CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], alias Sara, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/3/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso della lovanovic, avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 385 cod. pen. ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censure - sull'allegata interruzione della permanenza e sulla ricorrenza della causa di non punibilità di cui 47-ter Ord. Pen.- già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato la insussistenza di elementi atti a suffragare le tesi difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ítk ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] Gior5ía Giorgio/ Fidelbo DEPOSITAiA [OSCURATO:PERSONA].LERIA