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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 39998/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. sentiti i difensori: [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, e confermato nel resto la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione e alle pene accessorie, con sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 10 quater, comma secondo, D.Igs. n.74 del 2000, in quanto, il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non aveva versato le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 131 bis cod. pen e all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 74/2000, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 87/2024, non avendo la Corte territoriale valutato la condotta dell'imputato successiva al fatto di reato, consistente nell'adempimento integrale del debito tributario.

Evidenzia di aver ripagato interamente l'importo portato in compensazione già prima della richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'apertura del dibattimento e di aver prodotto, nel corso del dibattimento, la prova dell'avvenuto integrale pagamento, comprensivo di sanzioni ed interessi mediante deposito dei modelli F24 del 31/08/2020.

Anche la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, sentita come teste, ha riferito lo spontaneo pagamento integrale e la conseguente archiviazione della posizione.

Evidenzia, pertanto, che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 150 dal 2002 che ha modificato l'art. 131 bis cod. pen., il giudice di merito è tenuto a valutare il comportamento successivo all'illecito anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica e a riconoscere rilevanza alle condotte susseguenti al reato.

Peraltro, più recentemente, l'art. 13 del D.Igs. n. 74 del 2000 è stato novellato dal decreto legislativo n. 87 del 2020, il quale ha inserito il comma 3 ter in forza del quale, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., il giudice deve valutare in modo prevalente alcuni indici, tra cui si annovera l'adempimento integrale dell'obbligo di pagamento, anche con un piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria.

Trattasi di norma speciale che era già vigente al momento della decisione.

La Corte territoriale, erroneamente, ha invece dato rilevanza unicamente all'entità del credito che sarebbe stato posto in compensazione, senza minimamente tenere conto dell'integrale versamento della somma comprensiva di sanzioni e interessi. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]•

1. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.

2. Si osserva che la richiesta di applicazione del comma 3 ter dell'art. 13 del D.Igs. n. 74 del 2000, introdotto con il decreto legislativo n. 87 del 2020, nel testo vigente al momento della decisione, non è stata dedotta in appello né con una memoria difensiva successiva alla presentazione dei motivi di appello, né nelle conclusioni.

Risulta infatti dal verbale di udienza e4 t. del 03/03/20251'H difensore del ricorrente si è riportato ai motivi di ricorso formulati antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta norma senza fare alcun cenno alla invocata applicazione della nuova disposizione, in forza dellaguale, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., il giudice deve valutare in modo prevalente alcuni indici, tra cui l'adempimento integrale dell'obbligo di pagamento.

La questione in disamina non è stata quindi devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado ma formulata per la prima volta in sede di legittimità.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. sentiti i difensori: [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza impugnata per vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna, e confermato nel resto la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione e alle pene accessorie, con sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all'art. 10 quater, comma secondo, D.Igs. n.74 del 2000, in quanto, il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non aveva versato le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 131 bis cod. pen e all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 74/2000, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 87/2024, non avendo la Corte territoriale valutato la condotta dell'imputato successiva al fatto di reato, consistente nell'adempimento integrale del debito tributario. Evidenzia di aver ripagato interamente l'importo portato in compensazione già prima della richiesta di rinvio a giudizio e prima dell'apertura del dibattimento e di aver prodotto, nel corso del dibattimento, la prova dell'avvenuto integrale pagamento, comprensivo di sanzioni ed interessi mediante deposito dei modelli F24 del 31/08/2020. Anche la funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, sentita come teste, ha riferito lo spontaneo pagamento integrale e la conseguente archiviazione della posizione. Evidenzia, pertanto, che a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 150 dal 2002 che ha modificato l'art. 131 bis cod. pen., il giudice di merito è tenuto a valutare il comportamento successivo all'illecito anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta modifica e a riconoscere rilevanza alle condotte susseguenti al reato. Peraltro, più recentemente, l'art. 13 del D.Igs. n. 74 del 2000 è stato novellato dal decreto legislativo n. 87 del 2020, il quale ha inserito il comma 3 ter in forza del quale, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., il giudice deve valutare in modo prevalente alcuni indici, tra cui si annovera l'adempimento integrale dell'obbligo di pagamento, anche con un piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria. Trattasi di norma speciale che era già vigente al momento della decisione. La Corte territoriale, erroneamente, ha invece dato rilevanza unicamente all'entità del credito che sarebbe stato posto in compensazione, senza minimamente tenere conto dell'integrale versamento della somma comprensiva di sanzioni e interessi. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]• 1. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. 2. Si osserva che la richiesta di applicazione del comma 3 ter dell'art. 13 del D.Igs. n. 74 del 2000, introdotto con il decreto legislativo n. 87 del 2020, nel testo vigente al momento della decisione, non è stata dedotta in appello né con una memoria difensiva successiva alla presentazione dei motivi di appello, né nelle conclusioni. Risulta infatti dal verbale di udienza e4 t. del 03/03/20251'H difensore del ricorrente si è riportato ai motivi di ricorso formulati antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta norma senza fare alcun cenno alla invocata applicazione della nuova disposizione, in forza dellaguale, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., il giudice deve valutare in modo prevalente alcuni indici, tra cui l'adempimento integrale dell'obbligo di pagamento. La questione in disamina non è stata quindi devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado ma formulata per la prima volta in sede di legittimità. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre
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