CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24577/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6704/2014R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la sede di Roma, via Lungotevere dei Mellini n. 44, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 198/35/2013, depositata il 24.07.2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento, IRES, IRAP e IVA 2 di Roma, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale, emessa ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, a rettifica de lla dichiarazione modello Unico 2006, per IRAP, IVA e IRES , oltre sanzioni e interessi,relativi all’anno 2005; -dalla sentenza impugnata si evince che: -con la cartella opposta era stato recuperato a tassazione un credito di impostaIVA, maturat o nel 2004, ma computat o nella dichiarazione dell’anno successivo, in assenza di presentazione di dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2004; - la CTP ha ritenuto che la contribuente potesse avvalersi di tale facoltà, in quanto aveva operato la relativa detrazione nelle dichiarazioni periodiche; - la cartella era stata annullata, inoltre, anche co n riferimento al recupero di IRAP ed IRES, in quanto il primo giudice aveva ritenuto che la società avesse versato le imposte dovute, maggiorate da sanzioni ed interessi, a seguito di ravvedimento operoso; - nel confermare tale decisione con riferimento a l credit o IVA maturatonel precedente anno d’imposta, la CTR ha precisato che non sussistevail vizio di ultrapetizione in relazione al tardivo versamento della prima rata di IRES e IRAP, in quanto l’appellata società aveva dimostrato, già in primo grado, di avere versato i saldi 2005 e gli acconti 2006, per IRES, IRAP, sanzioni e interessi per tardivo versamento, e che, comunque, non vi era certezza sull’oggetto della pretesa; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]- Va p reliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della società controricorrente , perché non notificato entro il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; - Il ricorso è stato spedito per la notificazione a mezzo posta in data 10.03.2014 sia al domicilio eletto del procuratore costituito che alla sede della società contribuente (ricevuto, rispettivamente, in data 13.03.3014 e in data 17.03.2014), entroil termine di sei mesi ex art.327 cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (24.07.2013), che scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - ciò premesso, c on il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 9 e 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione non comportasse la perdita del diritto alla detrazione in relazione al credito d’imposta maturato lo stesso anno e per non avere considerato che il credito non era sufficientemente documentato, tanto che dai dati IVA dell’Anagrafe tributaria risultava , per l’anno d’imposta 2004, una somma inferiore a quella indicat a dalla contribuente; -il motivo è infondato; - nell’aderire all’orientamento ormai consolidato di questa Corte, occorre evidenziare che “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza didichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti dadichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione delladichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per ladetrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alladetrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 8.09.2016, n. 17757 e Cass.3.04.2018, n. 8131); - il giudice del gravame si è, dunque, attenuto al principio sopra enunciatoriconoscendo la correttezza dell’esposizione del credito IVA nella dichiarazione relativa all’anno successivo in cui il diritto alla detrazione era sorto, benché p roveniente da una precedente dichiarazione omessa, ma risultante dalledichiarazioni periodiche ; - per quanto riguarda le ulteriori doglianze circa l ’insufficiente documentazione del credito IVA e l’asserita incongruenza dei dati risultanti dall’Anagrafe tributaria, occorre rilevare che il motivo difetta di specificità, non avendo la ricorrente dimostrato di avere contestato anche la sussistenza del credito nel giudizio di primo grado, non avendo riprodotto sul punto le proprie controdeduzioni; -con il sec ondo motivo, deduce la violazione de gli a rt. 1 12 cod. proc. civ., 18 e 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR annullato la cartella impugnata anche in relazione al tardivo versamento della prima rata del saldo IRAP e IRES, sebbene la relativa doglianza non fosse stata prospettata nel ricorso introduttivo del giudizio, ma solo nella memoria illustrativa del 2.05.2011 , in violazione del divieto di proporre domande nuove; -il motivo è fondato; - dal contenuto del ricorso introduttivo, trascritto nel ricorso per cassazione, si evince che la contribuente aveva chiesto l’annullamento della cartella limitatamente a l disconoscimento del diritto alla detrazione del credito IVA, mentre solo nella memoria del 2.05.2011 aveva dichiarato di avere sanato, mediante il ravvedimento operoso, il tardivo versamento della prima rata dovuta a saldo per IRES e IRAP, per cui la CTR , nel ritenere la censura ritualmente proposta, confermando sul punto la statuizione di primo grado,è incorsa in un evidente vizio di ultrapetizione; - con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente deduce, sempre con riferimento al recupero IRES e IRAP, l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., o, comunque, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. c iv. ( nell’attuale formulazione) , avendo la CTR omesso di valutare la riferibilità dei versamenti ai recuperi in contestazione; - con il quarto motivo, proposto sempre in via subordinata, la ricorrente deduce, con riferimento a tutti i recuperi, l’omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., o, comunque, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nell’attuale formulazione) , per avere la CTR erroneamente ritenuto incerto l’oggetto della pretesa, sebbene gli altri recuperi non fossero stati censurati dalla società contribuente; -i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo; - ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, nel quale restano assorbit i il terzo e il quarto, rigettat o il primo , la sentenza, in relazione al motivo accolto , va ca ssata senza rinvio con riguardo alle imposte diverse dall’IVA;- stante l’esito della controversa, vanno interamente compensate le spese delgiudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità . P.Q.M. La Corte, inaccogli mento de l secondo motivo del ricorso, assorbit i il terzo e il quarto e rigettato il primo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e compensa le spese del giudizio