CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1987 avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2022 dalla Corte di appello di l'aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 4 Febbraio 2022, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione di una bicicletta provento di furto, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 648 cod.pen. e la pena inflitta, pari a mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa, e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale già concesso. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di ufficio dell'imputato deducendo: 2.1 violazione del contraddittorio per omessa valutazione ed allegazione delle conclusioni scritte prodotte dalla difesa, nonché violazione della normativa sul processo cartolare ex art. 23 della legge 176/2020 in quanto il difensore di ufficio in data 30 settembre 2022 ha inviato tramite pec le conclusioni scritte ma le stesse non sono pervenute all'esame del collegio poiché nell'intestazione della sentenza si legge che il difensore non ha inoltrato conclusioni scritte. Il difetto di valutazione di tali conclusioni comporta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, che integra una nullità generale relativa all'intervento e alla partecipazione dell'imputato. 2.2 violazione di legge per difetto di partecipazione dell'imputato poiché questi aveva chiesto di essere presente alla discussione in appello con dichiarazione formulata alla Matricola del carcere dove è recluso e tale richiesta non è stata neppure rigettata dalla Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Secondo la disciplina emergenziale vigente all'epoca di celebrazione del giudizio di appello (art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176), a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (poi prorogato al 31 dicembre 2022), entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica; la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto. La presentazione di conclusioni scritte costituisce una mera facoltà rimessa alla valutazione del difensore. In assenza di tali conclusioni scritte, infatti, la corte procede alla valutazione delle conclusioni formulate con l'atto di appello. Secondo la giurisprudenza più recente che il collegio condivide, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui la S.0 ha ritenuto che la omessa valutazione delle conclusioni da parte della Corte di appello dia luogo ad una irregolarità non invalidante, trattandosi di conclusioni meramente "apparenti"). (Sez. 6 - , Sentenza n. 44424 del 30/09/2022 Ud. (dep. 22/11/2022) Rv. 284004 - 01) E' stato infatti pregevolmente osservato che le conclusioni scritte rappresentano una modalità di esercizio del diritto di intervento dell'imputato, sia pure in forma cartolare, e del diritto di difesa. Tuttavia, affinché l'atto di cui si lamenta l'omessa valutazione sia concretamente riconducibile alla categoria delle "conclusioni scritte", che il giudice deve necessariamente esaminare ai fini della decisione, occorre che questo abbia un effettivo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni che hanno determinato l'impugnazione del provvedimento e, eventualmente, anche a "contrastare" le difformi conclusioni del pubblico ministero. L'atto, dunque, al di là della mera ed apparente autodefinizione in termini di "conclusioni", deve costituire effettivo esercizio del diritto difensivo. Solo in tal caso, dunque, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, ritiene il Collegio che l'atto trasmesso alla corte di appello dalla difesa del ricorrente, limitandosi a chiedere l'accoglimento del ricorso, contenga delle conclusioni meramente apparenti, in realtà prive di un autonomo contenuto valutabile ai fini dell'esame dell'atto di impugnazione. Trattasi, in realtà, di un atto apparente, al più qualificabile come "note di udienza", in relazione al quale non appare configurabile alcuna nullità in relazione all'omessa valutazione da parte della Corte territoriale, avendo questa compiutamente esaminato tutti i motivi di appello. Né il ricorrente lamenta la mancata valutazione di profili di censura esposti nelle conclusioni e non esaminati dal collegio, in ragione dell'omessa considerazione delle note da lui inviate. Il contraddittorio si è comunque realizzato nel momento in cui la difesa ha avuto contezza delle conclusioni formulate dalla pubblica accusa in relazione alle censure dedotte con l'atto di appello. A ciò si aggiunga che il difensore non ha neppure allegato al ricorso il tenore delle conclusioni inviate via PEC, in aperta violazione del principio di autosufficienza del ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'imputato detenuto non poteva comunque partecipare personalmente all'udienza, perché non era stata avanzata tempestiva richiesta di discussione orale e il giudizio si è svolto con contraddittorio scritto. 3.Si impone pertanto il rigetto del ricorso con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 5 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA] rani DEPOSI