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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 18297/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0408YX2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/199C avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano in data 6 novembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., aggravato dalla recidiva, specifica e infraquinquennale, rideterminando la pena (fatto commesso in Milano il 10 novembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 120 cod. pen. e 529, 336 e 337 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624, comma 3, cod. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, così come modificato dall'art. 5-bis della

I. 199 del 2022, è generico e manifestamente infondato, posto che: 1) l'atto redatto in data 10 novembre 2018 dagli Ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Milano e sottoscritto dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA], contenente la querela, è formalmente denominato "Verbale di denuncia/querela orale"; 2) lo stesso è stato proposto «ad ogni effetto di legge»; 3) in calce è chiaramente espressa la volontà del querelante che la persona querelata sia punita ai termini di legge per quanto in esso esposto; che tutte le ulteriori deduzioni - circa il difetto di effettiva volontà querelatoria da parte della persona offesa di nazionalità straniera, che, come tale, non sarebbe stata in grado di comprendere la lingua italiana - sono generiche (dal momento che il verbale di querela è redatto anche in lingua inglese e non risulta che la querelante non la comprendesse) e, in ogni caso, interamente versate in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro .3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigUr estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0408YX2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/199C avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano in data 6 novembre 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., aggravato dalla recidiva, specifica e infraquinquennale, rideterminando la pena (fatto commesso in Milano il 10 novembre 2018); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 120 cod. pen. e 529, 336 e 337 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 624, comma 3, cod. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022, così come modificato dall'art. 5-bis della I. 199 del 2022, è generico e manifestamente infondato, posto che: 1) l'atto redatto in data 10 novembre 2018 dagli Ufficiali di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Milano e sottoscritto dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA], contenente la querela, è formalmente denominato "Verbale di denuncia/querela orale"; 2) lo stesso è stato proposto «ad ogni effetto di legge»; 3) in calce è chiaramente espressa la volontà del querelante che la persona querelata sia punita ai termini di legge per quanto in esso esposto; che tutte le ulteriori deduzioni - circa il difetto di effettiva volontà querelatoria da parte della persona offesa di nazionalità straniera, che, come tale, non sarebbe stata in grado di comprendere la lingua italiana - sono generiche (dal momento che il verbale di querela è redatto anche in lingua inglese e non risulta che la querelante non la comprendesse) e, in ogni caso, interamente versate in fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro .3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigUr estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18297/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris