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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23513/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che all'esito della attenta valutazione degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311), i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto, ritenendolo, anzi, di estrema gravità, non essendosi l'imputato limitato ad allontanarsi senza autorizzazione per un lutto improvviso, ma era addirittura espatriato, così dimostrando una notevole intensità di dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglir estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza a fronte della congrua motivazione resa; considerato, infatti, che in applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che all'esito della attenta valutazione degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, deve risultare di minima offensività (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311), i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto, ritenendolo, anzi, di estrema gravità, non essendosi l'imputato limitato ad allontanarsi senza autorizzazione per un lutto improvviso, ma era addirittura espatriato, così dimostrando una notevole intensità di dolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 Il consiglir estenso
Sentenza Cassazione n. 23513/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris