CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 24854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9829/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sua qualità di legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8028/2019 depositata in data 31/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con decreto n. 8483/2007 veniva ingiunto alla società [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 184.570,30 per l’attività professionale svolta, consistente nell’esaminare, studiare, verificare e prospettare le questioni giuridiche e le possibili soluzioni ai fini del mantenimento delle condizioni di aggiudicazione degli appalti già affidati alla cooperativa, in relazione ai procedimenti di verifica promossi ex post dalle stazioni appaltanti, con analisi su ciascuna delle gare a rischio; la società [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, adducendo l’inesistenza dell’incarico e il mancato utilizzo dei pareri resi dall’ingiungente; con sentenza n. 2446/2013, il Tribunale di Roma accertava la sussistenza dell’incarico posto a fondamento del provvedimento monitorio, ma riduceva l’importo dovuto dalla società ingiunta ad euro 4.690,00; la sentenza veniva impugnata, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, dalla società [OSCURATO:PERSONA], dinanzi alla Corte d’appello di Roma, la quale, con la sentenza n. 8028/2019, ha accolto parzialmente l’appello principale e condannato la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata in primo grado dal 13 marzo 2007 al saldo; in particolare, la Corte d’Appello ha disatteso la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di determinare la liquidazione degli onorari, assumendo a riferimento il valore dei singoli contratti di appalto oggetto dei pareri, perché [OSCURATO:PERSONA] aveva reso un unico atto consultivo, con cui non erano state esaminate specificamente le singole posizioni riferibili ad ogni gara di appalto; di conseguenza, ha ritenuto che l’onorario dovesse essere considerato indeterminabile e ne ha fissato l’ammontare, confermando la sentenza del Tribunale, tenendo conto della difficoltà, dell’importanza del caso e dell’interesse effettivo sostanziale del cliente, rapportandolo allo scaglione massimo delle pratiche di valore di euro 516.500,00; ha poi accolto l’appello del professionista nella parte in cui domandava la liquidazione degli interessi legali sulla somma liquidata in primo grado dal 13 marzo 2007; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza formulando cinque motivi; resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che: 1) con il primo motivo è dedotta l’eccezione di incostituzionali tà dell’art. 32 del d.lgs. n. 116/2017, in relazione agli artt. 3, co. 2, 25, co. 1, 76, 101, co. 1 e 2, 106, co. 2, 111, co. 1 e 2 Cost. e conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod.proc.civ., in relazione all ’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; il motivova disatteso; il ricorrente, preso atto che la sentenza impugnata è stata redatta da un giudice onorario oltre che della decisione n. 41 del 17 marzo 2021 della Corte Costituzionale, ritiene dissonante l’affermata illegittimità costituzionale della previsione di giudici onorari nei collegi giudicanti delle corti d'appello con l’eccessivo ed illogico spatium deliberandi lasciato al legislatore per porvi rimedio, rapportato all’art. 32 d.lgs. n. 116/117; tale operazione determinerebbe, secondo quanto prospettato, lo sconfinamento dell’ambito di applicazione della norma censurata, oltre a configurare un eccesso rispetto ai contenuti della legge di delega; ad avviso del Collegio, nonostante gli sforzi, il ricorrente non ha fornito elementi che non siano stati già presi in esame dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 41 del 17 marzo 2021, con la quale è stata accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Terza sezione civile della Suprema Corte, con le ordinanze nn. 84 e 96 del 2020, dichiarando costituzionalmente illegittimi gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57); la Consulta, con una pronuncia che essa stessa ha definito additiva, ha inserito nella normativa censurata un termine finale entro (e non oltre) il quale il legislatore è chiamato a intervenire ed ha statuito, per quanto di specifico rilievo nella vicenda per cui è causa, che «in tale periodo è legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario», giacché l'interazione dei valori in gioco evidenzia, nell'immediato, il pregiudizio all'amministrazione della giustizia e quindi alla tutela giurisdizionale, presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale, che deriverebbe da un'immediata espunzione dal sistema delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, essendo alla Corte ben presente l'esigenza di «evitare carenze nell'organizzazione giudiziaria»; pertanto, ha reputato che fosse soluzione costituzionalmente adeguata alla protezione dei valori in gioco che la declaratoria di illegittimità delle disposizioni censurate lasciasse al legislatore un sufficiente lasso di tempo, onde assicurare la «necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale», segnatamente dell'art. 106, 2° comma, Cost.; 2) con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per motivazione perplessa o apparente, attesa la inintelligibilità del testo motivazionale per avere ritenuto la pretesa di valore non determinabile, anche per l’innegabile variabile