CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36217/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ("2 Rg 17096/25 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 11898/2024, emessa in data 28/10/2024 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 21/03/2025, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni 90, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (45 giorni) il giorno 13 marzo 2025, ex art. 585, lett. c), c.p.p. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 30Ò0. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] - re estensore [OSCURATO:PERSONA] nt