CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 25781/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10777/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente, ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente successivo- AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in p ersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difendeope legis -controricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamen te domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO MILANO n. 20/2021 , depositata il05/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato prescritti i crediti portati da alcuni dei plurimi avvisi di addebito, ritualmente notificati, di cui all’estratto di ruolo opposto; ricorre avverso tale sentenzaAgenzia delle Entrate Riscossione, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese, con controricorso, e proposto successivo ricorso incidentale condizionato e ulteriore ricorso affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale hanno svolto difese, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile; al riguardo, va premesso che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, questa Corte ha recentemente chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il p. 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa"); è stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, p. 14 della motivazione); alla streguadei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come l'odierna ricorrente difettasse di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019); corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, assorbito l’incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] si inserisce nella cornice nomofilattica delineata da Cass. n. 10859 del 2023 alla luce dell'intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione; l'intervento delle Sezioni Unite è derivato dalla introduzione nell'ordinamento del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48-bis, o infineper la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., comma 3); inoltre, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis, (introdotto dal D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica"che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; emerge dallo storico di lite, ed è incontestato tra le parti, che il ricorrente incidentaleha proposto ricorso "impugnando l'estratto di ruolo" di cui era venuto a conoscenza perché recatosi spontaneamente presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; oggetto della domanda è stato l'accertamento della prescrizione e della decadenza, sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall'estratto di ruolo; sulla questione dell’ammissibilità di un’azione di tale contenuto, questa Sezione ha, prima dell'intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando -sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice; in particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella; in assenza della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; all’evidenza tale conclusione, per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell'azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto; invero Cass.,Sez.Un., n. 26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse apromuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l'estratto di ruolo, in quanto, " in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.); in definitiva, il ricorso successivo di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché l'azione fatta valere non è ammessa dall'ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire; l'obiettiva controvertibilità della questione della legittimazione sostanziale del concessionario, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, e la novità d ell’ulteriore decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del successivo ricorso di [OSCURATO:PERSONA], giustificano la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità fra tutte le parti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], assorbito l’incidentale condizionato e dichiarato inammissibile il successivo ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; spese compensate del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente pr