Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 18878/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] SistoAndrea, nato il 16 luglio 1947 (in rappresentanza di GiuseppePalozzi), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colavecchi-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963), [OSCURATO:PERSONA] MariaConcetta, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1950), rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1566/2020depositata il 07/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del26/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per icontroricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA].I fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: «[...] IlTribunale di Avezzano, con la sentenza n. 459/16, ha deciso,rigettandole integralmente con conseguente condanna anche allespese di lite, le domande, proposte originariamente mediate (cosìtestualmente, n.d.r.) ricorso ex art 702 bis cpc, da [OSCURATO:PERSONA] dal nipote, in quanto figlio della sorella Concetta, [OSCURATO:PERSONA](per il tramite del loro rappresentante [OSCURATO:PERSONA]) nonchédall’altro nipote, in quanto figlio del fratello premorto Giuseppe,[OSCURATO:PERSONA] nato nel 1947.

Tale iniziativa giudiziaria ha fatto seguitoad un pregresso contenzioso avente la divisione (così testualmente,n.d.r.) dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] e della moglieBianchi Ascenza composto da una serie di fabbricati e di terreni di cuiin seguito meglio si dirà.

Il giudizio divisorio e la conseguente azionedi rendiconto dei frutti erano stati promossi, nell’oramai lontano1998, da uno dei sei figli dei defunti, [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizioche ne è scaturito, anche a seguito dell’integrazione delcontraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (tra cui gliacquirenti di due fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA] SantaMaria e [OSCURATO:PERSONA]), è stato definito dal Tribunale di Avezzanocon due distinte sentenze.

Con la prima non definitiva, avente n.931/2003, il Tribunale marsicano ha, in accoglimento dell’eccezionericonvenzionale di usucapione spiegata dagli altri eredi (anche perrappresentazione), escluso dei terreni e dei fabbricati (nel numeroNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026totale di 11) dall’asse ereditario rimettendo la causa sul ruolo per leoperazioni di divisione.

Tale pronunzia è stata confermata sia inappello (sentenza n. 243/09) che in Cassazione (sentenza n.17730/2011) ed in tal modo è stato definitivamente risolto l’unicovero motivo di contrasto rappresentato dalla qualificazione, in diritto,della questione dell’usucapione se cioè come mera eccezione(soluzione adottata dal primo giudice e confermata anche dalla S.C.)oppure domanda riconvenzionale (ipotesi esclusa così da comportareil rigetto dell’unico motivo del ricorso per cassazione connesso allamancata notifica della stessa nei confronti degli altri litisconsortinecessari).

Nella pendenza dei due altri gradi di giudizio, il giudizio didivisione è stato istruito, mediante l’espletamento di una CTU, edefinito con altra sentenza, sempre del Tribunale di Avezzano, aventen. 152/07, non impugnata e quindi passata in giudicato, che ha inestrema sintesi accertato quanto segue: a) l’apertura dellasuccessione di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA]; b)la ripartizione dall’asse ereditario in sei quote corrispondenti ai seifigli ed ai loro discendenti subentrati per rappresentazione; c)l’attribuzione di tre quote, costituite dai beni descritti nella CTU, aPalozzi Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d)l’assegnazione delle restanti quote mediante sorteggio da effettuarsialla data del 27 giugno 2007; e) obbligo di [OSCURATO:PERSONA] e di PalozziGiovanni di provvedere al rimborso dei frutti.

Con il ricorso ex art 702bis cpc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale avente causa delladefunta [OSCURATO:PERSONA] a sua figlia dei de quibus) e [OSCURATO:PERSONA] SistoAndrea del 1947 (nella veste di erede del defunto padre Giuseppe)hanno richiesto che il Tribunale, alla luce degli sviluppi del giudizio acui si è fatto riferimento, accertasse la proprietà degli (undici)Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026immobili esclusi dalla comunione in accoglimento della eccezionericonvenzionale di usucapione; ponesse a carico degli eredi l’obbligodi restituire le somme ricavate dalle (tre) vendite avvenute primadello scioglimento della comunione ereditaria; condannasse alpagamento dei frutti per il periodo successivo ( e quindi a partire dal2008) alla sentenza n. 152/07; disponesse procedersi alle operazionidi sorteggio; condannasse [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favoredel fratello Giuseppe dell’immobile attribuito alla sorella, nelfrattempo deceduta, Angela che lo aveva designato proprio eredetestamentario.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le precedentipronunzie non avevano precluso la possibilità di fare accertare latitolarità della proprietà in capo ai coeredi anche di quei beni immobiliche erano stati esclusi dall’asse ereditario.

In sede prima memoria exart 183 cpc, all’esito del disposto mutamento del rito, i ricorrentihanno emendato una delle domande nel senso che la quota ereditariaassegnata a [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi in comunione ivi compresal’area cimiteriale e salvo il legato in favore di [OSCURATO:PERSONA] conobbligo per i coeredi di provvedere al rimborso delle spese sostenuteda [OSCURATO:PERSONA].

In giudizio si sono costituiti dapprima [OSCURATO:PERSONA] SistoAndrea del 1965 e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di PalozziGiovanni ed Alfredo e successivamente, una volta dispostal’integrazione del contraddittorio, anche [OSCURATO:PERSONA] del 1963,figlia di Giovanni, e [OSCURATO:PERSONA] del 1965 figlia di Alfredo chehanno insistito per l’inammissibilità delle domande e comunque,seppur in via meramente subordinata, per la loro infondatezza nelmerito. quote in forza della sentenza n. 152/07 delegando, all’esitodel passaggio in giudicato della decisione emessa, il Notaio.

Inestrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto coperto dal precedenteNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026giudicato le questioni relative all’accertamento della proprietà degliimmobili esclusi dall’asse ereditario dei de quibus nonché allarestituzione dei frutti.

A supporto di tale opzione ha evidenziatoaltresì l’esistenza di un rapporto di continenza tra la divisione di benie l’accertamento della loro proprietà in capo ai condividenti.

IlTribunale ha poi aggiunto che la restituzione delle somme derivantidalle vendite si scontra con il fatto che trattasi di atti inefficaci neiconfronti dei condividenti.

Priva di interesse è stata ritenuta ladomanda di restituzione dell’immobile assegnato a [OSCURATO:PERSONA] utilizzare, per far valere le proprie ragioni da parte deglieredi di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa nel giudizio didivisione».

Avverso la sentenza n. 459/16 e la suddetta ordinanza,hanno tempestivamente proposto appello [OSCURATO:PERSONA], TantaloAndrea, [OSCURATO:PERSONA] del 1947 articolato sui seguenti seimotivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e delprincipio del ne bis in idem per aver il primo giudice dichiaratol’inammissibilità della domanda di accertamento dei soggettiproprietari degli immobili indicati nella sentenza n. 931/03 delTribunale di Avezzano; b) difetto di motivazione in ordine al rigettodella domanda relativa alla restituzione dei frutti percepiti dal terrenodi Ortucchio; c) difetto della motivazione nella parte in cui è statarigettata la domanda di restituzione delle somme percepite dallevendite degli immobili (due fabbricati ed un terreno) prima delloscioglimento della comunione; d) difetto di motivazione sulladomanda riguardante i beni relitti di [OSCURATO:PERSONA]; e) violazionedegli articoli 789 e 791 cod civ per aver subordinato l’inizio delleoperazioni di sorteggio al passaggio in giudicato della sentenza; f)omessa pronunzia sui documenti tardivamente prodotti dalleNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026controparti con la terza memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183comma VI cpc n. 3).

Gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità delgravame (ai sensi dell’art. 348 bis cpc) deducendone l’infondatezzanel merito ed insistendo quindi per la condanna delle controparti alrisarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cpc.

Soltanto in viasubordinata, hanno insistito per l’accoglimento delle istanze istruttoriegià formulate nel corso del giudizio di primo grado.

Rigettata l’istanzadi sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, il giudiziodi appello è stato istruito mediante l’acquisizione delle produzionidocumentali e del fascicolo d’ufficio del primo grado».L’appello è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appellodell’Aquila, che, per quanto interessa in questa sede, ha condiviso lavalutazione del primo giudice in ordine alla preclusione derivante dalpassaggio in giudicato della sentenza n. 931 del 2003, «nella parte incui ha escluso dalla comunione ereditaria dei defunti [OSCURATO:PERSONA] SistoAndrea e [OSCURATO:PERSONA] i fabbricati ed i terreni in essa indicati.

Ilrisultato è che non può essere emessa una pronunzia, nei terminiinvocati dagli odierni appellanti, che mediante il riconoscimento dellaproprietà dei suddetti immobili in capo a tutti gli eredi produca ilrisultato (peraltro espressamente invocato nelle conclusioni delricorso ex art 702 bis cpc) di considerare tali beni ancora incomunione tanto da indurre le suddette parti a chiedere la condanna“dei detentori al rendiconto”.

Volendo sintetizzare, la sentenza delTribunale di Avezzano ed anche quella di appello avrebbero dovutoessere impugnate nella parte in cui, dando atto delle risultanzedell’istruttoria, hanno riconosciuto la fondatezza della eccezionericonvenzionale di usucapione [...]».Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026Per la cassazione della sentenza emessa in sede di gravame, LeucioPalozzi, in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (n.[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], hanno propostoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati damemoria, con la quale hanno dichiarato di rinunziare al quarto motivodi ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963), in qualità difigli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e AscenzaPalozzi (classe 1950), in qualità a loro volta di figlie ed eredi diAlfredo [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso, depositando anchela memoria.con ordinanza del 21 luglio 2025, la causa è stata rimessa allapubblica udienza, sul rilievo che la questione posta con il primomotivo avrebbe potuto interferire con soluzioni assunte su questionianaloghe dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n. 25454/2013), intema di esclusione del litisconsorzio necessario nella causa fracondomini, quando uno dei condomini agisca per l'accertamento dellanatura condominiale di un bene e il convenuto eccepisca la proprietàesclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domandariconvenzionale con finalità di ampliare il tema del decidere edottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato.Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblicaudienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 c.p.c.Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026I ricorrenti sostengono che l’accoglimento dell’eccezione diusucapione, a suo tempo proposta nell’originario giudizio di divisionefra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], aveva comportato solamente l’esclusione deibeni, oggetto della stessa eccezione, dalla divisione, fermo il dirittodegli eredi di ottenere l’accertamento della comproprietà di queglistessi beni in un diverso giudizio.Il motivo è infondato.

Le riflessioni proposte nell’ordinanzainterlocutoria, sulla possibile interferenza della questione con ilprincipio stabilito dalle Sezioni unite in materia di condominio, nonsono pertinenti, perché nel caso in esame la questione dell’eccezionedi usucapione si pone nell’ambito di un giudizio divisorio, il quale èinnescato da una domanda (quella di scioglimento di una comunione),la quale contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta diaccertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa(Cass. n. 12003/1992).Si insegna che l’oggetto sostanziale del giudizio di divisione è,almeno, tendenzialmente duplice: l’accertamento del diritto che haogni partecipante ad una comunione allo scioglimento dellacomunione stessa, così come espressamente prevedono gli artt. 713e 1111 c.c. e, quindi, l’attuazione di quel diritto.In rapporto alla duplicità dell’oggetto si tende a identificare nelgiudizio divisorio due fasi caratteristiche:-la prima diretta ad accertare l’esistenza del diritto alla divisione,senza che a tale accertamento consegua come di consueto l’efficaciaproprio dell’esercizio del diritto potestativo (e, cioè, nella specie, latrasformazione dei diritti pro quota sulla cosa comune in dirittiesclusivi su porzioni della cosa stessa), dal momento che non sonoNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026predeterminati le parti che dovrebbero rappresentare l’oggetto di queidiritti;-la seconda fase diretta conseguentemente a integrare gli elementimancanti del rapporto, e cioè a definire la quantità e qualità delcontenuto del diritto finale spettante a ogni singolo condividente(Cass. n. 3510/1972).La speciale struttura del procedimento divisorio comporta che,qualora non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, si procedaalle operazioni divisionali in virtù di semplici ordinanze (art. 785c.p.c.).

In caso contrario, in qualsiasi stadio della procedura, lecontestazioni vanno risolte nelle forme del procedimento ordinario edefinite con sentenza (Cass. n. 11293/1998).Costituisce tipicamente contestazione del diritto alla divisione, darisolvere con sentenza ai sensi dell’art. 785 c.p.c., la deduzione con laquale uno dei condividenti neghi l'appartenenza alla massa di uno opiù beni oggetto della domanda (cfr. Cass. n. 6960/1996).Proprio valorizzando la natura del giudizio divisorio, è stato chiarito(Cass. n. 15504/2018) che il compartecipe, il quale si ritengaproprietario per usucapione di un bene in comunione, non solo nonpuò, come è del tutto ovvio, iniziare lui il giudizio di divisionerelativamente a quel bene, ma, se sia stato convenuto per ladivisione giudiziale da uno o più degli altri compartecipi, non puòtralasciare di far valere l'usucapione nel giudizio iniziato da altri.

Incaso contrario, se egli non abbia contestato il diritto alla divisione diquel determinato cespite, lasciando che il giudizio seguisse il suocorso ordinario fino al provvedimento conclusivo, non può poi opporrel'usucapione al condividente al quale quella porzione sia stataassegnata, né tanto meno all'aggiudicatario qualora quella stessaNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026porzione sia stata venduta agli incanti, «salvo che non possaimpugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo untitolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dallasciolta comunione» (Cass. n. 1901/1974).Consegue da tale impostazione che, nel caso opposto, nel quale ilcompartecipe, convenuto con istanza di divisione, abbia invece fattovalere nel giudizio l’usucapione di uno o di più beni oggetto delladomanda, non importa se con domanda o con eccezione, imponendoquindi, relativamente a quei beni, l’accertamento del diritto alladivisione con sentenza (ciò che nella specie è avvenuto con lasentenza non definitiva del Tribunale di Avezzano n. 931/2003), ilmedesimo accertamento, positivo o negativo, preclude undiverso accertamento in altra sede giudiziale (cfr. Cass. 2951/2018).Nella sentenza della Suprema corte intervenuta nella presentevicenda (Cass. n. 17330/2011), invocata dai ricorrenti a sostegnodella loro tesi, non c’è nessuna affermazione che possa contraddiretale ovvio principio.

Si legge infatti in tale pronunzia di legittimità «ineffetti sulla base dell'esame della sopra richiamata richiesta contenutanella menzionata comparsa di risposta depositata dai convenuti nelgiudizio di primo grado, si rileva che costoro, avendo dedotto chealcuni di essi avevano usucapito determinati beni oggetto delladomanda di divisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], senza peraltrosollecitare alcuna autonoma statuizione in ordine ad un accertamentocirca l'avvenuta usucapione di detti beni ed ai riconoscimento di undiritto di proprietà su tali immobili in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], si sono limitati ad invocare un fattoastrattamente idoneo a paralizzare in parte la domanda attrice didivisione; infatti la eventuale fondatezza dell'assunto sostenuto daiNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026suddetti sostenuti avrebbe comportato, come in effetti è avvenuto, lasottrazione degli immobili che essi avevano eccepito di aver usucapitoalla comunione ereditaria in funzione soltanto della riduzione per taleparte dell'oggetto della domanda di divisione, senza peraltro che taleevento estintivo di parte del diritto attoreo potesse produrre ulteriorieffetti giuridici; invero l'assenza di una domanda dei convenuti che,traendo spunto dalla domanda dell'attore, avesse sollecitato unprovvedimento giudiziale ad essi favorevole che avesse attribuito lorodeterminati beni in contrapposizione a quelli oggetto della domandagiudizio, di una qualsiasi pronuncia sull'accertamento dei soggettiproprietari di tali immobili, restando pertanto del tutto impregiudicatauna eventuale statuizione al riguardo in altra sede».Le riflessioni della Corte di legittimità avevano il fine di porre inluce che l’eccezione non preludeva all’emissione di un provvedimentopositivo sull’appartenenza, che avrebbe potuto essere richiesto inaltra sede.

Ma va da sé che l’accertamento richiesto in altra sede, neirapporti fra le parti del giudizio di divisione, doveva fare i conti con ilgiudicato sull’appartenenza derivante dall’accoglimento dell’eccezionedi usucapione proposta in quel giudizio, che precludeva unaccertamento contrastante con tale accoglimento.2.

Il secondo motivo denunzia, per violazione dell’art. 116 c.p.c., ilrigetto della domanda di rimborso delle spese di successione ecatastali dei beni relitti della coerede [OSCURATO:PERSONA], rimborsomotivato dalla Corte d’appello «per mancanza della documentazionerelativa».

Si sostiene invece, da parte dei ricorrenti, che c’erano aglipagamento di tali spese successorie e catastali.Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, si risolve in unainammissibile pretesa di rivalutazione del fatto.

È stato precisato alriguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre2020, n. 24395) che una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggettol’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limitilegali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facentipiena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione, restando conseguentementeescluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamentidi fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più ingenerale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); pertanto, l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame diun fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzaNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n.17005/2024).A ciò si deve aggiungere la palese carenza di specificità del motivo,che richiama documenti prodotti in primo grado, senza chiarire il“come” e il “quando” il loro esame sia stato sollecitato al giudiced’appello (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 19987/2017; n.29954/2022).3.

Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per averela Corte d’appello negato il diritto dei coeredi a ottenere il rimborsodel prezzo di beni comuni alienati da alcuni degli eredi prima delladivisione.

Si comprende che si tratta di quei medesimi beni oggettodell’eccezione di usucapione e quindi esclusi dalla comunione.

Ilricorso si dilunga nel sostenere che l’esclusione lasciava fermol’obbligo dei coeredi alienanti di riversare alla massa il ricavato dellavendita.Il motivo risente dell’equivoco che caratterizza il primo motivo e necondivide le sorti.

A ciò si deve aggiungere che il negozio, con ilquale uno dei coeredi abbia alienato prima della divisione un benecomune, è inidoneo a pregiudicare i diritti degli altri, in quanto noncomporta la fuoriuscita del bene dalla comunione (Cass. n.4831/2019).

Ma si ripete la ratio della decisione impugnata, daravvisarsi nel rilievo che i beni alienati costituivano oggettodell’eccezione di usucapione accolta, chiude il passo a ogni ulterioreconsiderazione.

Giova richiamare il principio dellacosiddetta retroattività reale dell'usucapione, secondo il quale siritiene che l'usucapiente sia stato titolare del diritto di proprietà, sindal primo momento in cui ha cominciato a possedere la cosa (Cass. n.3082/1973; n. 15964/2015).Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/20264.

Il quarto motivo censura la decisione per non avere revocato lasanzione applicata in sede di inibitoria ai sensi dell’art. 283 c.p.c.Essi è stato rinunziato dai ricorrenti con la memoria.

La rinuncia aduno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione inordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche inmancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di unospecifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazionetecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltàd'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto incontesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta,quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. perla rinuncia al ricorso (Cass. n. 414/2021).In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito dispese.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 marzo 2026.Il consigliere estensore Il presidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] SistoAndrea, nato il 16 luglio 1947 (in rappresentanza di GiuseppePalozzi), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colavecchi-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963), [OSCURATO:PERSONA] MariaConcetta, [OSCURATO:PERSONA] (classe 1950), rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1566/2020depositata il 07/07/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del26/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per icontroricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA].I fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: «[...] IlTribunale di Avezzano, con la sentenza n. 459/16, ha deciso,rigettandole integralmente con conseguente condanna anche allespese di lite, le domande, proposte originariamente mediate (cosìtestualmente, n.d.r.) ricorso ex art 702 bis cpc, da [OSCURATO:PERSONA] dal nipote, in quanto figlio della sorella Concetta, [OSCURATO:PERSONA](per il tramite del loro rappresentante [OSCURATO:PERSONA]) nonchédall’altro nipote, in quanto figlio del fratello premorto Giuseppe,[OSCURATO:PERSONA] nato nel 1947. Tale iniziativa giudiziaria ha fatto seguitoad un pregresso contenzioso avente la divisione (così testualmente,n.d.r.) dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] e della moglieBianchi Ascenza composto da una serie di fabbricati e di terreni di cuiin seguito meglio si dirà. Il giudizio divisorio e la conseguente azionedi rendiconto dei frutti erano stati promossi, nell’oramai lontano1998, da uno dei sei figli dei defunti, [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizioche ne è scaturito, anche a seguito dell’integrazione delcontraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (tra cui gliacquirenti di due fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA] SantaMaria e [OSCURATO:PERSONA]), è stato definito dal Tribunale di Avezzanocon due distinte sentenze. Con la prima non definitiva, avente n.931/2003, il Tribunale marsicano ha, in accoglimento dell’eccezionericonvenzionale di usucapione spiegata dagli altri eredi (anche perrappresentazione), escluso dei terreni e dei fabbricati (nel numeroNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026totale di 11) dall’asse ereditario rimettendo la causa sul ruolo per leoperazioni di divisione. Tale pronunzia è stata confermata sia inappello (sentenza n. 243/09) che in Cassazione (sentenza n.17730/2011) ed in tal modo è stato definitivamente risolto l’unicovero motivo di contrasto rappresentato dalla qualificazione, in diritto,della questione dell’usucapione se cioè come mera eccezione(soluzione adottata dal primo giudice e confermata anche dalla S.C.)oppure domanda riconvenzionale (ipotesi esclusa così da comportareil rigetto dell’unico motivo del ricorso per cassazione connesso allamancata notifica della stessa nei confronti degli altri litisconsortinecessari). Nella pendenza dei due altri gradi di giudizio, il giudizio didivisione è stato istruito, mediante l’espletamento di una CTU, edefinito con altra sentenza, sempre del Tribunale di Avezzano, aventen. 152/07, non impugnata e quindi passata in giudicato, che ha inestrema sintesi accertato quanto segue: a) l’apertura dellasuccessione di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie [OSCURATO:PERSONA]; b)la ripartizione dall’asse ereditario in sei quote corrispondenti ai seifigli ed ai loro discendenti subentrati per rappresentazione; c)l’attribuzione di tre quote, costituite dai beni descritti nella CTU, aPalozzi Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d)l’assegnazione delle restanti quote mediante sorteggio da effettuarsialla data del 27 giugno 2007; e) obbligo di [OSCURATO:PERSONA] e di PalozziGiovanni di provvedere al rimborso dei frutti. Con il ricorso ex art 702bis cpc, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale avente causa delladefunta [OSCURATO:PERSONA] a sua figlia dei de quibus) e [OSCURATO:PERSONA] SistoAndrea del 1947 (nella veste di erede del defunto padre Giuseppe)hanno richiesto che il Tribunale, alla luce degli sviluppi del giudizio acui si è fatto riferimento, accertasse la proprietà degli (undici)Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026immobili esclusi dalla comunione in accoglimento della eccezionericonvenzionale di usucapione; ponesse a carico degli eredi l’obbligodi restituire le somme ricavate dalle (tre) vendite avvenute primadello scioglimento della comunione ereditaria; condannasse alpagamento dei frutti per il periodo successivo ( e quindi a partire dal2008) alla sentenza n. 152/07; disponesse procedersi alle operazionidi sorteggio; condannasse [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favoredel fratello Giuseppe dell’immobile attribuito alla sorella, nelfrattempo deceduta, Angela che lo aveva designato proprio eredetestamentario. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, le precedentipronunzie non avevano precluso la possibilità di fare accertare latitolarità della proprietà in capo ai coeredi anche di quei beni immobiliche erano stati esclusi dall’asse ereditario. In sede prima memoria exart 183 cpc, all’esito del disposto mutamento del rito, i ricorrentihanno emendato una delle domande nel senso che la quota ereditariaassegnata a [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi in comunione ivi compresal’area cimiteriale e salvo il legato in favore di [OSCURATO:PERSONA] conobbligo per i coeredi di provvedere al rimborso delle spese sostenuteda [OSCURATO:PERSONA]. In giudizio si sono costituiti dapprima [OSCURATO:PERSONA] SistoAndrea del 1965 e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di PalozziGiovanni ed Alfredo e successivamente, una volta dispostal’integrazione del contraddittorio, anche [OSCURATO:PERSONA] del 1963,figlia di Giovanni, e [OSCURATO:PERSONA] del 1965 figlia di Alfredo chehanno insistito per l’inammissibilità delle domande e comunque,seppur in via meramente subordinata, per la loro infondatezza nelmerito. quote in forza della sentenza n. 152/07 delegando, all’esitodel passaggio in giudicato della decisione emessa, il Notaio. Inestrema sintesi, il primo giudice ha ritenuto coperto dal precedenteNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026giudicato le questioni relative all’accertamento della proprietà degliimmobili esclusi dall’asse ereditario dei de quibus nonché allarestituzione dei frutti. A supporto di tale opzione ha evidenziatoaltresì l’esistenza di un rapporto di continenza tra la divisione di benie l’accertamento della loro proprietà in capo ai condividenti. IlTribunale ha poi aggiunto che la restituzione delle somme derivantidalle vendite si scontra con il fatto che trattasi di atti inefficaci neiconfronti dei condividenti. Priva di interesse è stata ritenuta ladomanda di restituzione dell’immobile assegnato a [OSCURATO:PERSONA] utilizzare, per far valere le proprie ragioni da parte deglieredi di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa nel giudizio didivisione». Avverso la sentenza n. 459/16 e la suddetta ordinanza,hanno tempestivamente proposto appello [OSCURATO:PERSONA], TantaloAndrea, [OSCURATO:PERSONA] del 1947 articolato sui seguenti seimotivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e delprincipio del ne bis in idem per aver il primo giudice dichiaratol’inammissibilità della domanda di accertamento dei soggettiproprietari degli immobili indicati nella sentenza n. 931/03 delTribunale di Avezzano; b) difetto di motivazione in ordine al rigettodella domanda relativa alla restituzione dei frutti percepiti dal terrenodi Ortucchio; c) difetto della motivazione nella parte in cui è statarigettata la domanda di restituzione delle somme percepite dallevendite degli immobili (due fabbricati ed un terreno) prima delloscioglimento della comunione; d) difetto di motivazione sulladomanda riguardante i beni relitti di [OSCURATO:PERSONA]; e) violazionedegli articoli 789 e 791 cod civ per aver subordinato l’inizio delleoperazioni di sorteggio al passaggio in giudicato della sentenza; f)omessa pronunzia sui documenti tardivamente prodotti dalleNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026controparti con la terza memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183comma VI cpc n. 3). Gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità delgravame (ai sensi dell’art. 348 bis cpc) deducendone l’infondatezzanel merito ed insistendo quindi per la condanna delle controparti alrisarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cpc. Soltanto in viasubordinata, hanno insistito per l’accoglimento delle istanze istruttoriegià formulate nel corso del giudizio di primo grado. Rigettata l’istanzadi sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, il giudiziodi appello è stato istruito mediante l’acquisizione delle produzionidocumentali e del fascicolo d’ufficio del primo grado».L’appello è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appellodell’Aquila, che, per quanto interessa in questa sede, ha condiviso lavalutazione del primo giudice in ordine alla preclusione derivante dalpassaggio in giudicato della sentenza n. 931 del 2003, «nella parte incui ha escluso dalla comunione ereditaria dei defunti [OSCURATO:PERSONA] SistoAndrea e [OSCURATO:PERSONA] i fabbricati ed i terreni in essa indicati. Ilrisultato è che non può essere emessa una pronunzia, nei terminiinvocati dagli odierni appellanti, che mediante il riconoscimento dellaproprietà dei suddetti immobili in capo a tutti gli eredi produca ilrisultato (peraltro espressamente invocato nelle conclusioni delricorso ex art 702 bis cpc) di considerare tali beni ancora incomunione tanto da indurre le suddette parti a chiedere la condanna“dei detentori al rendiconto”. Volendo sintetizzare, la sentenza delTribunale di Avezzano ed anche quella di appello avrebbero dovutoessere impugnate nella parte in cui, dando atto delle risultanzedell’istruttoria, hanno riconosciuto la fondatezza della eccezionericonvenzionale di usucapione [...]».Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026Per la cassazione della sentenza emessa in sede di gravame, LeucioPalozzi, in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] (n.[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], hanno propostoricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati damemoria, con la quale hanno dichiarato di rinunziare al quarto motivodi ricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1963), in qualità difigli ed eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e AscenzaPalozzi (classe 1950), in qualità a loro volta di figlie ed eredi diAlfredo [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso, depositando anchela memoria.con ordinanza del 21 luglio 2025, la causa è stata rimessa allapubblica udienza, sul rilievo che la questione posta con il primomotivo avrebbe potuto interferire con soluzioni assunte su questionianaloghe dalle Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U., n. 25454/2013), intema di esclusione del litisconsorzio necessario nella causa fracondomini, quando uno dei condomini agisca per l'accertamento dellanatura condominiale di un bene e il convenuto eccepisca la proprietàesclusiva, senza formulare, tuttavia, un'apposita domandariconvenzionale con finalità di ampliare il tema del decidere edottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato.Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblicaudienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degliartt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 c.p.c.Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026I ricorrenti sostengono che l’accoglimento dell’eccezione diusucapione, a suo tempo proposta nell’originario giudizio di divisionefra gli eredi [OSCURATO:PERSONA], aveva comportato solamente l’esclusione deibeni, oggetto della stessa eccezione, dalla divisione, fermo il dirittodegli eredi di ottenere l’accertamento della comproprietà di queglistessi beni in un diverso giudizio.Il motivo è infondato. Le riflessioni proposte nell’ordinanzainterlocutoria, sulla possibile interferenza della questione con ilprincipio stabilito dalle Sezioni unite in materia di condominio, nonsono pertinenti, perché nel caso in esame la questione dell’eccezionedi usucapione si pone nell’ambito di un giudizio divisorio, il quale èinnescato da una domanda (quella di scioglimento di una comunione),la quale contiene in sé, quale presupposto indeclinabile, la richiesta diaccertamento, in caso di contestazione, della comunione stessa(Cass. n. 12003/1992).Si insegna che l’oggetto sostanziale del giudizio di divisione è,almeno, tendenzialmente duplice: l’accertamento del diritto che haogni partecipante ad una comunione allo scioglimento dellacomunione stessa, così come espressamente prevedono gli artt. 713e 1111 c.c. e, quindi, l’attuazione di quel diritto.In rapporto alla duplicità dell’oggetto si tende a identificare nelgiudizio divisorio due fasi caratteristiche:-la prima diretta ad accertare l’esistenza del diritto alla divisione,senza che a tale accertamento consegua come di consueto l’efficaciaproprio dell’esercizio del diritto potestativo (e, cioè, nella specie, latrasformazione dei diritti pro quota sulla cosa comune in dirittiesclusivi su porzioni della cosa stessa), dal momento che non sonoNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026predeterminati le parti che dovrebbero rappresentare l’oggetto di queidiritti;-la seconda fase diretta conseguentemente a integrare gli elementimancanti del rapporto, e cioè a definire la quantità e qualità delcontenuto del diritto finale spettante a ogni singolo condividente(Cass. n. 3510/1972).La speciale struttura del procedimento divisorio comporta che,qualora non sorgano contestazioni sul diritto alla divisione, si procedaalle operazioni divisionali in virtù di semplici ordinanze (art. 785c.p.c.). In caso contrario, in qualsiasi stadio della procedura, lecontestazioni vanno risolte nelle forme del procedimento ordinario edefinite con sentenza (Cass. n. 11293/1998).Costituisce tipicamente contestazione del diritto alla divisione, darisolvere con sentenza ai sensi dell’art. 785 c.p.c., la deduzione con laquale uno dei condividenti neghi l'appartenenza alla massa di uno opiù beni oggetto della domanda (cfr. Cass. n. 6960/1996).Proprio valorizzando la natura del giudizio divisorio, è stato chiarito(Cass. n. 15504/2018) che il compartecipe, il quale si ritengaproprietario per usucapione di un bene in comunione, non solo nonpuò, come è del tutto ovvio, iniziare lui il giudizio di divisionerelativamente a quel bene, ma, se sia stato convenuto per ladivisione giudiziale da uno o più degli altri compartecipi, non puòtralasciare di far valere l'usucapione nel giudizio iniziato da altri. Incaso contrario, se egli non abbia contestato il diritto alla divisione diquel determinato cespite, lasciando che il giudizio seguisse il suocorso ordinario fino al provvedimento conclusivo, non può poi opporrel'usucapione al condividente al quale quella porzione sia stataassegnata, né tanto meno all'aggiudicatario qualora quella stessaNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026porzione sia stata venduta agli incanti, «salvo che non possaimpugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo untitolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dallasciolta comunione» (Cass. n. 1901/1974).Consegue da tale impostazione che, nel caso opposto, nel quale ilcompartecipe, convenuto con istanza di divisione, abbia invece fattovalere nel giudizio l’usucapione di uno o di più beni oggetto delladomanda, non importa se con domanda o con eccezione, imponendoquindi, relativamente a quei beni, l’accertamento del diritto alladivisione con sentenza (ciò che nella specie è avvenuto con lasentenza non definitiva del Tribunale di Avezzano n. 931/2003), ilmedesimo accertamento, positivo o negativo, preclude undiverso accertamento in altra sede giudiziale (cfr. Cass. 2951/2018).Nella sentenza della Suprema corte intervenuta nella presentevicenda (Cass. n. 17330/2011), invocata dai ricorrenti a sostegnodella loro tesi, non c’è nessuna affermazione che possa contraddiretale ovvio principio. Si legge infatti in tale pronunzia di legittimità «ineffetti sulla base dell'esame della sopra richiamata richiesta contenutanella menzionata comparsa di risposta depositata dai convenuti nelgiudizio di primo grado, si rileva che costoro, avendo dedotto chealcuni di essi avevano usucapito determinati beni oggetto delladomanda di divisione proposta da [OSCURATO:PERSONA], senza peraltrosollecitare alcuna autonoma statuizione in ordine ad un accertamentocirca l'avvenuta usucapione di detti beni ed ai riconoscimento di undiritto di proprietà su tali immobili in favore di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], si sono limitati ad invocare un fattoastrattamente idoneo a paralizzare in parte la domanda attrice didivisione; infatti la eventuale fondatezza dell'assunto sostenuto daiNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026suddetti sostenuti avrebbe comportato, come in effetti è avvenuto, lasottrazione degli immobili che essi avevano eccepito di aver usucapitoalla comunione ereditaria in funzione soltanto della riduzione per taleparte dell'oggetto della domanda di divisione, senza peraltro che taleevento estintivo di parte del diritto attoreo potesse produrre ulteriorieffetti giuridici; invero l'assenza di una domanda dei convenuti che,traendo spunto dalla domanda dell'attore, avesse sollecitato unprovvedimento giudiziale ad essi favorevole che avesse attribuito lorodeterminati beni in contrapposizione a quelli oggetto della domandagiudizio, di una qualsiasi pronuncia sull'accertamento dei soggettiproprietari di tali immobili, restando pertanto del tutto impregiudicatauna eventuale statuizione al riguardo in altra sede».Le riflessioni della Corte di legittimità avevano il fine di porre inluce che l’eccezione non preludeva all’emissione di un provvedimentopositivo sull’appartenenza, che avrebbe potuto essere richiesto inaltra sede. Ma va da sé che l’accertamento richiesto in altra sede, neirapporti fra le parti del giudizio di divisione, doveva fare i conti con ilgiudicato sull’appartenenza derivante dall’accoglimento dell’eccezionedi usucapione proposta in quel giudizio, che precludeva unaccertamento contrastante con tale accoglimento.2. Il secondo motivo denunzia, per violazione dell’art. 116 c.p.c., ilrigetto della domanda di rimborso delle spese di successione ecatastali dei beni relitti della coerede [OSCURATO:PERSONA], rimborsomotivato dalla Corte d’appello «per mancanza della documentazionerelativa». Si sostiene invece, da parte dei ricorrenti, che c’erano aglipagamento di tali spese successorie e catastali.Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026Il motivo è inammissibile. La censura, infatti, si risolve in unainammissibile pretesa di rivalutazione del fatto. È stato precisato alriguardo (cfr. Cass. 19 gennaio 2021, n. 825; Cass. 3 novembre2020, n. 24395) che una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggettol’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice dimerito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limitilegali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facentipiena prova recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione, restando conseguentementeescluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamentidi fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti o, in più ingenerale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali.L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n.83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamentoun vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); pertanto, l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame diun fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzaNumero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/2026non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n.17005/2024).A ciò si deve aggiungere la palese carenza di specificità del motivo,che richiama documenti prodotti in primo grado, senza chiarire il“come” e il “quando” il loro esame sia stato sollecitato al giudiced’appello (Cass., S.U., n. 8053/2014; n. 19987/2017; n.29954/2022).3. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., per averela Corte d’appello negato il diritto dei coeredi a ottenere il rimborsodel prezzo di beni comuni alienati da alcuni degli eredi prima delladivisione. Si comprende che si tratta di quei medesimi beni oggettodell’eccezione di usucapione e quindi esclusi dalla comunione. Ilricorso si dilunga nel sostenere che l’esclusione lasciava fermol’obbligo dei coeredi alienanti di riversare alla massa il ricavato dellavendita.Il motivo risente dell’equivoco che caratterizza il primo motivo e necondivide le sorti. A ciò si deve aggiungere che il negozio, con ilquale uno dei coeredi abbia alienato prima della divisione un benecomune, è inidoneo a pregiudicare i diritti degli altri, in quanto noncomporta la fuoriuscita del bene dalla comunione (Cass. n.4831/2019). Ma si ripete la ratio della decisione impugnata, daravvisarsi nel rilievo che i beni alienati costituivano oggettodell’eccezione di usucapione accolta, chiude il passo a ogni ulterioreconsiderazione. Giova richiamare il principio dellacosiddetta retroattività reale dell'usucapione, secondo il quale siritiene che l'usucapiente sia stato titolare del diritto di proprietà, sindal primo momento in cui ha cominciato a possedere la cosa (Cass. n.3082/1973; n. 15964/2015).Numero registro generale 2570/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 18878/2026Data pubblicazione 10/06/20264. Il quarto motivo censura la decisione per non avere revocato lasanzione applicata in sede di inibitoria ai sensi dell’art. 283 c.p.c.Essi è stato rinunziato dai ricorrenti con la memoria. La rinuncia aduno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione inordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche inmancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di unospecifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazionetecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltàd'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto incontesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta,quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. perla rinuncia al ricorso (Cass. n. 414/2021).In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito dispese. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in €3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 marzo 2026.Il consigliere estensore Il presidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18878/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris