CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 967-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; che lo rappresenta e difende; - ricorrent£ - 2021 contro 5029 [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] E CURIAZI, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentZ - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; - intimati) - avverso la sentenza n. 3603/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 25/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla cartella di pagamento, relativa al pagamento IRPEG;ILOR; ritenute alla fonte, per gli anni di imposta 1990,1991,1992 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ,(incorporante la società Comil ). In particolare la [OSCURATO:PERSONA] di Catania della Agenzia aveva accertato che la società non aveva effettuato i versamenti non avvalendosi neppure della definizione agevolata di cui al comma 17 dell'art. 9 della legge 289 \ 2002 [OSCURATO:PERSONA] provvedeva ad impugnare la cartella assumendo l'erroneità degli importi indicati . [OSCURATO:PERSONA] , dopo aver dichiarato valido il condono effettuato dalla ricorrente, riduceva gli importi indicati nel ruolo all'ammontare delle sole rate scadute e non versate ,maggiorate del 30% a titolo di sanzione oltre interessi legali . A seguito di appello proposto dalla Agenzia , la sentenza di primo grado era confermata dalla Ctr della Sicilia. Propone ricorso in Cassazione l'Agenzia Delle Entrate, affidandosi a 3 motivi ,così sintetizzabili : i)Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc .Nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cpc . 2)0messa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360 cpc n. 5 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 bis legge n. 289\2002 nonché dell'art. 9 comma 17 1. n289\2002 e dell'art. 138 legge n. 338 \ \2000 in relazione all'art. 360 comma i n. 3 cpc ; A tale ricorso, rispondeva il contribuente con controricorso , chiedendone l'inammissibilità o il rigetto . Ragioni della decisione In via preliminare va precisato che in ordine al periodo di imposta del 1990, la società non si era avvalsa del condono (vedi pag. 2 della sentenza ) e gli importi dovuti erano stati calcolati sia dal giudice di primo grado che dal giudice di appello tenendo conto dei versamenti effettuati dalla società come documentati . Il giudice di appello ,quindi , nell'esame dell'appello dava atto che per il 90 la CTP aveva considerato avvenuto il parziale pagamento della prètesa , mentre per gli anni seguenti aveva considerato che , sebbene gli importi non fossero stati versati , per effetto della domanda di condono presentata poteva essere recuperato solo l'importo delle rate non onorate oltre sanzioni. In altri termini il giudice di appello ha considerato che per il 1990 ,non oggetto di domanda di condono, la questione era stata correttamente risolta dal primo giudice sulla base della documentazione prodotta circa il residuo dovuto . In relazione all'anno di imposta del 1990 nel ricorso per cassazione proposto dall'agenzia dell'Entrate mai è stata contestata l'affermazione circa la congruità della documentazione depositata al fine di determinare il dovuto dolendosi nei vari motivi proposti esclusivamente sulla circostanza che erroneamente era stato considerata valida ed efficace la domanda di condono . In altri termini la Agenzia Ricorrente non specifica se nell'atto di appello abbia disconosciuto i documenti prodotti ed esaminati dal giudice per determinare la pretesa dell'anno 1990. Proprio perché il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale contestata in relazione all'anno 90 , deve in ogni caso affermarsi la mancanza di "autosufficienza" del ricorso circa l'anno 1990 . Il principio della autosufficienza impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa e nella specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti sui quali il ricorso per il 1990 si fonda, visto che ai sensi dell'art. 366 comma i c.p.c. (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4) il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza. Pertanto con il ricorso la parte ricorrente attacca solo la decisione di secondo grado , sia pure sotto profili diversi, con cui è stato ritenuta efficace la domanda di condono sebbene non fossero state versate le rate previste. Ciò detto il collegio ,data la sua efficacia dirimente ritiene opportuno esaminare in via preliminare il motivo di cui al n. 3 con cui si contesta in radice l'esistenza del condono . In sintesi con il terzo motivo l'Agenzia ricorrente sostiene che nel caso il condono , che il giudice ha inteso applicare al caso in esame l'effetto novativo del condono quale istituto generale , al caso in esame in cui il condono era diretto non a definire l'imposta ma a far conseguire al contribuente il beneficio della disapplicazione delle sanzioni per effetto dell'omesso o ritardato versamento delle imposte . Il motivo è fondato . Deve premettersi che la controversia verte su un rapporto tributario insorto tra l'Ufficio e la società contribuente, che negli anni in questione aveva omesso di versare gli importi dovuti ai fini irpeg, ilor, ritentue alla fonte , liquidati e mai versati usufruendo di varie sospensive collegate ad eventi calamitosi, neppure accedendo al condono di cui alla legge n. 289 \ 2002. per ritardati od omessi versamenti di imposte degli anni pregressi. Ciò detto appare errata la sentenza impugnata , in quanto pur essendo vero che la contribuente aveva versato una rata, peraltro in misura inferiore a quella dovuta in ragione del debito fiscale per ogni annualità , optando per il residuo alla rateizzazione del debito fiscale, non aveva comunque rispettato le cadenze dei versamenti delle rate successive. Proprio in virtù del mancato versamento delle rate , correttamnte l'Amministrazione ha inteso negare il condono e procedere al recupero delle imposte accertate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con sanzioni e interessi, mediante emissione e notifica della cartella di pagamento. La CTR non ha ritenuto che il perfezionamento della procedura di definizione agevolata coincidesse con il versamento integrale e tempestivo di tutte le rate, essendo sufficiente il pagamento della prima rata salvo il recupero delle altre non versate . In tal modo la CTr si è discostata dai principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui:«il condono previsto dall'art. 9bis della L n. 289/ 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 9bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36bis del d.P.R. n. 6o o del 1973 in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo quando tale condizione venga rispettata, e si provveda al pagamento delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata» (cfr. ex multis Cass. nn. 19546 del 2011, 21346 del 2012, 10650 del 2013, 25238 del 2013; 19895 del 2016; 14293 del 2016; 12312 del 2016). Tale principio ritiene il collegio di applicare nel caso non essendo state prospettate idonee ragioni per discostarsene , visto che non può trovare applicazione l'analogia (secondo cui «l'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione»), che trova applicazione solo per il cd condono premiale che ha un effetto novativo circa l'entità della pretesa laddove tale effetto non si verifica per il condono clemenziale diretto solo ad abbonare le sanzioni senza incidere sulla entità della pretesa. In altri termini non è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 15 giugno 2016 n. 12312; Cass. 21 giugno 2013, n. 15638 e n. 15639; Cass. 30 novembre 2012, 11. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, 11. 20745). Pertanto il ricorso per cassazione con riferimento al 1991 e 92 va accolto, e quindi non essendo necessario alcun ulteriore esame , essendo in origine inefficace il condono , il ricorso originario del contribuente va respinto , mentre per l'anno 1990 il ricorso è inammissibile . P. Q.M La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'anno 1991 e 1992 , con riferimento al 3 motivo del ricorso e decidendo nel merito respinge il ricorso originario in riferimento all'anno 1991 , 92 . Dichiara inammissibile il ricorso per l'anno 1990 . Compensa le sp