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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02103/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4680-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DONIZETTI, 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrícorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 7439/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 04680 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 4680/2020 FATTO Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate impugnava avanti alla CTR del Lazio la sentenza della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso del contribuente riguardante il recupero di maggiori imposte Ires,Irap ed Iva relativamente alle operazioni di ritiro e sostituzione dei terminali radiomobili oggetto di intervento di attività di assistenza tecnica da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. fallita nella more del giudizio.

Il giudice di appello con sentenza nr 7439/2018.4,dato atto dell'intervenuta cessazione materia del contendere relativamente all'Irap ed Ires, rilevava che il contrasto esistente fra le parti in ordine alla qualificazione del rapporto per quel che attiene all'Iva andava risolto nel senso voluto dalla contribuente dovendosi inquadrare l'operazione nell'alveo della disciplina dell'appalto di servizi.

In questa prospettiva sottolineava come deponessero per tale qualificazione sia la lettera del contratto che la volontà delle parti evidenziando come la società Telis non si fosse limitata ad acquistare i prodotti dalla Telecom ma avesse provveduto alla loro riparazione per conferirli " rigenerati" a quest'ultima per lo stesso importo.

Osservava pertanto che i telefoni erano gli stessi e l'operazione, come configurata dalle parti, non generava un credito Iva sicchè doveva ritenersi fondata la richiesta della società contribuente riguardante l'illegittimità dell'avviso per l'assenza di una obbligazione tributaria Iva.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso illustrato da memoria evidenziando la necessità di una riunione con i procedimenti rg 4913/2020, rg 4673/2020 e 4668/2020 connotati da identità soggettiva ed oggettiva.

La Corte rileva la necessità di una trattazione unitaria dei sopra indicati procedimenti e poiché quelli contrassegnati dal nr rg 4913/2020, rg 4673/2020 sono stati già inviati alla sezione V _ i P.Q.M.

La Corte rimette l'odierno procedimento alla sezione V .

Roma 3.11.2021 Il Presidente ( dott R2(b rto [OSCURATO:PERSONA]) D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4680-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DONIZETTI, 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controrícorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 7439/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 26/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04680 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 4680/2020 FATTO Ritenuto che: L'Agenzia delle Entrate impugnava avanti alla CTR del Lazio la sentenza della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso del contribuente riguardante il recupero di maggiori imposte Ires,Irap ed Iva relativamente alle operazioni di ritiro e sostituzione dei terminali radiomobili oggetto di intervento di attività di assistenza tecnica da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. fallita nella more del giudizio. Il giudice di appello con sentenza nr 7439/2018.4,dato atto dell'intervenuta cessazione materia del contendere relativamente all'Irap ed Ires, rilevava che il contrasto esistente fra le parti in ordine alla qualificazione del rapporto per quel che attiene all'Iva andava risolto nel senso voluto dalla contribuente dovendosi inquadrare l'operazione nell'alveo della disciplina dell'appalto di servizi. In questa prospettiva sottolineava come deponessero per tale qualificazione sia la lettera del contratto che la volontà delle parti evidenziando come la società Telis non si fosse limitata ad acquistare i prodotti dalla Telecom ma avesse provveduto alla loro riparazione per conferirli " rigenerati" a quest'ultima per lo stesso importo. Osservava pertanto che i telefoni erano gli stessi e l'operazione, come configurata dalle parti, non generava un credito Iva sicchè doveva ritenersi fondata la richiesta della società contribuente riguardante l'illegittimità dell'avviso per l'assenza di una obbligazione tributaria Iva. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste la contribuente con controricorso illustrato da memoria evidenziando la necessità di una riunione con i procedimenti rg 4913/2020, rg 4673/2020 e 4668/2020 connotati da identità soggettiva ed oggettiva. La Corte rileva la necessità di una trattazione unitaria dei sopra indicati procedimenti e poiché quelli contrassegnati dal nr rg 4913/2020, rg 4673/2020 sono stati già inviati alla sezione V _ i P.Q.M. La Corte rimette l'odierno procedimento alla sezione V . Roma 3.11.2021 Il Presidente ( dott R2(b rto [OSCURATO:PERSONA]) D
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