CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02321/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MIHALI [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la senten- za in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva ritenuto responsabile del reato di concorso in tentato furto di merce presso eser- cizio commerciale e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, ritenute equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate (merce esposta alla pubblica fede e violenza su protezione antitaccheggio), lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 80 di multa. 2. La difesa del ricorrente si duole di vizio motivazionale nel mancato ricono- scimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quan- to generico, privo di confronto con le argomentazioni addotte dalla sentenza im- pugnata e del tutto sprovvisto di critica analisi censoria a fronte di motivazione del giudice di appello che argomentava logicamente sulle ragioni del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto, evidenziando profili concernenti la condotta elusiva e violenta e i precedenti penali del reo. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]