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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14699/2026

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pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1088/2024depositata il 25/06/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026Gaetano Caristia, sia in proprio che quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (‘[OSCURATO:SOCIETA]’), conveniva innanzi alTribunale di Palermo la [OSCURATO:PERSONA] dei Poveri “[OSCURATO:PERSONA]” (‘[OSCURATO:PERSONA]’) al fine di ottenerne la condanna al pagamentodella somma di €. 105.000,00, a titolo di imposta sul valore aggiunto noncorrisposta dalla convenuta committente, sull’ammontare dei lavori diristrutturazione dell’edificio sito in Marsala, c.da Rakalia, eseguiti daCOMAER in forza dei contratti di appalto-vendita stipulati tra le parti incausa il 12.12.2007 e il 18.02.2008.

Chiedeva, altresì, parte attrice ilrisarcimento del danno e la restituzione del materiale e delle attrezzaturerimasti in cantiere ovvero, in subordine, il versamento del corrispondentevalore di mercato, stimato in €. 100.000,00.Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in via riconvenzionale, larisoluzione dei due indicati contratti per grave inadempimento sia dellasocietà che del suo legale rappresentante, con conseguente condanna allarestituzione in proprio favore degli immobili che aveva trasferito allaCOMAER ovvero, in subordine, dell’importo complessivo dei lavori appaltati,pari ad €. 1.050,000,00; chiedeva, altresì, la somma di €. 500.000,00 atitolo di mancato utilizzo dell’immobile in questione per un periodo di circa8 anni, nonché i canoni di locazione non versati dalla [OSCURATO:SOCIETA]; avanzava,infine, ulteriori domande risarcitorie nei confronti del solo Caristia.Con sentenza pubblicata il 03.09.2020 il Tribunale di Palermo – perquanto ancora qui di interesse - dichiarava risolto, per graveinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, il contratto misto di appalto e di vendita stipulato con laCongregazione il 19.02.2008, per non avere curato il completamento dellaristrutturazione.In data 16.09.2020 il Tribunale di Siracusa dichiarava il fallimento dellaCOMAER.Numero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026Gaetano Caristia, nella sola qualità di rappresentate pro tempore dellaCOMAER, interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Palermo laquale, riconosciuta la legittimazione ad impugnare del Caristia alla lucedell’espresso riconoscimento al fallito, da parte degli organi concorsuali,della facoltà concorrente del rappresentante legale p.t. di coltivare ilgiudizio, con la sentenza in epigrafe confermava integralmente la sentenzadi prime cure.Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità dirappresentante pro tempore della società [OSCURATO:SOCIETA]., haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la CongregazioneA seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanza didecisione.All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., degli artt. 112 c.p.c., dell’art. 183, comma6, n. 1) c.p.c. previgente e dell’art. 345 c.p.c.; nullità della sentenza e/o delprocedimento.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiconferma la statuizione del primo giudice in merito alla risoluzione delcontratto del 19.02.2008 per grave inadempimento dell’appaltatrice.

Agiudizio del ricorrente, tale statuizione non è conforme al themadecidendum introdotto dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primogrado con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (previgente), ovevenivano precisate - in via definitiva non più modificabile e/o emendabile -le conclusioni nel senso della richiesta dichiarazione di nullità dei contrattidi vendita e contestuale appalto, con le conseguenziali domande restitutorieNumero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026e risarcitorie.

Tanto in violazione del principio dispositivo e dicorrispondenza tra il chiesto e pronunciato.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., dell’art. 345, comma 2, c.p.c., per nonavere la Corte territoriale rilevato d’ufficio il vizio di ultra-petizione in cuiera in corso il primo giudice, conseguente alla declaratoria di risoluzione,nonostante la controparte avesse chiesto la mera dichiarazione di nullità delcontratto.3.

Rileva il Collegio preliminarmente l’assenza di legittimazione, in capoa [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore della societàdichiarata fallita [OSCURATO:SOCIETA].., ad impugnare la pronunciad’appello innanzi a questa Corte.E’ stato, infatti, affermato che la dichiarazione di fallimento, pur nonsottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nelfallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nellerelative controversie, spettando la legittimazione processualeesclusivamente al curatore.

A questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo1942, n. 267 (‘l.fall.’), art. 43, quale corollario del c.d. spossessamento delfallito ex art. 42 l.fall., fanno eccezione soltanto tre ipotesi: le prime dueedittali, in cui si riconosce al fallito un’autonoma legittimazione sostanzialee processuale nei rapporti di natura personale o patrimoniale non compresinel fallimento, ex art. 46, n.1), l.fall.; mentre il comma 2 dell’art. 43 l.fall.consente al fallito di «intervenire nel giudizio» in cui sia parte il curatore,ma «solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione dibancarotta a suo carico, o se l’intervento è previsto dalla legge» (come nelgiudizio di rendiconto ex art. 116 l. fall. e di omologazione del concordatofallimentare ex art. 129 l. fall.).La terza ipotesi di legittimazione processuale del fallito è di tiposuppletivo e di formazione pretoria, in virtù della quale, pur trattandosi dirapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte,Numero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (per tutte, di recente:Sez. 1, n. 30732 del 21/11/2025, Rv. 676553 - 01).Diversamente dall’orientamento tenuto dalle Sezioni Unite in ambitotributario, ove rileva il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia(Cass. Sez.

U, n. 11287 del 28/04/2023, Rv. 667457 - 01), tale forma dilegittimazione suppletiva del fallito sussiste solo nel caso di totaledisinteresse degli organi fallimentari, e non anche quando detti organi sisiano in qualche modo attivati, o abbiano ritenuto non convenienteintraprendere o proseguire la controversia, dando vita, così, ad una inerziac.d.

“qualificata” (Sez. 1, n. 16151 del 2024; Sez. 3, n. 33546 del01/12/2023, Rv. 669524 – 01; Sez. 3, n. 32634 del 23/11/2023, Rv.669504 – 01; Sez. 5, n. 26506 del 30/09/2021, Rv. 662287 – 01; Sez. 6-1 n. 13814 del 06/07/2016, Rv. 640361 – 01; Sez. 2, n. 15369 del22/07/2005).

Ove riguardo al rapporto in questione il curatore si siafallimento e fallito, detta legittimazione suppletiva non sussiste e la suacarenza può essere rilevata d'ufficio (Sez.

U, n. 27346 del 24/12/2009, Rv.610951 - 01).Va dunque confermato l’orientamento in base al quale, al di fuoridell’ambito strettamente tributario, la legittimazione suppletiva del fallitosussiste solo quando l’inerzia del curatore fallimentare nella tutelagiurisdizionale dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento non sial’espressione di una scelta consapevole nella gestione della proceduraconcorsuale.In sintesi, una sentenza sfavorevole al fallimento non può mai essereimpugnata dal fallito, neppure invocando l’inerzia del curatore, poiché nonintegra inerzia la scelta della parte processuale di desistere dal proporre ungravame (Sez. 1, n. 2626 del 02/02/2018, Rv. 646877 – 02; Sez. 1, n.24159 del 25/10/2013, Rv. 628209 – 01; Sez. 2, n. 31313 del 04/12/2018,Rv. 651601 - 01).

Diversamente, si verrebbe a configurare la legittimazioneNumero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026(o capacità processuale) concorrente del fallito, cosa come detto daescludere in base all’art. 43 l. fall.Nel caso che ci occupa, risulta agli atti la valutazione negativa rilasciatadalla curatrice del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in data 22.01.2025 (ossia due giorniprima della notificazione del presente ricorso, datata 24.01.2025) in ordineall’opportunità di impugnare la sentenza n. 1088/2024 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] «[…] non essendo emersi elementi tali da indurre gli organi dellaprocedura ad effettuare valutazioni giuridiche diverse rispetto a quelle giàassunte in ordine alla sentenza di primo grado».Per quanto sopra argomentato, tale scelta impedisce alla società fallitadi sovrapporre le proprie iniziative processuali a quelle consapevolmentecontrarie della curatela.

Ne conseguono la carenza di legittimazione dellasocietà ricorrente e la sua rilevabilità d'ufficio (Sez. 1, n. 30732 del 2025,cit.), atteso che i diritti fatti valere in questa sede non integrano rapporti ditipo non patrimoniale afferenti a «beni e diritti di natura strettamentepersonale», ai sensi dell’art. 46, comma 1, n. 1) l.fall., o comunque rapportipatrimoniali non compresi nel fallimento ai sensi dei successivi nn. 2), 3) e5) della stessa norma.4.

In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Non si condanna parte ricorrente al pagamento delle ulteriori somme exart. 96, commi 3 e 4, c.p.c., non essendo il giudizio definito in conformitàalla proposta resa dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] per la definizione accelerata dicui all’art. 380-bis c.p.c.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 6.500,00 percompensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nellamisura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1088/2024depositata il 25/06/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026Gaetano Caristia, sia in proprio che quale legale rappresentante dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (‘[OSCURATO:SOCIETA]’), conveniva innanzi alTribunale di Palermo la [OSCURATO:PERSONA] dei Poveri “[OSCURATO:PERSONA]” (‘[OSCURATO:PERSONA]’) al fine di ottenerne la condanna al pagamentodella somma di €. 105.000,00, a titolo di imposta sul valore aggiunto noncorrisposta dalla convenuta committente, sull’ammontare dei lavori diristrutturazione dell’edificio sito in Marsala, c.da Rakalia, eseguiti daCOMAER in forza dei contratti di appalto-vendita stipulati tra le parti incausa il 12.12.2007 e il 18.02.2008. Chiedeva, altresì, parte attrice ilrisarcimento del danno e la restituzione del materiale e delle attrezzaturerimasti in cantiere ovvero, in subordine, il versamento del corrispondentevalore di mercato, stimato in €. 100.000,00.Costituitasi, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, in via riconvenzionale, larisoluzione dei due indicati contratti per grave inadempimento sia dellasocietà che del suo legale rappresentante, con conseguente condanna allarestituzione in proprio favore degli immobili che aveva trasferito allaCOMAER ovvero, in subordine, dell’importo complessivo dei lavori appaltati,pari ad €. 1.050,000,00; chiedeva, altresì, la somma di €. 500.000,00 atitolo di mancato utilizzo dell’immobile in questione per un periodo di circa8 anni, nonché i canoni di locazione non versati dalla [OSCURATO:SOCIETA]; avanzava,infine, ulteriori domande risarcitorie nei confronti del solo Caristia.Con sentenza pubblicata il 03.09.2020 il Tribunale di Palermo – perquanto ancora qui di interesse - dichiarava risolto, per graveinadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, il contratto misto di appalto e di vendita stipulato con laCongregazione il 19.02.2008, per non avere curato il completamento dellaristrutturazione.In data 16.09.2020 il Tribunale di Siracusa dichiarava il fallimento dellaCOMAER.Numero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026Gaetano Caristia, nella sola qualità di rappresentate pro tempore dellaCOMAER, interponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Palermo laquale, riconosciuta la legittimazione ad impugnare del Caristia alla lucedell’espresso riconoscimento al fallito, da parte degli organi concorsuali,della facoltà concorrente del rappresentante legale p.t. di coltivare ilgiudizio, con la sentenza in epigrafe confermava integralmente la sentenzadi prime cure.Avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità dirappresentante pro tempore della società [OSCURATO:SOCIETA]., haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la CongregazioneA seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanza didecisione.All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., degli artt. 112 c.p.c., dell’art. 183, comma6, n. 1) c.p.c. previgente e dell’art. 345 c.p.c.; nullità della sentenza e/o delprocedimento. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiconferma la statuizione del primo giudice in merito alla risoluzione delcontratto del 19.02.2008 per grave inadempimento dell’appaltatrice. Agiudizio del ricorrente, tale statuizione non è conforme al themadecidendum introdotto dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primogrado con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (previgente), ovevenivano precisate - in via definitiva non più modificabile e/o emendabile -le conclusioni nel senso della richiesta dichiarazione di nullità dei contrattidi vendita e contestuale appalto, con le conseguenziali domande restitutorieNumero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026e risarcitorie. Tanto in violazione del principio dispositivo e dicorrispondenza tra il chiesto e pronunciato.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., dell’art. 345, comma 2, c.p.c., per nonavere la Corte territoriale rilevato d’ufficio il vizio di ultra-petizione in cuiera in corso il primo giudice, conseguente alla declaratoria di risoluzione,nonostante la controparte avesse chiesto la mera dichiarazione di nullità delcontratto.3. Rileva il Collegio preliminarmente l’assenza di legittimazione, in capoa [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di amministratore della societàdichiarata fallita [OSCURATO:SOCIETA].., ad impugnare la pronunciad’appello innanzi a questa Corte.E’ stato, infatti, affermato che la dichiarazione di fallimento, pur nonsottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nelfallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nellerelative controversie, spettando la legittimazione processualeesclusivamente al curatore. A questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo1942, n. 267 (‘l.fall.’), art. 43, quale corollario del c.d. spossessamento delfallito ex art. 42 l.fall., fanno eccezione soltanto tre ipotesi: le prime dueedittali, in cui si riconosce al fallito un’autonoma legittimazione sostanzialee processuale nei rapporti di natura personale o patrimoniale non compresinel fallimento, ex art. 46, n.1), l.fall.; mentre il comma 2 dell’art. 43 l.fall.consente al fallito di «intervenire nel giudizio» in cui sia parte il curatore,ma «solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione dibancarotta a suo carico, o se l’intervento è previsto dalla legge» (come nelgiudizio di rendiconto ex art. 116 l. fall. e di omologazione del concordatofallimentare ex art. 129 l. fall.).La terza ipotesi di legittimazione processuale del fallito è di tiposuppletivo e di formazione pretoria, in virtù della quale, pur trattandosi dirapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte,Numero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (per tutte, di recente:Sez. 1, n. 30732 del 21/11/2025, Rv. 676553 - 01).Diversamente dall’orientamento tenuto dalle Sezioni Unite in ambitotributario, ove rileva il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia(Cass. Sez. U, n. 11287 del 28/04/2023, Rv. 667457 - 01), tale forma dilegittimazione suppletiva del fallito sussiste solo nel caso di totaledisinteresse degli organi fallimentari, e non anche quando detti organi sisiano in qualche modo attivati, o abbiano ritenuto non convenienteintraprendere o proseguire la controversia, dando vita, così, ad una inerziac.d. “qualificata” (Sez. 1, n. 16151 del 2024; Sez. 3, n. 33546 del01/12/2023, Rv. 669524 – 01; Sez. 3, n. 32634 del 23/11/2023, Rv.669504 – 01; Sez. 5, n. 26506 del 30/09/2021, Rv. 662287 – 01; Sez. 6-1 n. 13814 del 06/07/2016, Rv. 640361 – 01; Sez. 2, n. 15369 del22/07/2005). Ove riguardo al rapporto in questione il curatore si siafallimento e fallito, detta legittimazione suppletiva non sussiste e la suacarenza può essere rilevata d'ufficio (Sez. U, n. 27346 del 24/12/2009, Rv.610951 - 01).Va dunque confermato l’orientamento in base al quale, al di fuoridell’ambito strettamente tributario, la legittimazione suppletiva del fallitosussiste solo quando l’inerzia del curatore fallimentare nella tutelagiurisdizionale dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento non sial’espressione di una scelta consapevole nella gestione della proceduraconcorsuale.In sintesi, una sentenza sfavorevole al fallimento non può mai essereimpugnata dal fallito, neppure invocando l’inerzia del curatore, poiché nonintegra inerzia la scelta della parte processuale di desistere dal proporre ungravame (Sez. 1, n. 2626 del 02/02/2018, Rv. 646877 – 02; Sez. 1, n.24159 del 25/10/2013, Rv. 628209 – 01; Sez. 2, n. 31313 del 04/12/2018,Rv. 651601 - 01). Diversamente, si verrebbe a configurare la legittimazioneNumero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026(o capacità processuale) concorrente del fallito, cosa come detto daescludere in base all’art. 43 l. fall.Nel caso che ci occupa, risulta agli atti la valutazione negativa rilasciatadalla curatrice del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] in data 22.01.2025 (ossia due giorniprima della notificazione del presente ricorso, datata 24.01.2025) in ordineall’opportunità di impugnare la sentenza n. 1088/2024 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] «[…] non essendo emersi elementi tali da indurre gli organi dellaprocedura ad effettuare valutazioni giuridiche diverse rispetto a quelle giàassunte in ordine alla sentenza di primo grado».Per quanto sopra argomentato, tale scelta impedisce alla società fallitadi sovrapporre le proprie iniziative processuali a quelle consapevolmentecontrarie della curatela. Ne conseguono la carenza di legittimazione dellasocietà ricorrente e la sua rilevabilità d'ufficio (Sez. 1, n. 30732 del 2025,cit.), atteso che i diritti fatti valere in questa sede non integrano rapporti ditipo non patrimoniale afferenti a «beni e diritti di natura strettamentepersonale», ai sensi dell’art. 46, comma 1, n. 1) l.fall., o comunque rapportipatrimoniali non compresi nel fallimento ai sensi dei successivi nn. 2), 3) e5) della stessa norma.4. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Non si condanna parte ricorrente al pagamento delle ulteriori somme exart. 96, commi 3 e 4, c.p.c., non essendo il giudizio definito in conformitàalla proposta resa dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] per la definizione accelerata dicui all’art. 380-bis c.p.c.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Numero registro generale 3083/2025Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 14699/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 6.500,00 percompensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nellamisura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 14699/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris