordinario, e ha, anzi, a sua volta, espressamente comunicato via PEC di essere rimasto iscritto all’albo della Cassazione e delle giurisdizioni superiori, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 33, comma 5, r.d. n. 1578/1933). 4. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza della Corte d’appello di Palermo, per non essersi pronunciata sul primo e terzo motivo d’appello (relativi alla prova del possesso sul lastrico solare sovrastante all’abitazione del Mogavero, e alla capacità a testimoniare della moglie del ricorrente, illegittimamente negata dal giudice di prime cure). In particolare, la Corte d’appello avrebbe obliterato la prospettiva per la quale il rapporto di fatto F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 con la cosa poteva considerarsi dimostrato dalla sua stessa Numero di raccolta generale 35941/2022Data pubblicazione 07/12/2022 conformazione e ubicazione, trattandosi di lastrico posto a copertura dei vani dell’abitazione del ricorrente. Quanto alla testimonianza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito - a dire del ricorrente - “doveva dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e revocare la ordinanza che aveva ritenuto l’incapacità della teste, mentre non poteva valutare preventivamente il possibile contenuto della deposizione della teste, sulla base di un mero giudizio prognostico” (pag. 16 del ricorso). 5. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., per non aver ritenuto sufficiente a configurare il possesso del lastrico solare “il fatto che il ricorrente utilizzasse ed abitasse i vani sottostanti a tale lastrico solare, e cioè la cucina ed il WC dell’appartamento da lui abitato, e relativamente al quale nell’ambito dello stesso procedimento, aveva ottenuto provvedimento di reintegra in possesso relativamente alla possibilità di accedervi per la manutenzione dell’antenna ivi apposta, il che, oltretutto, consisteva anch’essa una forma di utilizzazione di tale lastrico solare” (pagg. 17 e s. del ricorso). 6. Il terzo motivo di ricorso involge la violazione dell’art. 2909 c.c., per avere il giudice di merito violato il giudicato interno in ordine alla prova del possesso in capo al ricorrente, rappresentato dalla statuizione di condanna del Morello a consentire al Mogavero “di accedere dal terrazzo ove è ubicata la sua antenna televisiva, ogni qualvolta ciò sia necessario per problemi di manutenzione con un preavviso di 24 ore” (pag. 18 del ricorso). 7. Il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 889, comma 2, c.c., per non aver esaminato la domanda relativa all’illegittima apposizione di tubi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dall’angolo visuale della “servitù abusivamente costituita a carico dell’appartamento del Mogavero mediante la realizzazione di F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 tubi e contatori del gas a servizio dell’appartamento Morello a Numero di raccolta generale 35941/2022Data pubblicazione 07/12/2022 meno di un metro di distanza da esso” (pag. 19 del ricorso). 8. Con il quinto motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 840, comma 2, e 1127 c.c., per aver ritenuto che la colonna d’aria entro la quale le tubature furono collocate sia di pertinenza condominiale, mentre invece essa “non può essere disgiunta dalla proprietà dell’ultimo piano dell’edificio”, al cui titolare dunque esclusivamente appartiene. 9. Il sesto e ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 c.p.c. e 1140 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto incapace di testimoniare la moglie del ricorrente, “in quanto l’uso dei beni effettuato in virtù di un rapporto di convivenza o di coniugio non implica necessariamente e per ciò solo un possesso od un interesse al possesso di tali beni, la cui utilizzazione deve considerarsi avvenuta in virtù di un rapporto di semplice ospitalità” (pag. 24 del ricorso). 10. Preliminarmente, si osserva come la circostanza (dedotta nel controricorso) dell’avvenuta alienazione a terzi del proprio immobile, da parte del Morello, non determina la cessazione della materia del contendere, in piana applicazione dell’art. 111 c.p.c., e anche tenuto conto che “nel caso in cui il trasferimento del possesso del bene ad un terzo avvenga prima che sia proposta l'azione possessoria, il soggetto spogliato deve necessariamente convenire in giudizio l'avente causa dello spoliator (altrimenti, la sentenza di reintegra emessa contro l'autore dello spoglio sarebbe inutilmente resa, avendo quest'ultimo perduto, col possesso del bene, la facultas restituendi) (..). Nel caso in cui, invece, il trasferimento del possesso avvenga dopo l'esercizio dell'azione possessoria e l'attore ottenga la condanna dello spoliator alla reintegrazione, l'avente causa di quest'ultimo non è tutelato dalla presunzione di buona fede, in quanto la pendenza del processo al momento della cessione del possesso rappresenta il fatto F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 costitutivo dell'obbligo, a carico dell'avente causa dello Numero di raccolta generale 35941/2022spoliatorData pubblicazione 07/12/2022, di effettuare la disposta reintegrazione e non potendosi ammettere che l'autore dello spoglio, trasferendo ad altri, a processo iniziato, il possesso del fondo, vanifichi gli effetti della sentenza di reintegrazione, facendo così venir meno la tutela giurisdizionale possessoria del soggetto spossessato” (Cass., n. 12347/1995). 11. Il primo motivo di ricorso è infondato. In primo luogo, ai fini dell’ammissibilità del motivo, si deve premettere che “la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni” (Cass., n. 41205/2021): ciò che nel ricorso non risulta essere stato fatto. Al di là di questo, non può trascurarsi di notare come sia “jus receptum che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile solo quando manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado e che la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l'accoglimento o il rigetto: infatti nel primo caso l'esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata” (Cass., Sez. Un., n. 27463/2016, in motivazione). E ancora: “ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una Numero di raccolta generale 35941/2022Data pubblicazione 07/12/2022 specifica argomentazione. (..)” (Cass., n. 2151/2021); “poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio” (Cass., n. 5730/2020). Nel caso di specie, il giudice di secondo grado non può ritenersi essere incorso in un’omissione di pronuncia, avendo argomentato (a pag. 3 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali ha ritenuto non provato il possesso dedotto dal Mogavero e irrilevante la questione relativa all’incapacità a testimoniare della moglie di costui (in relazione alla superfluità della relativa deposizione a fronte del complessivo compendio probatorio già acquisito al processo). In particolare, a fronte della deduzione, da parte dell’odierno ricorrente, di accedere al lastrico solare di sua esclusiva proprietà (sovrastante la cucina e il bagno della sua abitazione) attraverso l’adiacente terrazzo condominiale, al quale a sua volta accedeva da un portoncino in ferro posto sul ballatoio dell’ottavo piano, la Corte d’appello di Palermo ha evidenziato come non fosse stato dimostrato “neppure che il lastrico solare avesse un accesso autonomo dalla scala condominiale posto che il portoncino in ferro posto nel ballatoio dell’ottavo piano non consente all’appellante di immettersi direttamente nel terrazzo condominiale dando accesso, invece, solamente alla proprietà Morello, peraltro all’interno della sua abitazione ed esattamente ove ivi insiste la cucina dallo stesso F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 realizzat[a], come emerge dalla relazione di C.t.u. redatta dall’arch. Numero di raccolta generale 35941/2022Data pubblicazione 07/12/2022 V. Blandi” (pag. 3 della sentenza impugnata). 12. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso (che, per l’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente). All’affermazione, da parte della sentenza impugnata, della mancanza di prova del possesso in capo al ricorrente, quest’ultimo - a ben vedere - contrappone non già la deduzione di circostanze idonee a sostanziare il concreto esercizio del potere di fatto sul lastrico in discorso, quanto piuttosto la mera ubicazione logistica di quest’ultimo, nel senso che, trovandosi nella proiezione verticale dei sottostanti vani del suo appartamento, per ciò solo dovrebbe considerarsi da lui “utilizzato”. Tuttavia, dall’angolo visuale delle azioni possessorie, la tutela reintegratoria/manutentiva presuppone indefettibilmente la prova del concreto atteggiarsi del rapporto di fatto con la cosa secondo modalità corrispondenti a quelle oggetto dell’invocata statuizione ripristinatoria, diversamente incorrendosi nell’impropria commistione di profili tipicamente afferenti alla titolarità del diritto di proprietà (o dell’altro diritto reale ad immagine del quale il possesso sia esercitato); ed è noto che, “in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cass., n. 2032/2019). Per quel che riguarda, invece, l’ipotizzata sussistenza del giudicato interno, si deve rimarcare come la statuizione del giudice di primo grado non postuli, invero, l’accertamento del possesso in capo al Mogavero, rappresentando piuttosto l’inveramento delle prerogative derivanti F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 dal diritto di proprietà in guisa di obbligazione propter remNumero di raccolta generale 35941/2022Data pubblicazione 07/12/2022 a carico del vicino, ai sensi dell’art. 843 c.c. (si veda Cass., n. 17383/2004, secondo cui, “in tema di limitazioni legali della proprietà, gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il proprietario deve consentire al vicino per l'esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo a un'obbligazione propter rem, non possono determinare la costituzione di una servitù. (Nella specie, la Corte ha escluso il possesso della servitù di passaggio invocata dai ricorrenti che avevano utilizzato il fondo del vicino collocandovi una scala attraverso cui raggiungevano - in mancanza di altri accessi - il lastrico solare dell'immobile di loro proprietà per eseguire i lavori di manutenzione o riparazione)”). Del resto, anche a ritenere che la decisione del giudice di primo grado, in ordine alla manutenzione dell’antenna e all’innaffiamento delle piante, si fosse effettivamente fondata sulla prova di un pregresso utilizzo del lastrico in tal senso (e non sull’art. 843 c.c.), non appare invero dedotta (né tantomeno dimostrata), da parte del ricorrente, l’impossibilità di svolgere tali attività, a causa della asserita collocazione degli oggetti indicati da parte del Morello. 13. Il quarto e il quinto motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, mirando entrambi a censurare la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha omesso di rilevare l’illegittimità dell’apposizione delle tubature del gas le quali - a dire del ricorrente - “erano state appoggiate alla parete condominiale ma distavano pochi centimetri dalle pareti e dal lastrico solare dell’unità immobiliare del ricorrente, invadendo (..) la colonna d’aria di proprietà esclusiva del ricorrente” (pag. 4 del ricorso). Con valutazione in fatto (non censurabile in questa sede), la Corte d’appello ha ritenuto che non fosse stata fornita, da parte dell’odierno ricorrente, la dimostrazione di un effettiva “turbativa derivante dalla collocazione di detta tubazione” (pag. 6 della F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 sentenza impugnata), in coerenza con il principio più volte Numero di raccolta generale 35941/2022Data pubblicazione 07/12/2022 affermato da questa Corte, secondo cui “l'immissione di sporti (nella specie, gronda) nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino è consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioè quando la stessa intervenga ad un'altezza tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo” (Cass., n. 12258/2002; si veda anche, con riferimento a una caldaia e ai relativi tubi di alimentazione, Cass., n. 9047/2012). La (pur sintetica) motivazione del giudice di secondo grado appare idonea, pertanto, ad escludere la sussistenza di un pregiudizio concreto ai sensi dell’art. 840 c.c., e ciò anche sotto il profilo dell’uso eventuale futuro dedotto dal Mogavero (v. Cass., n. 17207/2011), dal momento che l’eventuale passaggio attraverso una porta da aprirsi nel muro condominiale non appare, di per sé, precluso dalla specifica ubicazione delle tubature. Sulla scorta di tali presupposti, la sentenza impugnata non appare neppure distonica rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all’art. 889 c.c., alla cui stregua “la disposizione dell'art. 889 c.c. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice d'appello avesse omesso di accertare se la rigorosa osservanza dell'art. 889 c.c. non fosse irragionevole, considerando - alla luce dell'accertamento svolto dal ctu - che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implicasse di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini e avendo, al contrario, la corte11 di 13 F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 29946/2017 Numero sezionale 1598/2022 d'appello concluso, senza alcun cenno alle risultanze della ctu e Numero di raccolta generale 35941/2022Data pubblicazione 07/12/2022 senza operare il contemperamento degli interessi, che lo spostamento della condotta fosse dipeso da una scelta deliberata degli attori e non da esigenze inderogabili)” (Cass., n. 17549/2019; si veda anche Cass., n. 12520/2010). 14. Il sesto motivo è inammissibile, sulla scorta dell’insegnamento di questa Corte per cui “l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti” (Cass., n. 27415/2019). 15. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente (liquidate in dispositivo). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del F i r m a t o D a : M O C C I M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 1 b b 7 7 5 d 3 3 6 c 4 5 a 2 c 5 e 1 0 e 2 b d 2 a 9 4 4 0 4 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8