CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26201/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 8333/2015, proposto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Genova n. 9/2015, pubblicato il 17.2. 2015; udita la relazione svolta all'udienza camerale del 1°.2.2022 dalla presidente d.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di Genova, con decreto del 17.2.2015, ha respinto l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l'ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta di [OSCURATO:SOCIETA]. del credito di C 197.486,65 vantato a titolo risarcitorio, in ragione del dedotto inadempimento della società poi dichiarata insolvente al contratto del 17.3.2008, concluso all'esito di gara indetta fra più offerenti, con il quale le aveva commissionato la fornitura delle divise estive e invernali del proprio personale dipendente, per complessivi 62.503 capi, suddivisi in sessanta diverse tipologie. 2. Il tribunale, premesso che il danno era preteso sia a titolo di ritardata consegna, sia per vizi della fornitura così gravi da determinare la risoluzione del contratto, ha rilevato: che l'opponente aveva interamente applicato la penale contrattuale pattuita per il ritardo, non allegando alcun danno ulteriore ad esso connesso; che, quanto alla dedotta scarsa qualità della merce fornita, era stata disposta un ctu sui soli cinque capi (dei 6784 consegnati nel periodo 17/28 luglio 2008) resi disponibili da Autostrada e che le conclusioni del ctu - che non aveva riscontrato sostanziali differenze fra i campioni di cui al capitolato e le divise consegnate, né con riguardo ai tessuti, né con riguardo al colore ed alla foggia, ed aveva ritenuto in linea di massima la fornitura conforme a quanto pattuito - andavano condivise; che, comunque, la committente aveva accettato l'intera fornitura in quanto i suoi dipendenti avevano ricevuto le divise commissionate - ad eccezione dei cinque capi visionati dal consulente - e le avevano utilizzate. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi e illustrato da memoria, cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente del decreto, nonché l'omesso esame da parte del tribunale di un fatto decisivo. Sostiene che il giudice del merito, limitandosi ad affermare che il ctu - analizzati con scrupolo tessuti, foggia e colore delle forniture - non aveva riscontrato significative differenze fra il prodotto commissionato e quello fornito, non avrebbe dato risposta alle specifiche critiche che essa aveva rivolto all'elaborato dell'ausiliario; deduce, in particolare, di aver contestato la mancanza di qualsivoglia verifica da parte del ctu in ordine alla rispondenza della foggia delle divise consegnate da [OSCURATO:SOCIETA] ai campioni dalla stessa forniti per partecipare alla gara, mentre, secondo quanto previsto dal contratto, era proprio su tali campioni che avrebbe dovuto essere effettuato il riscontro. 2. I medesimi vizi, di motivazione apparente e di omesso esame di un fatto decisivo, sono denunciati nei motivi successivi: col secondo la ricorrente assume che, poiché i ritardi erano stati contestati anche in relazione ai numerosi capi restituiti a [OSCURATO:SOCIETA] perché non conformi alle previsioni contrattuali e da questa riconsegnati a stagione ormai inoltrata, una valutazione della rilevanza del ritardo avrebbe dovuto tener conto anche di queste contestazioni; con il terzo sostanzialmente ribadisce i rilievi già svolti col primo motivo, tornando a ripetere che, anche quanto alla qualità dei tessuti e al colore, il raffronto andava effettuato fra i capi consegnati e quelli oggetto di campionatura. 3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili per vari ordini di ragioni. 3.1. Autostrada, in primo luogo, non ha riprodotto in ricorso, quantomeno per le parti rilevanti, il contenuto della domanda di insinuazione e dell'atto di opposizione: è dunque precluso a questa Corte, che non ha il compito di controllare autonomamente se gli assunti della parte trovino riscontro negli atti di causa, di verificare se effettivamente (secondo quanto si assume nei motivi, ma non emerge in alcun modo dal decreto impugnato ed è fermamente contestato dalla LCA) ciò che la ricorrente aveva sin dall'inizio lamentato, e che avrebbe dovuto formare oggetto di accertamento da parte del tribunale (per il tramite della disposta ctu), era la mancata corrispondenza delle forniture ai capi- campione prodotti da [OSCURATO:SOCIETA] per partecipare alla gara. 3.2. Inoltre la clausola 3 del contratto, richiamata in ricorso, prevedeva che per ciascun capo sarebbe stato disponibile un campione di riferimento corredato da una scheda tecnica, e la stessa ricorrente, pur riconoscendo che il ctu ha eseguito la propria indagine mediante il raffronto fra i capi da essa resi disponibili (peraltro solo cinque, sulle varie migliaia che le erano stati consegnati da [OSCURATO:SOCIETA]) e la scheda tecnica di capitolato, non spiega perché detta scheda non riportasse tutte le caratteristiche del campione, né deduce un vizio di violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., per aver il tribunale erroneamente interpretato le previsioni contrattuali, laddove ha affermato che il raffronto era stato effettuato correttamente dall'ausiliario "avendo riguardo a quanto previsto nel capitolato e non certo nel bando di gara". 3.3. Ciò premesso, si deve concludere che da un lato non appare individuabile alcun vizio di motivazione omessa od apparente del decreto, posto che il tribunale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto condivisibili le conclusioni del ctu e non era tenuto a rispondere a questioni non tempestivamente sollevate e, dall'altro, non risulta allegato con la dovuta specificità (secondo quanto richiesto dall'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.: cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8053/2014) il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, di cui il giudice del merito avrebbe omesso l'esame e che, ove considerato, avrebbe condotto all'accoglimento dell'opposizione. 3.4. Va ancora osservato che la ricorrente, pur dolendosi nel secondo motivo che il tribunale non abbia tenuto conto dei ritardi nelle consegne determinati dalla necessità di rifacimento di molti dei capi approntati da [OSCURATO:SOCIETA], non si è data cura di chiarire da quali risultanze processuali, trascurate dal tribunale, dovesse trarsi la prova della fondatezza delle contestazioni da essa svolte sul punto, nonché della sussistenza del maggior danno, rispetto a quello contrattualmente previsto attraverso l'applicazione della penale, che ne era derivato. 3.5. Infine, con rilievo che appare dirimente, Autostrada non ha in alcun modo censurato l'ulteriore ratio decidendi posta dal giudice a quo a fondamento del rigetto della domanda di ammissione del credito risarcitorio derivante dai vizi e difetti dei capi consegnati da [OSCURATO:SOCIETA] (vizi asseritamente così gravi da giustificare la risoluzione del contratto), consistente nell'avvenuta accettazione delle forniture, desunta dalla loro utilizzazione. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in C 7.000 per compensi e in C 200 per esborsi, oltre al rimborso forfetario del 15%, ad IVA e cpa come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se do