CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 25729/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 50D45 E054G), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]., rappresentati e difesi, giusta procura à in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, n. 11, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] À [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al contrcricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, via Milizie, n. 22, - controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 67012017, pubblicata il 7 agosto 2017, Udita la relazione svolta nella camera di c:onsiglio del 21 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - con sentenza n. 524/2015, il Tribunale di Pordenone, giudicando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1513/2012 emesso per euro 73.980,00, oltre interessi e spese, proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., l'accoglieva e per l'effetto revocando il decreto opposto e condannava l'intimante BEVIMAC alla rifusione delle spese processuali. La pretesa monitoria si fondava su un asserito contratto di vendita di sessanta capi di bovini ceduti dalla BEVIMAC all'azienda agricola della [OSCURATO:PERSONA], di cui si assumeva intervenuta la consegna, contratto che le opponenti avevano sempre contestato, negando di avere mai ricevuto i capi di bestiame; - sul gravame interposto dalla BEVIMAC avverso la sentenza di primo grado, l'adita Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 670/2017, in accoglimento dell'appello condannava le appellate, in via solidale, al pagamento del prezzo relativo ai capi di bestiame nonché alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Più precisamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, il giudice di secondo grado riteneva errate la valutazione e le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, nonché infondata l'eccezione di inammissibilità dell'ordine di esibizione sollevata tardivamente, dall'opponente. La Corte d'appello osservava che l'ordine di esibizione del registro IVA acquisti della [OSCURATO:SOCIETA]. costituiva un adempimento puntuale e preciso, perfettamente concludente rispetto ai fatti di causa (alla luce del disposto dell'art. 2709 c.c. siecondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e, quindi, la mancata esibizione dello stesso non aveva consentito di confrontare le sue risultanze con la data di consegna della partita di sessanta capi bovini, come testimoniato dalla Trevisan e risultante dalla lettera di vettura internazionale (C.M.R.), né di verificare gli estremi identificativi degli animali confrontandoli con quelli indicati nel certificato sanitario obbligatorio allegato alla documentazione di trasporto; - avverso la sentenza della Corte d'appello triestina proponevano ricorso per cassazione, basato su sei motivi, la [OSCURATO:PERSONA] e la Società dalla stessa rappresentata, resistita con controricorso dalla BEVIMAC; - in prossimità dell'adunanza camerale del 21 giugno 2022, la difesa di parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis. :1 c.p.c. Considerato in diritto: - con il primo motivo parte ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 329, 342, 346 e 100 c.p.c., e della conseguente omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -, per aver la Corte territoriale mancato di rilevare l'inammissibilità dell'appello avanzato dalla BEVIMAC per carenza dei requisiti formali dello stesso, nonché l'incompletezza della ricostruzione del fatto processuale, incidente quest'ultima anche sull'interesse ad impugnare dell'appellante. La censura è inammissibile prima che infondata. La norma di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83/2012, conv. con modif. dalla I. 134/2012, — è stato spiegato dalle Sezioni Unite — va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017 n. 27199). In particolare, la disposizione in parola esige che «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze»; in tal senso, «in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata», si richiede «che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili» (sent. cit., in motivazione, par. 5.1); dovendo le censure essere articolate in modo da contrapporsi, in virtù di compiute argomentazioni, alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass.11 maggio 2004 n. 8926; Cass., Sez. Un., 9 novembre 2011 n. 23299; Cass. 22 settembre 2015 n. 18704; Cass. 15 giugno 2016 n. 12280), secondo un principio di simmetria nel raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame (Cass. 23 febbraio 2017 n. 4695). Occorre pure ribadire, con particolare riferimento alla deduzione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo legittimante l'esercizio dal giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come esso presupponga pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura: sicché, il ricorrente che censuri la statuizione di ammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass.29 settembre 2017 n. 22880; Cass. 6 settembre 2021 n. 24048). La prescrizione di specificità posta, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. (in riferimento al profilo cd. di "autosufficienza" o, altrimenti detto, del "principio di autonomia" del ricorso per cassazione), deve peraltro essere declinata secondo le indicazioni della recente sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia; ed essai, anche richiamando il protocollo concluso il 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Recupero e di Resilienza (il "PNR") adottato dal Governo nel 2021, mirante a rendere effettivo il principio della natura sintetica degli atti e quello della leale collaborazione tra il giudice e le parti, ha affermato, in sintesi: a) il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto destinato a semplificare l'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte; b) la necessità tuttavia, nell'applicazione concreta, della rispondenza di tale principio ad un criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, non potendosi giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, al punto da trasformarsi in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto; c) una tendenza da parte della Corte di cassazione, nell'applicazione del principio dell'autosufficienza del ricorso (almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012), a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto alla legittimità dello scopo, in particolare "per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso e il requisito della prevedibilità della restrizione dell'accesso alla Corte". In altri termini, va considerato che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass., Sez. Un., 25 luglio 2019 n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l'ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018 n. 6014: cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017 n. 22880; Cass. 8 giugno 2016 n. 11738; Cass. 30 settembre 2015 n. 19410).Alla luce dei suenunciati rilievi e principi di diritto, deve allora essere ritenuta l'inammissibilità del motivo, in quanto non rispettoso del principio di specificità posto dall'art. 366, primo comma, n. 4 e ri . 6 c.p.c., avendo la richiedente mancato di riferire una risultanza obiettiva dalla sentenza d'appello e della parte essenziale della sentenza di primo grado, non risultando trascritti nel ricorso in modo adeguato i motivi di appello, così da illustrare il contenuto della critica mossa al provvedimento impugnato (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass.23 dicembre 2020, n. 29495; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048). Nella fattispecie, infatti, il mezzo di censura si risolve in stringati rimandi all'atto di appello, i quali non consentono di apprezzare la reale consistenza della doglianza; - con il secondo motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 329, 342, 346 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 117 c.p.c. con riferimento all'ordine ex art. 210 c.p.c., e conseguente nullità della sentenza - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - per omesso rilievo del giudicato sul capo della sentenza di primo grado ad esso riferito, per non essersi la Corte d'appello avveduta della definitività della declaratoria di inammissibilità della richiesta formulata dall'attore conseguita all'omessa censura del capo della sentenza che aveva revocato l'ordine ad exhibendum e, conseguentemente, per aver la stessa fondato la propria decisione sulla irrilevanza attribuita dal Tribunale all'inadempimento delle deducenti e della terza destinataria dell'ordine in discorso del quale, al contrario, a seguito della irretrattabilità della decisione del primo giudice sul punto, non si poteva più discutere; Il motivo è infondato. L'art. 2710 c.c. dispone che «i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti possono far prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa». Il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso e può anche ordinare l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia. La norma attribuisce un potere officioso al giudice, derogatorio dell'ordinario regime dispositivo proprio del processo civile (art. 115, comma 1, c.p.c.), al ricorrere della condizione della natura imprenditoriale del soggetto onerato, parte in causa. Questa Corte ha già chiarito che l'ordine di esibizione dei libri contabili è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede, quale requisito di ammissibilità, che la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non potendo avere finalità meraimente esplorative o sostitutive dell'onere probatorio posto a carico della parte (Cass. 12 giugno 2012 n. 9522). Ed invero, il principio va precisato nel senso che l'art. 2710 c.c., dovendo coordinarsi con le regole ordinarie dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte che intenda far valere un diritto, nonché con il principio dispositivo, per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è norma da intendere in senso restrittivo, onde esso presuppone che la parte non abbia la disponibilità o la possibilità di procurarsi, essa stessa, i documenti contabili, mediante il ricorso ad altro mezzo di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione su iniziativa di parte, di cui all'art. 210 c.p.c. Pertanto, la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 2710 c.c., l'esibizione di «i libri bollati e vidimati nelle forme di legge», presuppone pur sempre che in tal modo il giudice non miri a sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori. Dunque, è vero che lo strumento in discorso si configura come mezzo integrativo di acquisizione documentale, ma esso opera pur sempre nel contesto del principio di disponibilità della prova ed ha funzione completiva della facoltà processuale della parte di produrre i documenti che ritiene a sé favorevoli, ma di cui non abbia e non possa con l'ordinaria diligenza procurarsi il possesso. L'intervento officioso nella formazione del materiale istruttorio, infatti, è di regola legittimo, solo ove non esercitato in soccorso della parte inerte nell'acquisire di propria iniziativa i documenti necessari alla sua difesa. Conseguentemente, in relazione a tale precisa garanzia normativa, appare conforme a diritto il disposto ordine di esibizione del registro IVA acquisti della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del giudice di prime cure, come nella specie, giacche a fronte delle incertezze non già sulla conclusione del contratto di vendita del bestiame, pacifico fra le parti, ma del a attuazione delle obbligazioni dell'alienante, con la consegna, soltanto l'acquisizione della documentazione in possesso dell'acquirente è stata ritenuta indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, attraverso precisi dati, l'allegazione relativa alla traditio in concreto dei capi di bovini; né è imputabile alla parte alienante la carenza di indicazione su tale dato, derivando dall'inadempimento dell'obbligo di informazioni posto dalla legge a carico di chi è in possesso di siffatti documenti. Nella fattispecie la Corte di appello ha proceduto, quindi, mediante un apprezzamento logico, come tale immune dal controllo di legittimità, ad attribuire valore probatorio alla mancata esibizione delle scritture contabili. Una tal conclusione, difatti, ove venga disposta l'esibizione del titolo e questo non sia presentato, né sia provata l'impossibilità di eseguire l'ordine, costituisce comportamento di cui il giudice deve tener conto nello stabilire se la scrittura possa rivestire l'efficacia probatoria prevista dal menzionato art. 2710 c.c.; - con il terzo motivo parte ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della decisione impugnata per l'erronea affermata tardività dell'eccezione di inammissibilità dell'ordine ex art. 210 c.p.c., per non aver il giudice di seconde cure tenuto conto, da un lato, che le condizioni di ammissibilità del mezzo istruttorio vanno verificate d'ufficio dal giudice chiamato a disporne l'ingresso nel giudizio (che quindi può e deve prescindere da una precisa eccezione a riguardo), e, dall'altro, che l'eccezione di cui si discute era stata comunque tempestivamente sollevata e coltivata nei due gradi di giudizio. Con il quarto motivo è denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 118, 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e art. 2697 c.c. e conseguente nullità della sentenza per l'omesso esame dell'inammissibilità dell'ordine ex art. 210 c.p.c., per aver la Corte triestina tralasciato di verificare, ovvero erroneamente individuato le condizioni di ammissibilità della richiesta e del provvedimento di cui all'art. 210 c.p.c. già negate dal primo giudice, ponendo a fondamento dell'accoglimento della domanda la valorizzazione del suo mancato adempimento da parte delle destinatarie. Anche il terzo ed il quarto motivo - da trattare congiuntamente per l'unicità della questione - sono palesemente infondati per avere il giudice del gravame dato ampia motivazione sul fatto che una volta emesso l'ordine di esibizione la valutazione del comportamento della parte onerata dell'esibizione costituiva valutazione sulle prove, rimessa come tale al giudice (v. pag. 7 e 8 della sentenza gravata). Del resto trattasi di atto istruttorio, peraltro di rilievo officioso, come tale non è soggetto ad alcuna forma di giudicato urla volta che vengono messe in discussione le circostanze che si assumono dimostrate proprio dallo strumento probatorio contestato; - con il quinto motivo parte ricorrente si duole - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - della violazione degli artt. 2697, 2702, 2727 e 2729 c.c., conseguita all'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in ordine alla "certezza" dei fatti posti a fondamento delle presunzioni dichiaratamente invocate nella decisione impugnata (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), contraddistinte invece dalla incertezza che le accomuna e, quindi, dalla loro inattitudine ad assurgere a presupposto del ragionamento presuntivo che il secondo giudice ha comunque eseguito in dispregio alle norme che ne regolano l'applicabilità, così condizionando l'esito della decisione impugnata; Con il sesto ed ultimo motivo parte ricorrente lamenta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1399 e 2032 c.c. in relazione all'art. 2320 c.c., per aver il giudice di seconde cure attribuito valore al comportamento della deducente per non aver prodotto i propri registri, le cui evidenze, applicando falsamente l'art. 1399 c.c. che presuppone invece un accertamento circa l'esistenza del negozio qui non eseguito. Del pari sono inammissibili gli ultimi due motivi per assoluta incomprensibilità. Dalla lettura di tali mezzi, infatti, non è possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non essendo adeguatamente riportate né la ratio decidendi al riguardo della sentenza impugnata, né le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano nel giudizio di merito le rispettive posizioni delle parti. Attraverso l'esame delle censure, che si risolvono nella poco comprensibile denuncia di violazione di norme conseguita &l'omesso esame "fatti decisivi per il giudizio in ordine alla certezza posti a fondamento delle presunzioni dichiaratamente invocate nella decisione impugnata", nonché "applicando falsamente l'art. 1399 c.c.", prive di una specifica indicazione delle cause e dei fondamenti normativi di tali violazioni e basata sul richiamo generico e confuso di altri contratti, verosimilmente il contratto di soccida concluso dalle ricorrenti con la Trevisan, emergono doglianze prive dei necessari riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato, basate sulla mera indicazione di norme senza un iter argomentativo idoneo a consentire la comprensione del decisum e delle corrispondenti censure mosse con l'impugnazione (cfr. Cass. n. 2097 del 2007; n. 11501 del 2006). In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con conseguente attribuzione delle spese del presente giudizio in ragione della soccomben2:a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che vengono liquidati in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento