CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 gennaio 2017
Cassazione n. 05883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17396/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A, che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 544/2016,depositata il 03/01/2017 , R.G.N. 279/2013 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE 1. con sentenza 3 gennaio 2017, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva: a) condannato la società preponente al pagamento, per effetto del proprio recesso con effetto immediato per giusta causa dal rapporto di agenzia (dall’1 aprile 2000 al 23 novembre 2009 con una serie di contratti a tempo determinato), in favore del proprio agente monomandatario a titolo di indennità di mancato preavviso, della somma di € 56.960,00; b) rigettato le domande dell’agente per indennità di cessazione del rapporto (in via principale), contrattuali ai sensi dell’art. 12 AEC 16 febbraio 2009, per patto di non concorrenza e di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1751, quarto comma c.c. 2. per quanto ancora interessa, la Corte territoriale ha condiviso la qualificazione da parte del Tribunale della natura del rapporto tra le parti (non già di agenzia, ma) di incarico di divulgazione delle attività diagnostiche di risonanza magnetica della società, di loro propaganda presso medici, di illustrazione delle potenzialità di servizio della struttura professionale e di segnalazione alla società medesima di potenziali referenti dei servizi offerti: senza alcuna diretta correlazione tra l’attività dell’incaricato e degli affari eventualmente derivanti dalla sua attività; 3. anch’essa ha pertanto negato la spettanza all’appellante principale dell’indennità dicessazione del rapporto prevista dall’art. 1751 c.c., in difetto di sua idonea e specifica allegazione al riguardo; e per le stesse ragioni, “precisato che all’udienza del 28 aprile l’appellante ha dato atto di essere stato soddisfatto con riguardo al pagamento del FIRR”, ha negato la spettanza delle indennità contrattuali, in assenza di alcuna ulteriore censura alla sentenza di primo grado da parte del lavoratore; 4. la Corte veneziana ha quindi parimenti escluso l’indennità per patto di non concorrenza, per essere stata corrisposta (in corso di rapporto: e pertanto in via anticipata) in misura fissa con cadenza mensile, senza collegamento al fatturato e così priva di natura provvigionale, stimando irrilevante il recesso unilaterale della società, in assenza di pregiudizio patrimoniale – per l’anticipato pagamento ricevuto – da parte dell’incaricato, neppure tenuto ad astenersi da attività concorrenziale per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, essendo il patto a ciò esclusivamente riferito; 5. con atto notificato il 30 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha resistito la società datrice con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 6. la causa, assegnata alla seconda sezione civile della Corte, è stata da questa –con ordinanza all’adunanza camerale dell’8 luglio 2022, previa rimessione al [OSCURATO:PERSONA] Presidente – rimessa a questa sezione, presso la quale è stata tempestivamente fissata all’odierna adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.1751 c.c., 12 e 13 AEC 16 febbraio 2009, 356 c.p.c. in relazione agli artt. 191 ss. c.p.c., per non avere la Corte territoriale riconosciuto l’indennità di cessazione del rapporto o comunque l’indennità suppletiva di clientela, specificamente richieste e puntualmente determinate anche dalla C.t.u. e dalle note esplicative del 26 luglio 2016, nonché l’indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), né assunto le prove orali decisive dedotte, sull’erroneo presupposto della natura non di agenzia del rapporto tra le parti, piuttosto consistente nell’attività di promozione e divulgazione delle attività diagnostiche della società e deducendo la spettanza delle indennità suindicate, nella ricorrenza dei loro requisiti: in particolare, non esigendo l’indennità di clientela alcuna delle condizioni stabilite per l’indennità di cessazione del rapporto dall’art. 1751, primo comma c.c. ed avendo la Corte d’appello “dimenticato di pronunciare la condanna di controparte al pagamento di € 3.975,54, a tale titolo, che la stessa controparte ha dichiarato non essere stati versati nelle proprie note del 30 giugno 2016”(primo motivo); 2. esso è inammissibile; 3.non si configurano le violazioni di legge denunciate, non ricorrenti in quanto implicanti un loro problema interpretativo, né difalsa applicazione della legge, che consiste nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851), avendole anzi la Corte territoriale esattamente applicate (dall’ultimo capoverso di pg. 8 all’ultimo di pg. 10 della sentenza); 3.1. essa ha pure accertato la natura (diversa da quella di agenzia) del rapporto negoziale tra le parti, in esito ad un’interpretazione del contratto stipulato tra le stesse, che spetta esclusivamente al giudice di merito e che neppure è stata censurata mediante la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici (non indicati, né tanto meno specificati nella loro concreta violazione né nelle precisate modalità e considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato: Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). L’accertamento compiuto è inoltre sorretto da una congrua argomentazione (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 9 della sentenza), sicché è insindacabile in sede di legittimità;3.2. d’altro canto, la diversità di natura dei due rapporti (di agenzia e di promozione e propaganda di attrezzature mediche), ben potendo un’attività promozionale rientrare in un rapporto di agenzia ovvero di mandato, a seconda della stabilità e della natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, mentre nel secondo caso soltanto se sia connotata da episodicità ed occasionalità e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2828), nel caso di specie è sostanzialmente irrilevante, ai fini delle questioni controvertite: avendo la Corte veneziana accertato la ricorrenza (o meno) di istituti tipicamente propri del contratto di agenzia, indiscussi tra le parti ed anzi rivendicati dal ricorrente; 3.3. la censura si modula pertanto come una contestazione dell’accertamento della Corte territoriale, mirata a sollecitare una rivisitazione della sua valutazione delle risultanze istruttorie e quindi del merito, indeferibile a questa Corte, con particolare riguardo all’indennità di cessazione del rapporto, anche considerato il ragionamento argomentativo (dall’ultimo capoverso di pg. 9 all’ultimo di pg. 10 della sentenza), riferito anche alla deduzione probatoria orale dell’appellante principale (trascritta nell’esposizione delle conclusioni a pg. 4 della sentenza), implicitamente ritenuta irrilevante. Sicché, essa si risolve, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); 4. in ogni caso, merita ribadire che l’indennità di clientela esige il requisito dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 1751 c.c., in combinata disposizione con l’art. 13, secondo comma, secondo capoverso AEC del 16 febbraio 2009 (secondo cui: “… il secondo, denominato “Indennità suppletiva di clientela”, sarà riconosciuto ed erogato all’agente o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751, I comma, c.c.”), dovendo quindi essere determinata secondo equità, “tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti” (nuovi ovvero esistenti, rispetto ai quali l’agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari). E ciò in quanto compenso indennitario volto a ristorare l’agente dalla mancata percezione delle provvigioni, derivante dalla perdita della clientela (Cass. 27 luglio 2017, n. 18692 e Cass. 22 marzo 2022, n. 6870: entrambe in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare); 5. quanto al FIRR (o indennità di risoluzione del rapporto), esso è riconosciuto all’agente o al rappresentante anche in assenza dell’apporto, da parte sua, di alcun incremento della clientela o del fatturato e risponde principalmente, a norma dell’art. 13, secondo comma, primo capoverso AEC cit., al criterio dell’equità. Rispetto ad esso, il ricorrente non ha contestato di avere dato atto, all’udienza del 28 aprile 2016, “di essere stato soddisfatto con riguardo al pagamento del FIRR”(ai primi due alinea di pg. 10 della sentenza). Non costituisce, infatti, una confutazione, tanto meno specifica, la lamentata “dimenticanza” della Corte territoriale, in “riferimento al riconoscimento al ricorrente dell’indennità di risoluzione del rapporto FIRR, … di pronunciare la condanna di controparte al pagamento di € 3.975,54, a tale titolo, che la stessa controparte ha dichiarato non essere stati versati nelle proprie note del 30.06.2016”, avendo infatti ivi affermato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: “Sull’indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR), si prende atto che dalle verifiche effettuate dal CTU risulta una differenza non corrisposta di € 3.975,54 nell’ipotesi A e di € 3.385,54 nell’ipotesi B” (così all’ultimo capoverso di pg. 11 del ricorso). Appare del tutto evidente come un’affermazione di mera presa d’atto di una risultanza della C.t.u. sia diversa da una di estinzione, da parte dalla società “preponente” di quanto dovuto al titolo in esame al proprio “agente”, di ciò dettosi soddisfatto; 6. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1751bis c.c., 7 AEC 16 febbraio 2009, per non avere la Corte territoriale riconosciuto l’indennità relativa al patto di non concorrenza post –contrattuale, non avendo correttamente inteso il contenuto del (primo) motivo di gravame, ad essa relativo e comunque non potendo essere ritenuta congrua l’anticipazione a tale titolo mensilmente corrisposta all’agente (pari a € 59.000,00): dovendo detta indennità essere determinata alla fine del rapporto, in ragione della sua liquidazione in via equitativa commisurata al fatturato determinabile a priori ed essendo stata quantificata dal C.t.u. in € 117.649,24 e precisata nelle proprie note del 26 luglio 2016 in € 96.619,77, da cui avrebbe eventualmente dovuto essere detratta la somma corrisposta in corso di rapporto (secondo motivo); 7. essoè infondato; 8. in linea di diritto, è noto che il patto di non concorrenza abbia natura non provvigionale, secondo la previsione dell'art. 1751bis, secondo comma c.c. (da ultimo: Cass. 14 gennaio 2022, n. 1143, in motivazione sub p.to 3.1); che, inoltre, per l'art. 1751 bis , secondo comma c.c., la corresponsione di una indennità all'agente commerciale non sia prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post –contrattuale e che anche per la nuova disciplina l'agente, d'intesacon la preponente, possa espressamente stabilire che all'obbligo assuntonon sia correlato un corrispettivo, atteso che lanon specifica valorizzazione economica dell'impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell'intero rapporto di agenzia;neppure essendo inderogabile, anche nel vigore della nuova disciplina introdotta dall’art. 23 legge n. 422/2000, la naturale onerosità del patto di non concorrenza, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa, né diretta alla tutela di uninteresse pubblico generale (Cass. 17 marzo 2015, n. 12127, in motivazione subp.to 7.3);8.1. la Corte territoriale ha esattamente applicato i suenunciati principi, avendo accertato: la natura del compenso in oggetto, escludendone la natura provvigionale, con interpretazione congruamente argomentata (dal penultimo capoverso di pg. 12 al primo periodo di pg. 13 della sentenza), non correttamente censurata; la legittimità della sua corresponsione, anziché “inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post-contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia”, né in base alla “media annua delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto”(art. 8, primo e secondo comma, lett. a AEC 16 febbraio 2009), con modalità frazionate in corso di rapporto (così ai primi due capoversi di pg. 17 della sentenza), in entità apprezzata, a norma dell’art. 1751bis, secondo comma c.c., alla stregua “di un congruo importo” (al penultimo alinea del primo periodo di pg. 19 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità; 9. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p