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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1971

Cassazione n. 05843/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L, n. 26485/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo unico di ricorso - attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico - sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L, n. 26485/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel motivo unico di ricorso - attinenti alla sussistenza dell'elemento psicologico - sono manifestamente infondate, in quanto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è sufficiente il dolo generico che risulta integrato dalla consapevolezza di trovarsi nello stato restrittivo e dalla volontà di trasgredire le prescrizioni imposte da tale stato (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 05843/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris