CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33685/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 4 dicembre 2023 dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata notificazione al difensore del decreto di citazione in appello (erroneamente trasmesso telematicamente dalla Cancelleria ad altro omonimo difensore del medesimo Foro). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel caso di specie, gli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fatto processuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) registrano la seguente vicenda processuale. Il decreto di citazione ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen. in data 14 giugno 2024 risulta notificato, alle ore 14:25 dello stesso giorno – all’indirizzo digitale [OSCURATO:EMAIL] – all’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 novembre 1993, meramente omonimo del difensore di [OSCURATO:PERSONA] in tutti i gradi di giudizio, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 settembre 1978, avente Pec [OSCURATO:EMAIL], anch’egli iscritto presso l’Ordine professionale di Rimini (pur se l’intestazione della sentenza impugnata lo qualifica poi come «del Foro di Roma», dando atto, altresì, della mancata presentazione di conclusioni scritte, all’esito della procedura non partecipata ex art. 598-bis cod. proc. pen.). L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità di ordine generale insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando abbia determinato la sua assenza all’udienza ovvero comunque la sua esclusione dalla rituale dialettica processuale (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199-01; Sez. 4, Sentenza n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258615-01). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per la fondatezza del motivo di ricorso, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia (Ufficio viciniore, ex artt. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 175, disp. att. cod. proc. pen.). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore