CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08789/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello dell'Aquila ha integralmente confermato la condanna alla pena di nove mesi reclusione inflitta dal tribunale di Chieti all'esito del primo grado del giudizio a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000 per omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno di imposta 2013 per l'ammontare di € 292.807. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 lett d) cod. proc. pen., la revoca dell'ammissione del teste a discarico Quintiliani ritenuta dal primo giudice e confermata dalla Corte di appello in ragione della sua superfluità, rilevando come la già avvenuta escussione di altri due testimoni indicati dalla difesa non costituisca dimostrazione della sua superfluità e come la mancata indicazione delle circostanze su cui la teste avrebbe dovuto riferire fosse dipesa dall'impedimento di costei, documentato da certificato medico, a presentarsi all'udienza fissata per la sua escussione ove era presente un sostituto del difensore di fiducia. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 45 cod. pen., il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore per avere l'imputato anteposto all'adempimento del debito tributario in contestazione il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente così da evitarne il licenziamento, nell'impossibilità di fronteggiare la grave crisi in cui versava l'azienda sulla quale avrebbe dovuto riferire proprio la teste Quintiliani, sua dipendente da oltre vent'anni. Deduce che la sua condotta volta a tutelare la situazione dei lavoratori dipendenti della società anche mediante l'esposizione del proprio patrimonio personale non consentiva di configurare l'elemento soggettivo del reato in contestazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, compendiandosi in doglianze riproduttive delle medesime censure articolate con l'atto di appello, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del gravame, senza essere scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile. Premesso, in relazione al primo motivo, che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello costituisce, per consolidato indirizzo ermeneutico, un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del Giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, impossibilità che può sussistere solo quando i dati probatori siano incerti ed in tal senso l'incombente richiesto deve rivestire valenza decisiva o perché idoneo a superare tale incertezza o perché volto a scardinare l'impianto probatorio già acquisito (per tutte, Sez. U, n. 2780 del 24 gennaio 1996, Panigoni, Rv. 203974 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820), occorre rilevare che l'error in procedendo nel quale si sostanzia il motivo di ricorso per cassazione cui all'art. 606 lett d) cod. proc. pen. rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della pronuncia impugnata, rivesta valore decisivo, ovverosia risulti idonea a contrastare circostanze altrimenti acquisite, sovvertendo l'esito del giudizio. Dovendo la valutazione della decisività della prova essere compiuta in concreto, sulla base di un giudizio ex ante che ne evidenzi le potenzialità di ribaltamento degli altri elementi probatori utilizzati elidendone l'efficacia dimostrativa ovvero superando i contrasti emergenti dal già acquisito quadro istruttorio, occorre rilevare che le deduzioni difensive non offrono argomenti idonei a contrastare la valutazione di superfluità della deposizione della dipendente Quintiliani, già revocata dal giudice di primo grado. Ed invero, se per un verso non vengono superati i rilievi in ordine alla mancata o comunque intempestiva indicazione delle circostanze sulle quali la testimone avrebbe dovuto riferire, di certo non integrati dalla presenza in udienza di un sostituto processuale del difensore fiduciariamente nominato, dall'altro non è ravvisabile alcun error in procedendo in cui sia incorsa la Corte distrettuale non venendo dimostrata dalla difesa l'idoneità della pretermessa deposizione a superare i presupposti fondanti dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, non emersa neppure dalle deposizioni degli altri testi a discarico. 2. La causa di forza maggiore, oggetto delle doglianze di cui al secondo motivo, risulta infatti essere stata esclusa in forza sia del fatto che la crisi di liquidità della società fosse ampiamente risalente rispetto all'inadempimento in contestazione, così da escludere l'imprevedibilità e l'ineluttabilità dell'evento integrante l'invocata causa di non punibilità, sia dalla mancata dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di reperire le risorse necessarie per il versamento dell'imposta dovuta. Con siffatte lacune il ricorso omette ogni confronto, limitandosi ad affermare di aver privilegiato il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, condotta questa che al più evidenzia una scelta imprenditoriale sulla destinazione della liquidità esistente, ma non certo la profusione da parte dell'imputato di ogni sforzo necessario, ancorché sfavorevole per il suo patrimonio personale, diretto a consentirgli di recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mercutello, Rv. 258055). E' in ogni caso evidente come l'assolvimento a tale onere probatorio non possa essere integrato da testimonianze, dovendo risultare da dati oggettivi, documentalmente comprovati. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in da