CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 24170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Campobasso, che ha concluso chiedendo il rigetto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Campobasso, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'istanza di riesame rjesa—m—el presentata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., ha revocato il sequestro preventivo limitatamente alla somma di 375.445,30 euro,v nel resto confermato il decreto sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Campobasso in data 14 dicembre 2025 con riferimento al delitto di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'indicato provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella veste di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che, con un unico, articolato motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 309, comma 9, 324, comma 7, con riferimento agli artt. 321 e 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. Dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di periculum in mora, i difensori contestano la motivazione addotta, sul punto, dal Tribunale, evidenziando che: 1) il pericolo di reinserimento del denaro nel circuito economico lecito, in forza dell'operatività sul mercato di A.T.M. è privo di capacità dimostrativa, posto che il denaro, per sua natura fungile, è fisiologicamente destinato, in un'attività di impresa, ad essere reimmesso nel circuito operativo lecito, sicché tale elemento non può giustificare il pericolo di dispersione; 2) l'assenza di adeguate garanzie di solvibilità da parte di A.T.M. non coglie nel segno, non coincidendo il presupposto applicativo del sequestro con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per il sequestro conservativo; 3) il comportamento dell'indagato, che non ha correttamente adempiuto al piano di rateizzazione del debito tributario, non solo è una circostanza neutra rispetto alla sussistenza del periculum, ma è sconfessata per tabulas, posto che la società, dal 20 dicembre 2024 al 19 gennaio 2026, ha effettuato ulteriori versamenti per la somma complessiva di 375.455,30 euro, e considerando sia che l'art. 15-bis d.l. n. 50 del 2022, convertito da I. n. 91 del 20233, che ha modificato l'art. 19, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, attribuisce al contribuente la facoltà di non versare sino a sette rate, senza decadere dal beneficio, sia che la società è assoggettata alla verifica mensile preventiva di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale il credito erariale risulta ulteriormente garantito perché, in presenza di eventuali debiti fiscali non adempiuti, l'ente pubblico è tenuto a pagare l'Erario e non la società. 2Aggiungono i difensori che l'incapacità di adempiere con puntualità le proprie obbligazioni non è indice di inadempimento e che le garanzie della società si sono incrementate grazie all'aggiudicazione di un nuovo servizio di trasporto pubblico locale presso la regione Campania, elemento che il Tribunale ha ingiustificatamente svilito. Ancora, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'inadempimento del debito tributario potrebbe verificarsi anche in assenza di una situazione di decozione è del tutto generica e, quindi, apparente, così come di nessun valore sono le argomentazioni sulla tipologia del credito vantato nei confronti della regione Molise e sui criteri di prudente e corretta gestione societaria, in quanto non spiegano in che termini e con quale modalità, in un'ottica prognostica, possa essere pregiudicata l'esecuzione della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. In via preliminare, appare opportuna una duplice premessa. 3. In primo luogo, vanno richiamati gli stringenti limiti relativi al sindacato della Cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali, che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola "violazione di legge", come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Non rientra perciò nei vizi deducibili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. l'illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 - 01). 34. In secondo luogo, si osserva che, come affermato dalle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281848), il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione deve soffermarsi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato; un'esigenza, questa, rapportata appunto alla ratio della misura cautelare, volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. In definitiva, è dunque il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile , indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671), e potendo il giudice valutare ogni elemento presente nel caso concreto, indicativo del pericolo di dispersione del bene; in particolare, l'incapienza patrimoniale dell'indagato non è sufficiente, ex se, a giustificare il periculum in mora, ma costituisce un elemento potenzialmente indiziante del pericolo di dispersione del profitto, da valutare unitamente ad altri elementi di contesto, quali la condotta per cui si procede e la personalità dell'indagato (Sez. 2, n. 3790 del 20/01/2026, Pmt, Rv. 289287 - 01). 5. Nel caso di specie, non può affermarsi che la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, sia omessa o ovvero apparente - i soli vizi, si ribadisce, che sono 4riconducibili nella nozione di "violazione di legge" -, in quanto il Tribunale - a parte 41 riferimento al "pericolo di reinserimento del denaro nel circuito economico lecito", elemento del tutto distonico,rispetgp al pericolo di dispersione evecAer-z~ e che, se fosse l'unico indicato, na motivazione nella sostanza qualificabile come "apparente" - ha desunto il periculum da una serie di dati fattuali, quali: 1) l'assenza di adeguate garanzie di solvibilità da parte di ATM; 2) il non corretto adempimento, da parte dell'indagato, del pagamento del piano di rateizzazione del debito tributario; 3) la circostanza che il debito tributario deli ATM risulta iluenze)aumentato di altre due milioni di euro. Ad avviso del Tribunale, quindi, le evidenziate condizioni economiche-patrimoniale della società, indicative di un rischio di insolvenza, e la condotta dell'indagato sono elementi da cui desumere il pericolo di dispersione del bene, che giustifica l'anticipazione del vincolo reale, a nulla rilevando, come ritenuto dal Tribunale, che l'ATM sia soggetta a periodica verifica di cui all'art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973, essendo la regolarità nei pagamenti dei debiti erariali sconfessata nella vicenda qui al vaglio. 6. A fronte di tale motivazione - che non può dirsi né mancante, né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza - i difensori, a ben vedere, nella sostanza attaccano la logicità della motivazione, vizio che, come detto, non rientra nella nozione di "violazione di legge" di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. 7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] G6rbetta Gastone ndreazza 5