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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 35381/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21615-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1485/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 21615 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -2- Rilevato che:

1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, quale titolare dell’omonima impresa individuale, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;

1.1. – avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi; gli intimati non hanno svolto difese;

2. – dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata.

Considerato che:

2.1. –il primo motivo lamenta «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2; 15, comma 4 e 18, comma 10, l.fall., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.», per avere la corte d’appello escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni Irpef e dei modelli Iva relativi ai tre esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento (apparentemente 2017-2018- 2019), in quanto «atti unilaterali»; in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione al mancato esame della documentazione contabile prodotta dal reclamante al fine di dimostrare la propria non assoggettabilità a fallimento, per mancato superamento delle soglie dimensionaliex art. 1, comma 2, l.fall.;

2.2. –il secondo mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione « all’erroneo convincimento che gli allegati registri delle fatture di vendita e di acquisto, relativi ai medesimi tre esercizi, fossero inidonei a dimostrare il non superamento delle soglie di fallibilità»; 2.3.– con il terzo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 l.fall., in ogni caso: travolgimento del capo di sentenza pet effetto dei vizi dedotti nei precedenti motivi», si deduce l’irrilevanza dell’accertamento dello stato di insolvenza perle imprese cd.

“sotto soglia”; Ric. 2021 n. 21615 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -3-

2.4. – il quarto deduce infine la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.» in quanto, essendo errata la decisione, è altresì errata la condanna alle spese del reclamante;

3. –i primi due motivi sono fondati, con assorbimento dei restanti due;

3.1. – per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) –i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) –avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 21188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018);

3.2. –risulta perciò erronea l’affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore - tanto più trattandosi di imprenditore individuale - solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico riliev o in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio;

4. –segue la cassazione con rinvio, anche per la statuizione sulle spese; P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione a i motiv i accolt i e rinvia al la Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21615-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1485/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 21615 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- Rilevato che: 1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, quale titolare dell’omonima impresa individuale, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; 1.1. – avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi; gli intimati non hanno svolto difese; 2. – dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata. Considerato che: 2.1. –il primo motivo lamenta «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2; 15, comma 4 e 18, comma 10, l.fall., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.», per avere la corte d’appello escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni Irpef e dei modelli Iva relativi ai tre esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento (apparentemente 2017-2018- 2019), in quanto «atti unilaterali»; in subordine, omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione al mancato esame della documentazione contabile prodotta dal reclamante al fine di dimostrare la propria non assoggettabilità a fallimento, per mancato superamento delle soglie dimensionaliex art. 1, comma 2, l.fall.; 2.2. –il secondo mezzo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione « all’erroneo convincimento che gli allegati registri delle fatture di vendita e di acquisto, relativi ai medesimi tre esercizi, fossero inidonei a dimostrare il non superamento delle soglie di fallibilità»; 2.3.– con il terzo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art.5 l.fall., in ogni caso: travolgimento del capo di sentenza pet effetto dei vizi dedotti nei precedenti motivi», si deduce l’irrilevanza dell’accertamento dello stato di insolvenza perle imprese cd. “sotto soglia”; Ric. 2021 n. 21615 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- 2.4. – il quarto deduce infine la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.» in quanto, essendo errata la decisione, è altresì errata la condanna alle spese del reclamante; 3. –i primi due motivi sono fondati, con assorbimento dei restanti due; 3.1. – per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall’art. 15, comma 4, l.fall. (Cass. 24138/2019) –i quali non assurgono infatti a prova legale (Cass. 9045/2021, 25025/2020, 10509/2019) –avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 21188/2021, 31188/2020, 6991/2019, 30541/2018, 16067/2018); 3.2. –risulta perciò erronea l’affermazione dei giudici del reclamo tesa ad escludere ogni attendibilità dei documenti prodotti dal debitore - tanto più trattandosi di imprenditore individuale - solo perché di formazione unilaterale, senza alcuno specifico riliev o in termini di inattendibilità, incompletezza o artificio; 4. –segue la cassazione con rinvio, anche per la statuizione sulle spese; P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi, con assorbimento dei restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione a i motiv i accolt i e rinvia al la Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del