Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 47451/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAefe4e-avviso-aile--par4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p.

A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] con atto del 21 luglio 2022, dopo la presentazione del ricorso, ha rinunciato all'impugnazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Rv. 264377 - 01; Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013, Rv. 255496 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1111 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] :e es nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAefe4e-avviso-aile--par4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] con atto del 21 luglio 2022, dopo la presentazione del ricorso, ha rinunciato all'impugnazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Rv. 264377 - 01; Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013, Rv. 255496 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1111 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] :e es nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47451/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris