CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32815/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21823/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., -intimati - avverso la sentenza n. 698/2023della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 luglio2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 25 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21823/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente l’annullamento del la comunicazione di iscrizione di ipoteca notificatagli dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di concessionario del servizio riscossione, facente seguito a preavviso di iscrizione, già impugnato dinnanzi al Tribunale di Torino; all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Ivrea rigettò la domanda, sul rilievo della non impugnabilità della comunicazione di iscrizione in ipotesi di opposizione già dispiegata avverso il preavviso; la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], siccome introdotto con ricorso notificato oltre il trentesimo giorno dalla notificazione della sentenza, sulla premessa dell’applicabilità alla controversia delle modalità del processo di cognizione ordinaria; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; non svolgono difese nel giudizio di legittimità la Regione Piemonte e il [OSCURATO:SOCIETA].; parte ricorrente, per la quale lite pendente si è costituito ulteriore difensore, deposita istanza di rimessione in termini e memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che preliminarmente, non può trovare accoglimento l’istanza del nuovo difensore del ricorrente di essere rimesso in termini «al fine di poter richiedere la fissazione in presenza dell’udienza di trattazione»; la richiesta è giustificata dal nuovo difensore con il conferimento del mandato professionale «solo pochi giorni» prima del deposito della stessa: ma detta circostanza è imputabile unicamente al contegno della parte ricorrente, non integrando motivo per una rimessione in termini; r.g. n. 21823/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ad ogni buon conto, nel giudizio per cassazione, la scelta delle modalità di trattazione del ricorso (in pubblica udienza o in camera di consiglio) non consegue ad una richiesta formulata dalle parti, ma all’apprezzamento della Corte; nel merito, è superflua l ’ illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo; con ricorso notificato il 23ottobre 2023 , P ier [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 698/2023 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 13 luglio2023 e, per dichiarazione dello stess o ricorrente, notificata il 22 luglio 2023; per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione - contenuta nel ricorso per cassazione- di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica - ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC- senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832); più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta r.g. n. 21823/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695); il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque - salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio - il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l’improcedibilità trovando la sua ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014); la sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poicon gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia(Cass. 15/07/2024, n. 19475); il descritto onere non risulta nella specie assolto; nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, poichénotificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o, comunque , acquisita agli atti del fascicolo di ufficio; ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex r.g. n. 21823/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] plurimis, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 13 luglio 2023 , la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 23 ottobre 2023 , trascorso quindi il menzionato arco temporale; il ricorso è dichiarato improcedibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 14.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore r.g. n. 21823/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovut