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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 39672/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] LAURO 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (nella parte in cui il ricorrente sostiene una diversa valutazione dei fatti al fine di dimostrare un'asserita inefficienza del silenziatore che era nella sua disponibilità); Considerato inoltre che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità anche perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il giudice di appello ha motivato circa l'efficienza del silenziatore sulla base della modalità di detenzione dello stesso insieme all'arma, alle altre parti di arma e al munizionamento detenuti, e dell'immediato occultamento dei citati oggetti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] LAURO 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (nella parte in cui il ricorrente sostiene una diversa valutazione dei fatti al fine di dimostrare un'asserita inefficienza del silenziatore che era nella sua disponibilità); Considerato inoltre che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità anche perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, laddove il giudice di appello ha motivato circa l'efficienza del silenziatore sulla base della modalità di detenzione dello stesso insieme all'arma, alle altre parti di arma e al munizionamento detenuti, e dell'immediato occultamento dei citati oggetti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.
Sentenza Cassazione n. 39672/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris