CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 16278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4136/2019R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] )e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 573/2018 della Corte d’Appello di FIRENZEdepositata il20/07/2018, R.G.N.216/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 20/7/18 la corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 2016 del tribunale di Prato, che aveva accolto l'opposizione della società in epigrafe al decreto ingiuntivo con il quale l'INPS aveva chiesto ad essa – quale committente nell’appalto - il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per alcuni dipendenti dall’impresa appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2009-2010. In particolare, premesso che la responsabilità della società era invocata quale committente dell’appalto e trovava fonte nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, la corte territoriale riteneva decorso il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell'appalto, termine applicabile non solo al lavoratore per il pagamento delle retribuzioni, ma anche all'INPS per il pagamento dei contributi; escludeva infine che la questione dell’interruzione del termine per la notifica del verbale di accertamento ispettivo fosse stata proposta in appello. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con distinti controricorsi le due società. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione dell'articolo 29 predetto, per avere la corte territoriale trascurato l’inapplicabilità del termine decadenziale all'INPS, le cui pretese sono soggette soltanto alla prescrizione. Con il secondo motivo si deduce violazione della medesima norma , per avere la sentenza impugnata trascurato l'atto interruttivo della prescrizione, costituito dal verbale ispettivo. Il primo motivo è fondato. Invero, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 18004 del 04/07/2019, Rv. 654482 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 41373del 23/12/2021, Rv. 663383 – 01, cui adde anche sez. L n. 28694/20, non massimata) ha già affermato che in tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione. Inquesto quadro giurisprudenziale univoco , non può che darsi continuità al principio su richiamato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo resta assorbito. La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del presente giudizio. p.q.m. Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuov