CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 47159/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29/3/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TurTtetta, le istanze presentate, il 23/12/2020 e il 21/12/2020, rispettivamente dal condannato Turetta e dal suo difensore aventi ad oggetto l'applicazione della disciplina della continuazione a tutte le sentenze di condanna assorbite dal provvedimento cumulo in esecuzione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha 'proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che tutti i reati commessi dal condannato sarebbero riconducibili a una ideazione e programmazione criminosa perduranti nel tempo e costituirebbero attuazione di un medesimo disegno criminoso. 3. In data 8/6/2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che si provveda al ricalcolo del fine pena, conteggiando il suo presofferto detentivo finora non esattamente conteggiato e non calcolato nel cumulo di pene definitive che il detenuto starebbe attualmente espiando. 3.1. In data 21/6/2021 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'interessato ha ribadito che le azioni delittuose per cui è stato condannato sarebbero state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, stante sia la brevità di tempo tra un delitto e l'altro, sia le modalità di azione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione ha motivatamente respinto la richiesta avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] osservando che, anche se la maggior parte delle sentenze di condanna attenevano a reati della stessa specie (prevalentemente furti), non era comunque possibile ritenere che essi fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tenuto conto della distanza temporale tra gli stessi, della commissione in luoghi diversi e del fatto che, taluni di essi, erano connotati da fattispecie concorsuali, sicché doveva escludersi che essi fossero stati deliberati, quantomeno nelle loro linee essenziali, sin dall'inizio, nell'ambito di un unitario programma delinquenziale, dovendo al contrario ritenersi che essi costituissero «l'esplicazione estemporanea di una personalità particolarmente incline al delitto». 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria, in un quadro di puntuale osservanza della richiamata cornice giurisprudenziale di principio, il ricorso si è limitato, del tutto assertivamente, ad affermare l'evidente riconducibilità dei reati a una comune cornice deliberativa, senza nemmeno indicare gli elementi fattuali a sostegno della relativa deduzione e, in tal guisa, senza sostanzialmente confrontarsi con il puntuale e condivisibile contenuto del provvedimento impugnato. 3.2. In ultimo è appena il caso di osservare l'inammissibilità sia della memoria presentata personalmente dal ricorrente, cui è inibito presentare l'impugnazione e/o memorie contenenti motivi aggiunti se non con il ministero di un difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione, sia della memoria depositata dallo stesso difensore di fiducia, con cui si sollecita l'adozione di provvedimenti di ricalcolo della pena residua espianda che non rientrano nella competenza del Giudice di legittimità e che potranno essere richiesti all'Organo che cura l'esecuzione del provvedimento cumulo attualmente in espiazione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente oldi Luigi