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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1959

Cassazione n. 16750/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1959 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; .----- .// letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, legata alla mancata rinnovazione istruttoria volta alla escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], già sollecitata ex art 507 cpp al giudice di primo grado, è inammssibile per la genericità che connotava l'asserto in appello, ribadita dal ricorso che occupa, che manca di dettagliare la sussistenza nel caso degli stringenti requisiti di ammissione previsti dall'art 507 comma 1 e dall'art 603 comma 1 cpp a fronte della congerie di elementi diretti a confermare ab externo le dichiarazioni della persona offesa, valorizzati dai giudici del merito e rimasti estranei alle doglianze esposte dal ricorso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1959 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; .----- .// letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, legata alla mancata rinnovazione istruttoria volta alla escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], già sollecitata ex art 507 cpp al giudice di primo grado, è inammssibile per la genericità che connotava l'asserto in appello, ribadita dal ricorso che occupa, che manca di dettagliare la sussistenza nel caso degli stringenti requisiti di ammissione previsti dall'art 507 comma 1 e dall'art 603 comma 1 cpp a fronte della congerie di elementi diretti a confermare ab externo le dichiarazioni della persona offesa, valorizzati dai giudici del merito e rimasti estranei alle doglianze esposte dal ricorso; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 16750/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris