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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 03577/2026

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5110-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difes o da ll ’ Avvocat o ANTONIO COSTANTINIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; I.N.P.S.-[OSCURATO:PERSONA], difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; [OSCURATO:PERSONA], difesa dalle Avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. ; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA N. 7/2025 [OSCURATO:PERSONA] D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale , i n data 18/9/2024, il tribunale di Lecce ha rigetta to la domanda per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatoreche lo stesso aveva presentato ai sensi degli artt. 67 ss.c.c.i.i.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la Provincia di Lecce, hanno resistito alreclamo.

1.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 27/2/2025 e il 28/2/2025, illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

1.5. Hanno resistito, con controricorsi , la [OSCURATO:SOCIETA]., la Provincia di Lecce e l ’

I. N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

1.6. L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto di costituzione.

Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6

1.7. Sono rimasti intimati l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’[OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Gestore della Crisi. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il ricorso è inammissibileperchè tardivo.

2.2. L’art. 70, comma 8, c.c.i.i., nel testo successivoalle modifiche apportatedal d.lgs. n. 136/2024 ed applicabili, come stabilito dall’art. 56, comma 4, anche ai “procedimenti” (come quello in esame) instaurati ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. e ancora “pendenti” al momento in cui(in data 28/9/2024 ) è entrato in vigore, prevede, infatti, che la sentenza del tribunale che “provvede”sull ’ omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile a norma dell’art. 51 c.c.i.i., e cioè con reclamo alla corte d’appello.

2.3. Tale disposizione, a sua volta e a differenza di quanto già previsto dall’art. 270, commi 10 e 11, c.c.i.i., nel testo anteriore alle suindicate modifiche, che rinviava all’art. 50 e, dunque, al comma 4, che, in caso di conferma da parte della corte d’appello, escludeva la ricorribilità in cassazione del relativo decreto) prevede, al comma 13,che la sentenza con la quale la corte d’appello decide sul reclamo è suscettibile di ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione(ad opera della cancelleria: comma 12).

2.4. Nel caso in esame, la sentenza impugnata , come emerge dagli atti del giudizio di merito (cui la Corte, come emerge dall’art. 137-bisdisp.att. c.p.c. , accede d ’ ufficio), risulta notificata al ricorrente in data 23/1/2025.

Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6

2.5. Il ricorso per cassazione è stato, per contro, notificato solo il 27/2/2025: ben oltre , dunque, il termine di trenta giorni stabilito dalla legge.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., Provincia di Lecce e I.N.P.S.-[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Tali spese, per contro, devono essere integralmente compensate tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate, che si è limitata ad un mero atto di costituzione in giudizio.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrent i [OSCURATO:SOCIETA]., Provincia di Lecce e I.N.P.S.-[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio, che liquida , per ciascuno di essi, nella somma di € .

7. 2 0 0,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; compensa integralmente le spese del giudizio tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 5110-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difes o da ll ’ Avvocat o ANTONIO COSTANTINIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; I.N.P.S.-[OSCURATO:PERSONA], difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; [OSCURATO:PERSONA], difesa dalle Avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. ; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA N. 7/2025 [OSCURATO:PERSONA] D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 15/1/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale , i n data 18/9/2024, il tribunale di Lecce ha rigetta to la domanda per l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatoreche lo stesso aveva presentato ai sensi degli artt. 67 ss.c.c.i.i. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la Provincia di Lecce, hanno resistito alreclamo. 1.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 27/2/2025 e il 28/2/2025, illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello. 1.5. Hanno resistito, con controricorsi , la [OSCURATO:SOCIETA]., la Provincia di Lecce e l ’ I. N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. 1.6. L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto di costituzione. Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 1.7. Sono rimasti intimati l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’[OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il Gestore della Crisi. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso è inammissibileperchè tardivo. 2.2. L’art. 70, comma 8, c.c.i.i., nel testo successivoalle modifiche apportatedal d.lgs. n. 136/2024 ed applicabili, come stabilito dall’art. 56, comma 4, anche ai “procedimenti” (come quello in esame) instaurati ai sensi dell’art. 40 c.c.i.i. e ancora “pendenti” al momento in cui(in data 28/9/2024 ) è entrato in vigore, prevede, infatti, che la sentenza del tribunale che “provvede”sull ’ omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è impugnabile a norma dell’art. 51 c.c.i.i., e cioè con reclamo alla corte d’appello. 2.3. Tale disposizione, a sua volta e a differenza di quanto già previsto dall’art. 270, commi 10 e 11, c.c.i.i., nel testo anteriore alle suindicate modifiche, che rinviava all’art. 50 e, dunque, al comma 4, che, in caso di conferma da parte della corte d’appello, escludeva la ricorribilità in cassazione del relativo decreto) prevede, al comma 13,che la sentenza con la quale la corte d’appello decide sul reclamo è suscettibile di ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione(ad opera della cancelleria: comma 12). 2.4. Nel caso in esame, la sentenza impugnata , come emerge dagli atti del giudizio di merito (cui la Corte, come emerge dall’art. 137-bisdisp.att. c.p.c. , accede d ’ ufficio), risulta notificata al ricorrente in data 23/1/2025. Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 2.5. Il ricorso per cassazione è stato, per contro, notificato solo il 27/2/2025: ben oltre , dunque, il termine di trenta giorni stabilito dalla legge. Il ricorso è, dunque, inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., Provincia di Lecce e I.N.P.S.-[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tali spese, per contro, devono essere integralmente compensate tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate, che si è limitata ad un mero atto di costituzione in giudizio. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrent i [OSCURATO:SOCIETA]., Provincia di Lecce e I.N.P.S.-[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio, che liquida , per ciascuno di essi, nella somma di € . 7. 2 0 0,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; compensa integralmente le spese del giudizio tra il ricorrente e l’Agenzia delle entrate; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2025n. 5110 - Sez. 1 – CC d el 15 gennaio 2 02 6 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s
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