dovuta al rischio di impresa insito nell’esecuzione dell’appalto; il motivo è infondato; contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza si fonda su un iter logico e giuridico perfettamente intellegibile che non presta il fianco a critiche; il vizio motivazionale peraltro viene argomentato facendo ricorso ad elementi estrinseci rispetto alla motivazione, in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, secondo la quale il vizio motivazionale deve emergere dal testo della sentenza in sé e per sé considerata: Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; 3) con il terzo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 nn. 1 e 2 – ca. III del d . m . n. 127/2004 e degli artt. 10, co. 1, 12, co. 1, 14, co. 1 cod. proc.civ.; il ricorrente insiste con la tesi, già respinta sia in primo che in secondo grado, secondo cui il valore dell’attività resa avrebbe dovuto essere valutato facendo riferimento ai singoli contratti di appalto, senza confutare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha condiviso la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che l’attività espletata si era concretizzata in un unico atto consultivo – astratta valutazione generale di una modalità di adempimento delle prescrizioni legali in materia di certificazione della regolarità contributiva - in cui non erano state esaminate le singole posizioni in riferimenti ad ogni gara d’appalto; di conseguenza,l’ubi consistam della censura mossa alla sentenza gravata si sostanzia in una inammissibile richiesta di diverso accertamento dei fatti accertati, in contrasto con i caratteri morfologici e funzionali propri del giudizio di legittimità; 4) con il quarto motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ.; la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto, incorrendo in un errore di percezione, che i pareri redatti non costituivano una disamina specifica di ogni singola posizione, come risulterebbe dimostrato dalla testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di essere stato incaricato di fornire tutta la documentazione relativa a quindici gare d’appalto affinché venissero resi i pareri in materia previdenziale necessari per risolvere i contenziosi con gli enti preposti; il motivo è inammissibile; va, infatti, osservatoche non ricorrono, nella specie, i presupposti per denunciare la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., né per sostenere fondatamente che la Corte d’appello abbia travisato il contenuto delle prove, ed in particolare della prova testimoniale: giacché un tale vizio può, in ogni caso, essere prospettato soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasi profilo di valutazione dellaprova da parte del giudice, mentre il ricorrente, avuto riguardo alla sostanza dello sviluppo argomentativo, lamenta sostanzialmente l’esito dell’attività valutativa delle prove; a prescindere dalla sua ammissibilità in sede di legittimità, oggetto delle ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite ai sensidell'art. 374 cod. proc. civ. : Cass. 29/03/2023, n. 8895; Cass. 27/04/2023, n. 11111), il vizio attribuito alla Corte territoriale è prospettabile, in thesi, soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasi aspetto di valutazione dellaprova da parte del giudice, mentre nella specie ciò che trova rilievo è proprio tale apprezzamento del giudice del merito; 5) con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1362, 1363, 1364, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; la tesi sostenuta è che le conclusioni della Corte di merito non siano consequenziali né ad una interpretazione letterale, né ad una interpretazione sistematica e/o di buona fede e tantomeno compatibili con le circostanze provate e mai contestate circa la consegna da parte della società [OSCURATO:PERSONA] della documentazione relativa ai singoli contratti e allo studio della stessa per rendere i pareri per cui è causa; il motivo non merita accoglimento; in primo luogo, la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. è dedotta senza che ne ricorrano i presupposti come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte:“in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc .civ. , comma 1, (a tenore del quale "... il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero...") è predicabile (solo) allorquando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, "il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ. ), mentre detta violazione non si può ravvisare per censurare, come fa il ricorrente, l’esito dell’attività valutativa delle emergenze di causa cui è giunto il giudice di merito, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ. , che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (principio affermato da Cass. 10/06/2016, n. 11892 e successivamente avallato anche da Cass., Sez. Un., 5/08/2016, n. 16598, non massimata, in motivazione); neppure coglie nel segno la censura di violazione dei canoni ermeneutici, la quale è dedotta al solo scopo di opporre, a quelle della Corte territoriale, conclusioni di segno diverso: la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale o di un atto di causa non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. , avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr., ex plurimis, Cass.9/04/2021, n. 9461); 6) il ricorso va rigettato; 7) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 8) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d