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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 19150/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione per fini non esclusivamente personali di grammi 6,3 di marijuana, grammi 24,55 di hashish, grammi 4,63 di cocaina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

A tale riguardo la corte territoriale ha evidenziato la presenza di materiale per il confezionamento "accanto al bilancino", la varietà di sostanze stupefacenti, elementi da cui ha tratto il convincimento del fine non esclusivamente per uso personale con motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

Rilevato che il secondo motivi di ricorso con cui contesta l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è manifestamente infondato.

Al riguardo è sufficiente osservare che, secondo quanto accertato in sede di merito, la condotta contestata al ricorrente era quella della contestuale detenzione a fini si spaccio di diverse sostanze stupefacenti in quantità non minima, da cui era ricavabile un guadagno non minimo di per sé non compatibile con la fattispecie mitigatrice di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Bagoura, Rv. 250028).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla detenzione per fini non esclusivamente personali di grammi 6,3 di marijuana, grammi 24,55 di hashish, grammi 4,63 di cocaina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. A tale riguardo la corte territoriale ha evidenziato la presenza di materiale per il confezionamento "accanto al bilancino", la varietà di sostanze stupefacenti, elementi da cui ha tratto il convincimento del fine non esclusivamente per uso personale con motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Rilevato che il secondo motivi di ricorso con cui contesta l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. è manifestamente infondato. Al riguardo è sufficiente osservare che, secondo quanto accertato in sede di merito, la condotta contestata al ricorrente era quella della contestuale detenzione a fini si spaccio di diverse sostanze stupefacenti in quantità non minima, da cui era ricavabile un guadagno non minimo di per sé non compatibile con la fattispecie mitigatrice di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Bagoura, Rv. 250028). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 19150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris