CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e protempore, istante in giudizio in esecuzione della deliberazione della G.C. n.4 del 27.1.2023, cod. fisc. 00297450793, rappresentato e difeso per man-dato speciale allegato al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 55P20 H224X, con domicilio eletto a [OSCURATO:PERSONA], piazza della Repubblica 10, presso lo studio dello stesso di-fensore; per le notificazioni e le comunicazioni di rito il difensore indica ilnumero di [OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57H42 C352F, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2giugno 1957, ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23, difesa e rappresentatadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catanzaro, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64L01H501K con studio in Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] n. 15 bis, [OSCURATO:TELEFONO], [OSCURATO:EMAIL], ed elettivamenteNumero registro generale 4356/2023Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 22079/2026Data pubblicazione 27/06/2026domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, comeda procura rilasciata in foglio separato allegata in atti.Controricorrenteavverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro n° 73 depositata il13 gennaio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con l'ordinanza menzionata in epigrafe la Corte d'appello di Ca-tanzaro – adita da [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi, poi riuniti,onde ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo a seguito dell'acquisi-zione sanante disposta dal Comune di Maida, ai sensi dell'art. 42-bis deld.P.R. n° 327/2001, su alcuni suoi terreni, utilizzati dall'Ente locale per larealizzazione di strade comunali – accoglieva le domande, riducendo, pe-rò, il quantum delle pretese azionate e liquidandole, dunque, in luogo dellaminor somma fissata dal Comune (pari ad euro 16.254,70), in euro19.843,40 per il pregiudizio patrimoniale, in euro 1.984,34 per il pregiudi-zio non patrimoniale ed in euro 31.005,00 a titolo di risarcimento del dan-no per l'occupazione illegittima dal 17 giugno 1990 al 20 settembre 2021.2.- Ricorre per cassazione il Comune formulando cinque motivi illu-strati da memoria.Resiste la Guzzo con controricorso, concludendo per l'inammissibilitàe, comunque, per l'infondatezza dei cinque mezzi.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4356/2023Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 22079/2026Data pubblicazione 27/06/20263.- Col primo motivo il Comune si duole della violazione degli artt.112 e 91 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto due ricorsi davanti alla Corte territoriale: ilprimo avverso un provvedimento avente carattere endoprocedimentale edil secondo contro il Decreto col quale era stata pronunciata l'acquisizionesanante dei suoli.Nonostante la riunione dei due ricorsi, la Corte si sarebbe dovutapronunciare sull'inammissibilità del primo, tempestivamente eccepita dalComune, e avrebbe dovuto conseguentemente condannare la ricorrentealla rifusione delle spese.4.- Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.Si legge nell'ordinanza della Corte d'appello che il primo ricorso dellaGuzzo venne proposto a seguito della “determinazione del Responsabiledell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Maida n. 161 del 14 giugno 2021” (ordi-nanza pagina 2), al quale il Consiglio Comunale aveva demandato di prov-vedere all'emanazione del decreto di acquisizione sanante.Il secondo ricorso, invece, venne proposto a seguito “Decreto n. 1del 20 settembre 2021 col quale veniva pronunciata a favore del [OSCURATO:PERSONA] l'acquisizione sanante” (ordinanza pagina 4).Ora, il ricorrente assume che il primo ricorso venne formulato avver-so un provvedimento endoprocedimentale, dunque privo di efficacia tra-slativa, ma tale allegazione – non essendo supportata dalla trascrizionedel decreto stesso (come prevede l'art. 366 n° 6 cod. proc. civ.) – è privadi specificità e di autosufficienza.Per questa parte il mezzo è, dunque, inammissibile.Ma esso è anche infondato.Inoltre, è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (pertutte: Cass., sez. VI-3, 16 settembre 2022, n° 27295) il provvedimentodiscrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei sin-goli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, con la conse-Numero registro generale 4356/2023Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 22079/2026Data pubblicazione 27/06/2026guenza che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, puressendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sonole cause decise: donde la necessità che la liquidazione delle spese giudi-ziali vada effettuata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo inriferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza.Ma è anche vero che tale principio è applicabile nel caso in cui visiano, per l'appunto, una pluralità di cause riunite: evenienza che qui vaesclusa.È noto, infatti, che il giudizio di opposizione alla stima non ha carat-tere impugnatorio, in quanto introduce un ordinario giudizio di cognizionesul rapporto che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioniadottate in sede amministrativa, ma è volto all'accertamento del quantumeffettivamente dovuto (Cass., sez. I, 5 agosto 2022, n° 24355).Ora, nella presente vicenda la domanda proposta dalla Guzzo in am-bedue i ricorsi era unica ed è rimasta immutata, essendo consistita nellarichiesta di liquidazione dell'equo indennizzo per l'ablazione dei suoi suolimediante acquisizione sanante, con l'unica differenza che il primo giudiziovenne iniziato dopo l'emissione di un provvedimento che (a dire del Co-mune) aveva un valore solo endoprocedimentale, mentre il secondo venneproposto (sempre secondo le allegazioni del ricorrente) dopo il vero prov-vedimento di acquisizione sanante.Peraltro, ove non fosse stato iniziato il secondo giudizio, il decreto diacquisizione sanante emesso nel corso della prima causa l'avrebbe resaprocedibile (per tutte: Cass., sez. I, 26 febbraio 2016, n° 3817).In definitiva, non vi era ragione per provvedere separatamente allaliquidazione delle spese per ciascuno dei due ricorsi.5.- Col secondo motivo l'Ente locale lamenta la violazione dell'art.42-bis d.P.R. n° 327/2001.La Corte avrebbe liquidato in favore dell'ablata non solo il valore deisuoli, ma anche quello delle strade realizzate dal Comune.Numero registro generale 4356/2023Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 22079/2026Data pubblicazione 27/06/20266.- Il motivo è fondato.Anzitutto, nonostante il ricorrente non abbia trascritto la consulenzaespletata dalla Corte di merito, dalla stessa ordinanza impugnata (pagina9) emerge che la Corte ha recepito le conclusioni del proprio consulente,osservando che “Opportunamente il C.t.u. ha poi tenuto conto della inci-denza relativa alla strada (0,79 €), così pervenendo al valore unitario fina-le di 4,70 €/mq”.Tale conclusione non appare, tuttavia, aderente all'indirizzo di legit-timità, a mente del quale nell'acquisizione sanante, nonostante l'indenniz-zo venga liquidato senza effetto retroattivo, non deve comunque compu-tarsi il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata realizzatadalla PA (Cass., sez. I, 26 settembre 2024 n° 36688, con menzione di altriprecedenti).7.- Col terzo mezzo il ricorrente deduce la violazione degli artt.2934, 2947 e 2948 cod. civ.La Corte avrebbe liquidato alla Guzzo l'indennità per l'occupazione il-legittima delle aree dal 17 giugno 1990 al 20 settembre 2021, data delDecreto di acquisizione, erroneamente rigettando l'eccezione di prescrizio-ne quinquennale sollevata dal Comune, che, per contro, andava accolta,tenuto conto della natura sostanzialmente risarcitoria dell'indennità perl'occupazione senza titolo.8.- Il mezzo è infondato.Il Comune che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pub-blico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento diesproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può decidere di acquisire ibeni precedentemente utilizzati, ma “non retroattivamente” (art. 42-bis,primo comma).Ne deriva che gli indennizzi per il pregiudizio patrimoniale e non pa-trimoniale, nonché per il periodo di occupazione senza titolo, sono unita-riamente liquidati con effetto ex nunc ed a valori attuali: sicché il dirittoNumero registro generale 4356/2023Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 22079/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell'ablato sorge con la stessa emissione del provvedimento di acquisizio-ne (così Cass., Sez. Un., 25 luglio 2016, n° 15283) e ciò esclude che pos-sa venire in rilievo la prescrizione del diritto all'indennizzo (qui, in partico-lare, quello per l'occupazione senza titolo), sorto, per l'appunto, con lostesso decreto di esproprio.Da tanto deriva che la liquidazione dell'indennità per l'occupazionesenza titolo, ragguagliata all'interesse pari al cinque percento annuo (art.42-bis, terzo comma), non consiste nella assegnazione all'ablato di un in-teresse in senso tecnico, ma nel riconoscimento in suo favore di una voceindennitaria forfettariamente determinata, che rientra nell'unico e più ge-nerale ristoro da liquidare per l'acquisizione stessa (sul che si veda in par-ticolare Cass., Sez. Un., 20 luglio 2021, n° 20691).La predetta componente forfettaria, dunque, non consiste in rateiperiodici autonomamente esigibili anno per anno, ma in una voce che vie-ne liquidata in blocco al momento dell'acquisizione.Ne discende, ulteriormente, che gli interessi sulla somma liquidata atitolo di indennità per l'occupazione illegittima (a sua volta, come detto,ragguagliata ad un interesse del cinque percento annuo) non decorronodalla data dei singoli anni di occupazione, ma dalla data in cui l'indennizzoex art. 42-bis avrebbe dovuto essere versato all'ablato ai sensi del quartocomma.Va poi aggiunto, quanto all'ammontare complessivo dell'indennitàper l'occupazione non titolata, che è la stessa legge a prevedere la possi-bilità che essa non sia inderogabilmente calcolata sull'esatto numero dianni nei quali tale occupazione si è verificata: infatti, lo stesso art. 42-bis,terzo comma, prevede che l'indennizzo sia liquidato mediante l'interessedel cinque percento annuo sul valore del bene ablato “se dagli atti del pro-cedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno”.Giova, da ultimo, precisare che il Collegio intende discostarsi, sulpunto, dal precedente di Cass., sez. I, 16 aprile 2025, n° 10081, in quantoNumero registro generale 4356/2023Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 22079/2026Data pubblicazione 27/06/2026tale ordinanza non sembra tenere conto della menzionata natura unitaria(e con effetto ex nunc) del provvedimento di liquidazione ex art. 42-bis edella conseguente possibilità di esercitare il diritto relativo all'occupazioneillegittima solo dopo il decreto di esproprio.Cass. 10081/25, inoltre, richiama come precedente specifico Cass.,sez. I, 26 settembre 2024, n° 25707, che, però, non sembra essere tale,dato che nella vicenda decisa da quest'ultima ordinanza le parti non ave-vano fatto questione di prescrizione del diritto relativo all'occupazionesenza titolo: per tale ragione l'indennizzo relativo è stato riconosciuto, inquella lite, per tutta l'estensione temporale dell'occupazione.9.- Col quarto motivo il Comune si duole della violazione dell'art.92 del cod. proc. civ.La Corte l'avrebbe ritenuto soccombente, quando, in realtà, a frontedi una domanda di condanna per euro 286,7 mila, essa aveva riconosciutoalla Guzzo la minor somma di euro 36,5 mila, peraltro respingendo anchenumerose istanze della ricorrente formulate in corso di giudizio: con laconseguenza che era ravvisabile un'ipotesi di soccombenza reciproca.Col quinto mezzo l'Ente locale lamenta la violazione dell'art. 91 delcod. proc. civ. e dell'art. 5 del d.m. n° 55 del 2014.La Corte avrebbe liquidato le spese di lite in base allo scaglione cheva da euro 52 mila ad euro 260 mila.Per contro la Corte avrebbe dovuto liquidare le spese in relazione al-la somma riconosciuta a favore dell'attrice (euro 52,8 mila al lordo degliimporti già depositati dal Comune) e, inoltre, considerare che il valore del-la lite era costituito dalla differenza tra quanto liquidato dal Comune colDecreto di acquisizione e quanto liquidato dalla Corte.10.- I mezzi sono assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo.11.- All'accoglimento del secondo motivo di ricorso segue la cassa-zione dell'ordinanza ed il rinvio della causa alla Corte d'appello di Catanza-Numero registro generale 4356/2023Numero sezionale 1766/2026Numero di raccolta generale 22079/2026Data pubblicazione 27/06/2026ro, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del pre-sente grado. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo ed il terzoe dichiara assorbiti il quarto ed il quinto. Cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del presente grado.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino