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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 08596/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18980/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresenti e dife si, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) eCARONIA FRANCESCO -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, cheli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA dellaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3075/2021 depositata il 27/04/2021.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna tutti i ricorrent i al pagamento in solido , in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12 . 0 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18980/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresenti e dife si, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) eCARONIA FRANCESCO -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, cheli rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA dellaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3075/2021 depositata il 27/04/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna tutti i ricorrent i al pagamento in solido , in favore de i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12 . 0 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
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