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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 00711/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16.04.2025 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato pronunciata dal locale Tribunale in data 1.10.2024 formulando un motivo di ricorso.

Con detto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n. 7 cod.pen. 2.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che in tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280913).

Facendo corretta applicazione di tale principio, la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante de qua, trattandosi di un esercizio commerciale con affaccio sulla pubblica via e quindi fuori dalla sfera di vigilanza continua del proprietario.

3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16.04.2025 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato pronunciata dal locale Tribunale in data 1.10.2024 formulando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n. 7 cod.pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che in tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Rv. 280913). Facendo corretta applicazione di tale principio, la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'aggravante de qua, trattandosi di un esercizio commerciale con affaccio sulla pubblica via e quindi fuori dalla sfera di vigilanza continua del proprietario. 3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 00711/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris