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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 15521/2022

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[OSCURATO:PERSONA] 2050/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA] (Palumbo Giuseppe_l INTIMATI avverso: tidì (i i il TPLI. ordinanza del Tribunale di Foggia depositata in data 23.09.2021) all'esito del procedimento N.R.G. 3532/2021-1 t,P i a IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 2050/2022 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, e [OSCURATO:PERSONA] (Palumbo Giuseppe_l INTIMATI avverso: tidì (i i il TPLI. ordinanza del Tribunale di Foggia depositata in data 23.09.2021) all'esito del procedimento N.R.G. 3532/2021-1 t,P i a IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi,
Decreto Cassazione n. 15521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris