CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte d'appello di Catania letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi del Papale e del Tomaselli; annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e inammissibilità nel resto per il [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato quella emessa il 3 luglio 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Catania, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e del Papale per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa Cosa nostra catanese, famiglia Santapaola-Ercolano, in particolare, per aver fatto parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]Agata, e di due estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità agevolativa, rispettivamente contestati ai capi 3), C) e D); il Papale era stato ritenuto colpevole anche di un'altra estorsione, oggetto del capo G), e del Tomaselli per il tentativo di estorsione aggravata, oggetto del capo B2). L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulle dichiarazioni delle vittime delle estorsioni e sui colloqui intercettati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola i seguenti motivi. 1.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 34, 36, 178 comma 1, lett. a), 179 cod. proc. pen., art. 111 Cost. e 6 CIEDU per essere 1,3 motivazione della sentenza impugnata redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], medesimo estensore della sentenza emessa 18 luglio 2015 dalla Corte di appello di Catania, divenuta irrevocabile, nel procedimento n. 805/201:3 relativo all'estorsione commessa ai danni dei gestori del bar Napoleon, reato ritenuto in continuazione con i reati oggetto del procedimento in esame. Sussiste la violazione delle norme indicate, in quanto il giudice estensore aveva già giudicato sul fatto ritenuto in continuazione, che per omogeneità dei reati, unicità di disegno criminoso, correlazione temporale, modalità della condotta e medesimi imputati avrebbe imposto una dichiarazione di astensione, specie considerando che la condotta oggetto della sentenza irrevocabile è stata utilizzata quale elemento di prova della partecipazione associativa, con evidente lesione del principio di imparzialità e terzietà del giudice. 1.2 Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione al reato associativo per avere la Corte di appello confermato la sentenza di primo grado senza illustrare il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in qualità di affiliato, senza individuarne il contributo offerto, limitandosi a richiamare la commissione dei reati fine e le dichiarazioni del collaboratore Seminara, che lo indicava come soggetto che si occupava di estorsioni e di droga. La Corte di appello non ha tenuto conto delle censure difensive con le quali si segnalava il ristretto arco temporale in cui si collocano le condotte estorsive ascritte al ricorrente, insufficienti ed inidonee a dimostrarne la partecipazione e l'inserimento nell'associazione; non ha risposto alla censura di genericità delle dichiarazioni dei collaboratori e del Seminara in particolare, risultando privo di riscontro l'assunto secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] godesse di un trattamento di favore; ha errato nel far discendere la prova dell'affiliazione del ricorrente dalla circostanza che le estorsioni contestate in questo procedimento e quella al bar Napoleon siano aggravate ex art. 416 bis.1 cod. pen., in quanto l'utilizzazione del metodo mafioso non presuppone l'esistenza di un'associazione mafiosa. 1.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo e agli artt. 16 quater, comma 9,, d.l. n. 8 del 91 conv. in I. n. 82 del 91, art. 14, art. 192 cod. proc. pen. e 530-533 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ritenuto utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore Barbagallo, sebbene rese oltre il termine di centottanta giorni dalla redazione del primo verbale illustrativo, ignorando la finalità della norma, che mira a garantire la genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori, evitando rischi di contaminazione. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive è di carattere pal:ologico e assoluto, ma, pur volendo ritenerle utilizzabili nel rito abbreviato, ne è imposta una valutazione particolarmente attenta, nel caso di specie mancante. La Corte di appello non ha considerato che, come evidenziato dalla difesa, nel dicembre 2009 il Barbagallo rese dichiarazioni molto generiche, riconoscendo il ricorrente in foto, ma senza indicarne il nome né il ruolo o i compiti specifici, riferendo solo che "è un ragazzo del [OSCURATO:PERSONA]Agata che camminava con [OSCURATO:PERSONA]" e anche nelle dichiarazioni rese dopo 1 anno e 5 mesi ancora non seppe riferire nulla circa il ruolo del ricorrente nel gruppo del [OSCURATO:PERSONA]Agata né la Corte di appello ha spiegato chi fosse [OSCURATO:PERSONA], a quale gruppo appartenesse e perché l'espressione utilizzata dal collaboratore indichi la condotta di un affiliato. 1.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. per mancanza di motivazione sull'aggravante in oggetto, non avendo la Corte spiegato da quali elementi si desuma la consapevolezza del ricorrente, non coinvolto in vicende associative né in fatti estorsivi prima dell'ottobre 2012 e arrestato nel gennaio 2013, sicché per il ricorrente non può valere la motivazione resa per il Papale, già condannato per partecipazione ad associazione mafiosa. 1.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63, comma 2, 371, comma 2, lett. b) e c), 191, 192, 197 e 197 bis cod. proc. pen. per avere la Corte fondato l'affermazione di responsabilità su dichiarazioni affette da inutilizzabilità patologica. Le persone offese dei reati di cui ai capi C) e D) erano state già sentite nel 2009 a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Torrente, ma avevano negato si essere vittime di estorsioni, sicché a loro carico esistevano gravi indizi di colpevolezza per il delitto di favoreggiamento già prima che fossero sentite nuovamente il 18 febbraio 2013, data in cui si trovavano nella posizione di indagati per il reato di favoreggiamento e dovevano essere sentiti con l'assistenza del difensore. Su tale censura la sentenza omette di motivare. 1.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di estorsione.Erroneamente la sentenza afferma che con il primo motivo di appello si contestava la sussistenza di condotte attribuibili all'imputato nell'estorsione ai danni dei titolari della srl [OSCURATO:PERSONA] e della srl [OSCURATO:PERSONA], mentre il primo motivo riguardava il reato associativo, sul quale motiva per poi esaminare il terzo motivo di appello relativo all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n.1, cod. pen. senza affrontare le censure mosse con il secondo motivo di impugnazione. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono prive di riscontri e non individualizzanti, non avendo essi menzionato il [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente nelle estorsioni di. cui ai capi C) e D). 1.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629, comma 2, 628, comma 3 n.1, cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 111 Cost. per non avere la Corte di appello verificato quante persone avessero esercitato violenza o minaccia al momento della pretesa estorsiva, non coincidendo l'aggravante in esame con il concorso di persone nel reato, occorrendo la compresenza di più soggetti; né le persone offese hanno riferito di interventi ad opera di più persone contemporaneamente né è sufficiente il riferimento alla consapevolezza delle persone offese della provenienza dell'azione intimidatoria dalla cosca, altrimenti sarebbe automaticamente sussistente l'aggravante in oggetto e l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91. 1.8 Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.La motivazione è apparente, non avendo la Corte considerato che all'epoca dei fatti il ricorrente era gravato da un solo precedente per ricettazione; che nessuna persona offesa ha riferito di aver subito atteggiamenti minatori o aggressivi del ricorrente, mostratosi, anzi, imbarazzato in occasione della riscossione del rateo estorsivo con comportamento in alcun modo dimostrativo di spregiudicatezza o maggiore pericolosità sociale. 1.9 Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 132,133, 62 n.4 e 62 bis cod. pen. La motivazione in relazione alla determinazione della pena, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. peri. e delle attenuanti generiche contrasta con quanto emerso dalle dichiarazioni delle vittime, avuto riguardo al conseguimento di un lucro di speciale tenuità e al mancato ricorso ad atti violenti o minatori nei confronti delle vittime, che non avevano subito alcuna sofferenza morale. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] articolano due motivi. 2.1 Con il primo motivo denunciano la violazione dell'art. 64 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte ritenuto utilizzabili le dichiarazioni delle persone offese delle estorsioni di cui ai capi C), D) e G), nonostante fossero indagate per favoreggiamento personale proprio a causa delle dichiarazioni inizialmente rese e dovessero essere sentite con l'assistenza del difensore. 2.2 Con il secondo motivo si denunciai la violazione degli artt. 34, 36, 178 comma 1 lett. a), 179 cod. proc. pen., art. 111 Cost. e 6 CEDU per essere stata la sentenza impugnata redatta dal medesimo giudice estensore della sentenza, divenuta definitiva, avente ad oggetto un altro reato di estorsione, ritenuto in continuazione con i fatti oggetto del giudizio in corso per le stesse ragioni esposte nel ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore del Tomaselli formula i seguenti motivi: 3.1 erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. per mancato riconoscimento della desistenza volontaria nel tentativo di estorsione. Richiamata la differenza tra desistenza volontaria e recesso attivo, si pone l'accento sulla volontarietà della interruzione dell'azione già iniziata, senza alcun condizionamento esterno, nonostante la possibilità di continuarla. Dall'evoluzione della vicenda narrata dalle persone offese emerge che il Tomaselli non ha voluto portare a compimento il tentativo di estorsione posto in essere dall'Ercolano, mantenendo per libera scelta un'inattività protratta sino al 2017 anziché persistere nell'azione. La motivazione resa in sentenza è errata perché non considera autonoma e libera la decisione del ricorrente di abbandonare il progetto originario ed è illogica nel ricondurre ad un fattore esterno la decisione del ricorrente, non potendo il giudice sindacare le ragioni che hanno indotto l'imputato a desistere. 3.2 Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle aggravanti di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e 628, terzo comma nn. 1 e 3 cod. pen. e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha errato nel ritenere sussistente l'aggravante delle persone riunite per essersi il Tomaselli limitato ad accompagnare l'Ercolano in due occasioni e in un'altra l'Arena senza mai incitare o sostenere la pretesa estorsiva, proveniente dall'Ercolano, senza mai minacciare: nessuna vittima lo ha riferito né le circostanze di fatto depongono per l'appartenenza del Tomaselli ad un sodalizio mafioso. L'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. è erroneamente fondata sulla circostanza che il ricorrente si accompagnava all'Ercolano e sulla percezione della persona offesa piuttosto che sul comportamento oggettivo tenuto dal ricorrente, che non ha mai formulato alcuna richiesta mediante minacce o metodi di intimidazione mafiosa. Anche il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo illogico, avendo la difesa precisato che non all'epoca dei fatti, ma solo di recente, il Tomaselli è affetto da una grave patologia neoplasica.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito illustrate. Saranno esaminate dapprima le questioni processuali, alcune delle quali comuni e sovrapponibili, per poi affrontare i profili di merito. 1.1 Il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso del Papale, che pongono lo stesso tema, sono inammissibili per manifesta infondatezza, non essendo ravvisabile la denunciata incompatibilità del giudice relatore, non pronunciatosi sullo stesso fatto. Sul punto la sentenza impugnata ha già reso risposta corretta e conforme al pacifico orientamento di questa Corte, secondo il quale la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale è investito, concernente lo stesso imputato, ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., né dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275:347). Nella stessa linea si colloca l'orientamento che esclude l'incompatibilità del giudice che, in diverso procedimento, abbia già giudicato il medesimo imputato per un reato analogo e deciso identiche questioni giuridiche, non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico "sub iudice", alcuna compromissione del principio dell'imparzialità, come inteso sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella convenzionale (Sez. 3, n. 387 del 08/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283917). Ne deriva che, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, non è sufficiente la mera omogeneità dei reati, la loro collocazione nello stesso contesto e la prossimità cronologica a rendere incompatibile il giudice che abbia già condannato per un altro reato, benché connesso o unito dal vincolo della continuazione a quelli ancora da giudicare, lo stesso imputato, trattandosi di elementi valutabili e nel caso di specie valutati ai fini della continuazione tra reati diversi. 1.2 Anche il terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché meramente reiterativo e manifestamente infondato. Il motivo è già stato respinto dai giudici di merito in base all'orientamento di questa Corte, che ritiene utilizzabili le dichiarazioni tardive sia per l'emissione delle misure cautelari che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato.Sono, infatti, ritenute pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882; Sez. 1, n. 54844 del 06/C16/2018, Russo, Rv. 274653). E' ben vero che la tardività non è irrilevante, meritando una adeguata motivazione, ma, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, nel caso di specie la motivazione è resa in sentenza, laddove evidenzia che sin dalle prime dichiarazioni il collaboratore aveva indicato il ricorrente come "un ragazzo che cammina insieme a [OSCURATO:PERSONA], che glielo aveva presentato", per poi precisarne meglio il ruolo. Non illogicamente è stato attribuito rilievo anche a quelle prime dichiarazioni, che collocano il ricorrente al fianco di un esponente di vertice del gruppo Villaggio S. Agata, quale appunto il [OSCURATO:PERSONA], insieme al quale era stato controllato sin dal 2008, come indicato già dal primo giudice, sicché prospettare la mancata specificazione della posizione del Carbonaro è scarsamente sostenibile. 1.3 Analogamente sono del tutto infondati il quinto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso del Papale. Il tema è stato già esaminato e disatteso in entrambi i gradi di giudizio con motivazione corretta, che attribuisce rilievo alla posiziDne delle vittime, minacciate dagli estorsori di non rivelare nulla in caso di convocazione da parte dei carabinieri dopo il pentimento di uno di loro, in particolare, del Torrente. La valutazione è corretta ed in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale non integra alcun illecito penale la condotta della persona offesa che abbia inizialmente taciuto alla polizia giudiziaria la vicenda estorsiva di cui era vittima, con la conseguenza che le dichiarazioni successivamente rese sono pienamente utilizzabili, senza che ricorrano i presupposti per l'applicazione delle formalità previste dagli articoli 63 e 64 cod. proc. pen. e a prescindere dall'eventuale esistenza della scriminante dello stato di necessità (Sez. 2, n. 48261 del 23/09/2016 Schiavone, Rv. 268368). Peraltro, sempre in tema di dichiarazioni indizianti le Sezioni Unite nella sentenza n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481 hanno precisato che le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio "nemo tenetur se detegere", che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l'ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri). . In applicazione di detti principi risulta correttamente escluso che al momento in cui le vittime, intimidite e minacciate di non rivelare nulla in caso di convocazione, furono sentite potessero essere indagate per favoreggiamento, in quanto costituisce elementare massima di esperienza che in territori permeati dalla criminalità organizzata l'omertà, derivante dall'intimidazione, è elemento su cui conta l'associazione mafiosa e le vittime di condotte estorsive, almeno inizialmente, cercano di non accusare formalmente i responsabili solo per il timore di ritorsioni, senza perseguire alcun intento di protezione nei confronti degli estorsori. Ed in tal senso sono le dichiarazioni delle persone offese e la sentenza ne dà atto, precisando che le vittime avevano spiegato le ragioni per le quali nel 2009 erano state reticenti, sentendosi, invece, libere di riferire i fatti dopo l'arresto degli imputati per l'estorsione al bar Napoleon; né si pongono problemi di credibilità delle persone offese, avendo già il primo giudice escluso profili di mendacio nelle dichiarazioni delle vittime, il cui silenzio è stato coerentemente considerato effetto dell'intimidazione mafiosa e, al contempo, prova della gravità e della reiterazione della stessa. 2. Passando all'esame dei motivi di merito e precisato che è incontestata l'esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa Santapaola-Ercolano, giudizialmente accertate da numerose sentenze definitive, le censure della difesa del [OSCURATO:PERSONA] dirette a contestare la ritenuta partecipazione associativa sono infondate, ai limiti dell'inammissibilità, nella misura in cui reiterano i motivi di appello, denunciano l'insufficienza del materiale probatorio valorizzato dai giudici di merito e lo svalutano, tacciando di genericità le dichiarazioni dei collaboratori e ritenendo prive di capacità dimostrativa dell'inserimento del ricorrente nell'associazione mafiosa le condotte estorsive ascrittegli, per giunta collocate in un ristretto arco temporale. La prospettazione difensiva è riduttiva e trascura la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori che, benché rese in periodi diversi e distanti tra loro (il Torrente collabora nel 2008, il Barbagallo nel 2009 e il Seminara nel 2014), indicano il ricorrente quale appartenente al gruppo del [OSCURATO:PERSONA] nt'[OSCURATO:PERSONA] il Torrente non lo indichi come affiliato all'epoca delle sue dichiarazioni, tuttavia, afferma che il ricorrente si occupava dei furti delle autovetture, che venivano utilizzate per i reati commessi dagli associati, in tal modo descrivendo la chiara funzionalità e il collegamento della sua attività illecita con quella associativa, come ritenuto dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] ne indica la vicinanza a soggetti storicamente inseriti nel gruppo del Villaggio S. Agata ed i controlli subiti dal ricorrente dal 2007 al dicembre 2011, riportati nella sentenza di primo grado (pag. .37), ne attestano la stabile frequentazione ed il collegamento sin da epoca risalente, con affiliati e soggetti apicali ([OSCURATO:PERSONA] sin dal 2008 e [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2007). [OSCURATO:PERSONA], collaboratore da epoca più recente, lo indica come soggetto che si occupa di estorsioni e droga, che prendeva cocaina e faceva movimenti, cioè vendita non "a palline", ma di quantitativi di almeno 20 grammi (v. pag. 37 sentenza di primo grado), elemento questo correttamente ritenuto indicativo di una libertà di azione, consentita solo agli associati. A differenza di quanto opposto nel ricorso, l'argomentazione non è affatto illogica, riferendosi ad un settore strategico, particolarmente remunerativo e per tale ragione controllato dall'associazione, non disposta a tollerare ingerenze esterne. Da ultimo, il coinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni contestate in questo procedimento ed in quella al bar Napoleon, per la quale fu arrestato nel gennaio 2013, è stato ritenuto oggettivo riscontro della partecipazione associativa del ricorrente anche in base alle dichiarazioni delle vittime, alle modalità esecutive delle estorsioni e di riscossione in sostituzione dei correi detenuti. Tutte le persone offese hanno, infatti, riferito dell'avvicendamento degli esattori, della sospensione dei versamenti nel 2009 perché "uno di loro si era pentito" e del conseguente avvertimento di non dire nulla in caso di convocazione da parte degli inquirenti, come già detto, nonché della ripresa dell'esazione dei versamenti periodici da parte di nuovi esattori dopo una strategica sospensione di soli sei mesi con pretesa di pagamento degli arretrati. In entrambe le vicende estorsive, avviate da tempo risalente, proprio l'avvicendamento degli esattori liberi è stato correttamente ritenuto elemento dimostrativo della riconducibilità al sodalizio, attribuendo paiticolare rilievo alla circostanza che il Torrente nelle dichiarazioni del 2009 già avesse iscritto le estorsioni di cui ai capi C) e D) nell'attività illecita del gruppo del Villaggio di Sant'Agata, ammettendo di essersi recato a riscuotere presso gli esercizi commerciali e di essersi avvicendato con altri sodali, tra cui il Papale. Le obiezioni difensive trascurano che hi Conti, socio della [OSCURATO:PERSONA] srl, ha riconosciuto nel ricorrente l'ultimo esattore; ha riconosciuto il Papale ed anche il Seminara (pag. 28 sentenza di primo grado), che, quindi, al pari del Torrente, riferisce vicende delle quali è stato diretto protagonista. Trascurano che analoghi riconoscimenti ha effettuato il Musarra, altra persona offesa (pag. 30), che ha individuato nel ricorrente il soggetto che nelle ultime due occasioni aveva riscosso il denaro e ha inserito l'estorsione subita in una sistematica attività estorsiva ai danni di esercizi commerciali della zona di Miste-bianco (si presentò un individuo che disse che "in zona pagavano tutti" e che "per stare tranquilli" anche noi come gli altri commercianti della zona avremmo dovuto "fare un regalo mensile"), in tal modo confermando le dichiarazioni dei collaboratori. Trascurano ancora che gli accertati periodi di detenzione del [OSCURATO:PERSONA], del Seminara e del Torrente (pag. 30-31 sentenza di primo grado) sono risultati compatibili con le dichiarazioni delle persone offese e ritenuti giustificativi degli avvicendamenti nell'attività di riscossione dei ratei estorsivi; che analoghi riscontri sono stati acquisiti per l'ulteriore vicenda estorsiva di cui al capo D), in quanto la vittima ha riconosciuto nel Torrente il soggetto presentatosi come appartenente al Villaggio, che gli aveva intimato un pagamento mensile "per la nostra tranquillità" e ha riconosciuto, oltre al Papale, proprio il ricorrente, ultimo esattore presentatosi in due occasioni come appartenente al gruppo del Villaggio, non senza mostrare imbarazzo nel riscuotere il pizzo perché si conoscevano sin da bambini. A fronte della dichiarata appartenenza al gruppo del Villaggio perde ogni consistenza il rilievo che la difesa pretende di attribuire all'atteggiamento imbarazzato del ricorrente al pari delle altre censure, contrastate dalla convergenza e consistenza di tutti gli elementi illustrati, valorizzati dai giudici di merito. Pertanto, non può dirsi insufficientemente provata la partecipazione associativa del ricorrente e il contributo consapevolmente offerto all'operatività dell'associazione né limitato a due mesi il suo apporto, atteso che le persone offese collocano i suoi interventi in periodi che vanno dal secondo semestre del 2010 al 2011 e nel 2012 e i collaboratori in epoca ancor più risalente, come già detto. 4. E' infondato il motivo con il quale si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen.. La motivazione rimanda a quella per il Papale ed è fondata sulla notoria disponibilità di armi da parte di cosa nostra, ritenuta sufficiente dall'orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.„ è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caput°, Rv. 278010). Ed è incontestabile che di detta detenzione esistono indicatori concreti, desunti dai fatti di sangue che hanno connotato l'affermazione dell'associazione mafiosa e l'ascesa del clan Santapaola, come accertato in numerose sentenze definitive. 5. Parimenti infondato alla luce della ricostruzione delle vicende estorsive operata in precedenza è il sesto motivo. Precisato che con il secondo motivo di appello si chiedeva di dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni delle vittime delle estorsioni di cui ai capi B) e C) per violazione dell'art.63 cod. proc. pen., la censura riguarda il teezo punto del primo motivo con. il quale si contestava la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori e la mancanza di riscontri: censure rivolte alle dichiarazioni del Torrente e del Barbagallo, comunque, esaminate e risolte in sentenza. Peraltro, tenuto conto dell'epoca in cui inizia la loro collaborazione, le dichiarazioni non potevano riguardare il ruolo di esattore svolto dal ricorrente nelle estorsioni esaminate, collocabile, come già detto, dalla fine del 2010 all'ottobre - novembre 2012 e chiaramente riferito dalle persone offese, che hanno riconosciuto sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Papale quali esattori. 6. Analoga soluzione va adottata per il settimo motivo. Sul punto la sentenza risponde in modo sintetico, ma corretto, facendo riferimento al maggiore effetto intimidatorio derivante dalla presenza di almeno due persone, che riduce la capacità di reazione della vittima e giustifica l'aggravio sanzionatorio, mentre la difesa deduceva che le persone offese non avevano mai parlato della presenza di più persone riunite. E' ben vero che sia il Papale che il [OSCURATO:PERSONA] avevano il ruolo di esattori e si presentavano da soli a riscuotere la rata, stabilita a monte dai vertici dell'associazione, ma, come riferito dalle persone offese, essi si avvicendavano agli altri associati, sicché è la riconducibilità dell'azione illecita all'associazione a sorreggere la configurabilità dell'aggravante. Proprio tale modalità tipica delle estorsioni mafiose consente di ravvisarne la sussistenza, in quanto in tali casi la simultanea presenza di più persone deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva ed alla pluralità di soggetti che interviene nello scenario senza che possa essere negata la sussistenza dell'aggravante solo perché la richiesta sia fatta ad intermediari ovvero in presenza di singoli soggetti, essendo sempre evidente che la vittima è chiamata ad effettuare un pagamento non dovuto a vantaggio di una cosca o di un gruppo di affiliati i quali esercitano in concreto un maggior effetto intimidatorio che è proprio l'evento di maggior pericolo e danno tutelato dalla circostanza in esame ( Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano e altri, Rv. 269295). 7. Sono da ultimo inammissibili i motivi relativi al trattamento sanzionatorio a fronte della lineare e completa motivazione resa in sentenza, che in relazione alla recidiva, attribuisce rilievo alla spregiudicatezza dimostrata dal ricorrente più che ai precedenti penali, specie nell'estorsione ai danni del Bellavia, che conosceva sin da quando era bambino; giustifica il rigetto dell'attenuante del danno di lieve entità per il rilievo da attribuire all'importo complessivo delle somme estorte e non a quello parziale oltre al danno patrimoniale e morale, cagionato alle vittime, e giustifica il diniego delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di elementi positivi, della pericolosità dell'imputato e delle gravi modalità dei fatti. Per le ragioni esposte il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. 8. Analoga soluzione va adottata per il Papale alla luce delle considerazioni precedenti sui motivi di natura processuale e per la generica contestazione delle dichiarazioni delle vittime delle estorsioni, invece, precise e dettagliate, come già detto. 9. Anche il ricorso del Tonnaselli è infondato. Il primo motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità in quanto reiterativo e diretto a riproporre una tesi già confutata in sentenza con corretti argomenti giuridici. Premesso che la vicenda- che ha ad oggetto il tentativo di estorsione in danno della BMW [OSCURATO:PERSONA] srl, ove per tre volte [OSCURATO:PERSONA] si recò per "riattivare" l'estorsione già commessa dal 90 al 2000, come accertato con sentenza del Tribunale di Catania del 2003- è documentata da videoriprese (pag. 14-15 sentenza di primo grado) e confermata dalle intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni del direttore tecnico Zamparelli e dell'amministratore Rappa (pag. da 19 a 24 sentenza di primo grado), il motivo ripropone la tesi riduttiva, già disattesa in sentenza con motivazione congrua e corretta, fondata sulle dichiarazioni delle persone offese, dalle quali era emerso il ruolo affatto passivo e silente del ricorrente, presente sia nella prima occasione in cui l'Ercolano, esponente di spicco di cosa nostra, chiedeva al Rappa di riprendere a pagare la mensilità interrotta nel 2008-2009, consigliandogli di rivolgersi al precedente amministratore per informarsi dell'esistenza della mensilità ed assicurandogli di poter attendere una settimana, sia nella seconda occasione in cui l'Ercolano formulava la richiesta (10 mila euro da pagare subito a titolo di arretrati e 30 mila euro in 3 tranche) in cambio di protezione: nell'occasione il Tomaselli non mancava di sottolineare che l'Ercolano era titolato a decidere e si era recato lì personalmente. Ancora il 6 marzo 2014 il ricorrente si era recato presso la concessionaria insieme all'Arena e, appreso dell'assenza del Rappa, aveva detto che si sarebbero fatti risentire per il 27 marzo e avrebbero comunicato dove incontrarsi, ma il 27 marzo era stato eseguito il sequestro dell'azienda e il Tomaselli non si era presentato, presentandosi, invece, il successivo 10 aprile per chiedere del Rappa e fissare un appuntamento, dicendo allo Zannparelli che il 27 marzo non era entrato nella concessionaria avendo notato qualcosa di strano e, nonostante lo Zamparelli gli dicesse che il Rappa non poteva più recarsi in azienda, insisteva affinché organizzasse un incontro. In base a tali elementi è stato correttamente escluso c:he la decisione del Tomaselli fosse stata libera, volontaria e non condizionata da fattori esterni, invece, chiaramente, individuati nel sequestro dell'azienda e nell'impossibilità per il Rappa di gestirla e di disporre dei beni e delle risorse aziendali. Correttamente la tesi della desistenza è stata ritenuta smentita sia dall'insistente richiesta del ricorrente di ottenere un incontro con il Rappa anche dopo aver appreso del sequestro, sia dai precedenti, continui accessi presso la concessionaria per far pressione sulla vittima, nonostante la ferma determinazione della stessa di non sottostare alla pretesa illecita; pertanto, l'interruzione del progetto illecito è stata coerentemente ritenuta necessitata, determinata unicamente dalla modifica della gestione societara, amministrata da un organo nominato dall'autorità giudiziaria„ e non da un'autonoma e volontaria decisione del ricorrente, evidentemente resosi conto dell'impossibilità di proseguire l'opera di pressione e di ottenere la dazione indebita da un organo giudiziario. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di desistenza dal delitto, secondo i quali la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà, che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne, che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico e altri, Rv. 272535). 9. Anche il secondo motivo è infondato. La sussistenza delle aggravanti emerge dalla ricostruzione che precede, dalla quale risulta la compresenza presso la concessionaria del ricorrente e dell'Ercolano nelle occasioni in cui fu formulata la richiesta estorsiva e il Tomaselli offrì un contributo consapevole all'azione del correo„ sottolineandone il ruolo apicale e il potere decisionale nonché la circostanza che si fosse recato personalmente a formulare la richiesta. Incontestabile è la sussistenza del metodo mafioso e della finalità agevolativa, correlata alla palesata destinazione delle somme all'associazione, nettamente percepita dalle vittime, come pacificamente emerso dalle modalità dei fatti e correttamente ritenuto dai giudici di merito.Completa è la motivazione che sorregge il diniego delle attenuanti generiche, giustificato dal ruolo affatto marginale del ricorrente, dall'irrilevanza della condotta processuale tenuta e dalla ritenuta recidiva, risultando il ricorrente già condannato per