CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10774/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11390/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in piazza di Priscilla n. 4, pec: ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in ROMA via Nizza n. 128, pec: --controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 70/2022 depositata il 2/3/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: MarinoGiannini, premesso di aver stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( cui subentrò [OSCURATO:SOCIETA].) un contratto avente ad oggetto la vendita e l’installazione dell’impianto fotovoltaico “Raggio senza pensieri plus” con kit comprendente, oltre al sistema e ai pannelli, l’omaggio di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, una polizza di assicurazione all Risk di due anni, l’installazione standard dell’impianto ed altro al prezzo di € 21.472,50oltre Iva, e di non aver ottenuto né l’omaggio previsto dal kit né la polizza assicurativa né l’esatta esecuzione del contratto da parte delle venditric i , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. le convenne in giudizio, dav anti al Tribunale di Taranto, chiedendo la consegna della bicicletta e della polizza assicurativa, la differenza tra il prezzo pagato e quello asseritamente diverso praticato sul mercato e il risarcimento del danno. Le convenute [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]), rispettivamente cedente e cessionaria del contratto di franchising stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si costitui rono in giudizio deducendo l’infondatezza della domanda relativa alla richiesta di pagamento del minor prezzo e di quella risarcitoria, mentre si dichiararono estranee alle domande relative alla mancata consegna della bicicletta omaggio e della polizza perché di pertinenza della società [OSCURATO:PERSONA] di cui chiesero ed ottennero l’autorizzazione alla chiamata in causa. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda relativa alla difformità del prezzo di vendita rispetto a quello praticato sul mercato e rispetto alla domanda risarcitoria, chiese la cessazione della materia del contendere per aver consegnato la bicicletta in omaggio ed il rigetto della domanda relativa alla polizza assicurativa per sopravvenuto difetto di interesse del richiedente. Il Tribunale, assunte prove testimoniali richieste dalle convenute, accolse parzialmente le sole domande nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettando per il resto e quindi, dato atto che la bici era stata consegnata, ordinò ad [OSCURATO:PERSONA] di consegnare al [OSCURATO:PERSONA] tutta la documentazione sulla polizza assicurativa, rigettò tutte le altre domande e compensò integralmente tra le parti le spese e compensi di lite. [OSCURATO:PERSONA] propose appello lamentando il mancato a ccoglimento della domanda risarcitoria e la violazione del principio di soccombenza, quanto alla compensazione delle spese, avendo egli ottenuto l’accoglimento parziale della domanda. Le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] si costituirono in giudizio contestando la fondatezza dell’appello e formularono appello incidentale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per esserne manlevate in caso di accoglimento dell’appello e nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la sua condanna al pagamento delle spese di primo grado perché integralmente soccombente nei loro confronti. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d’Appello di Lecce,con sentenza pubblicata in data 2/3/2022 n. 70, ritenendo l’appello principale manifestamente infondato e quello incidentale, invece, del tutto fondato essendovi la totale soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle due società convenute , ha rigettato l’appello principale ed accolto l’incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata , ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore delle convenute, delle spese del primo grado del giudizio ed ha posto a carico del medesimo anche le spese del giudizio di appello in favore di tutte le società. Avverso la sentenza il soccombente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resistono con distinti controricorsi le società [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] X Italia SpAche hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: con l’unico motivo –violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. relativamente alla mancata statuizionesulle spese del doppio grado- lamenta che , pur essendo egli risultato almeno parzialmente vincitore in primo grado , per aver ottenuto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla consegna della polizza e il riconoscimento che la bicicletta omaggio era stata consegnata in ritardo, non avrebbe ottenuto il favore delle spese e in appello, pur ritenendo il giudice che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato in ritardo la polizza e cheanche la bici omaggio fosse stata consegnata in ritardo , non solo non ha condannato le appellate al pagamento delle spese delprimo e del secondo grado ma ha perfino accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] condannando il [OSCURATO:PERSONA] alle spese del doppio grado. Il giudice avrebbe dovuto considerare l’esito complessivo della lite e condannare quantomeno l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. In riforma della sentenza di 1° grado, la corte di merito ha condannato l’odierno ricorrente al pagamento: a) delle spese di lite del giudizio di 1° grado in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA] ( non anche di [OSCURATO:PERSONA] ); b) delle spese di lite del giudizio di 2° grado in favore diSbs Service, di [OSCURATO:SOCIETA] edi [OSCURATO:SOCIETA].Orbene, come correttamente affermato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza, in base all’esito complessivo del giudizio l’odierno ricorrente è risultato totalmente soccombente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA], enei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] certamente non è invero risultato “totalmente vittorioso”. Movendo dal rilievo che desta non poche perplessità la sentenza del giudice di prime cure là dove ha direttamente ordinato ad [OSCURATO:SOCIETA]. di consegnare all’attore tutta la documentazione relativa alla polizza in questione , sottolineando che tuttavia sul punto non vi è appello da parte di alcuna delle parti , tale giudice, nell’affermare mancanza di un diretto rapporto processuale tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] , e l’essere stata quest’ultima ingiustamente tratta a giudizio in conseguenza dell’infondato gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] , ha comunque rigettato la domanda risarcitoria già genericamente formulata in primo grado e qui altrettanto sommariamente riprodotta in ragione della mancata prova del lamentato danno [ L’attore, odierno appellante, non ha infatti ami precisato in cosa possa essere consistito il pregiudizio subito per aver ottenuto in ritardo la bicicletta e per non essergli stata tempestivamente consegnata la polizza [OSCURATO:PERSONA] ( che peraltro è stata pacificamente attivata in suo favore con decorrenza 23.2.2012 e scadenza 23.2.2014, come contrattualmente previsto ), né ha provato la concreta ricorrenza del lamentato danno e al sua esatta entità ]. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in materia dispese giudiziali il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo lespese a carico della parte risultatatotalmente vittoriosa (da ultimo v. Cass., 24/4/2024, n. 11098), non sussiste pertanto nella specie la violazione denunziata. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.800,00, di cui euro 2,600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. C